LEGGE 8 agosto 1972, n. 457 - Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli

Coming into Force07 Settembre 1972
Published date23 Agosto 1972
Enactment Date08 Agosto 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/08/23/072U0457/CONSOLIDATED/20200718
Official Gazette PublicationGU n.218 del 23-08-1972
TITOLO I MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'indennita' giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, e' determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.

Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennita' giornaliera e' determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.

L'indennita' giornaliera e' corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalita' in vigore per gli operai dell'industria.

I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sono abrogati.

Art 2.

Le prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di cui all'articolo 1 della presente legge sono corrisposte negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria.

Nel caso di cessazione dal lavoro il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria, decorre dal giorno successivo alla data di cancellazione dagli elenchi anagrafici.

La certificazione d'urgenza per l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e' rilasciata dalla sezione di collocamento competente per territorio, che invia simultaneamente copia all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art 3.

L'indennita' di cui al precedente articolo 1 e' determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennita' in natura e fisse, e' costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennita' fisse, e' costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche e' determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato.

La retribuzione come sopra stabilita e' valida anche per la determinazione della indennita' giornaliera di maternita' di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

E' abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma.

Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali e' stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.

Art 3.

L'indennita' di cui al precedente articolo 1 e' determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennita' in natura e fisse, e' costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennita' fisse, e' costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche e' determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato. 3

La retribuzione come sopra stabilita e' valida anche per la determinazione della indennita' giornaliera di maternita' di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

E' abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma.

Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali e' stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere. AGGIORNAMENTO (3)

La L. 17 maggio 1999, n.144 ha disposto (con l'art. 45, comma 21) che "Il terzo comma del presente articolo "si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato."

Art 3.

L'indennita' di cui al precedente articolo 1 e' determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennita' in natura e fisse, e' costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennita' fisse, e' costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche e' determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato. (3) 5

La retribuzione come sopra stabilita e' valida anche per la determinazione della indennita' giornaliera di maternita' di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

E' abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma.

Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali e' stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere. AGGIORNAMENTO (3)

La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 21) che "Il terzo comma del presente articolo "si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato." AGGIORNAMENTO (5)

La 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato."

Art 4.

Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di eta' previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art 5.

II grado di inabilita' permanente, assoluta o parziale, previsto dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione...

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