Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione autonoma Valle d'Aosta fissate per il giorno 8 giugno...

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 aprile 2003; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario"; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante "Legge elettorale regionale", e successive modifiche

e integrazioni; Rilevato che con decreto del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia del 18 marzo 2003, n. 68/Pres. sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del presidente della regione e del consiglio regionale; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni; Vista la legge della regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, recante "Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta", e successive modificazioni; Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 12 febbraio 2003, n. 98 sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del Consiglio regionale; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione del Consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per l'elezione del Consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma Valle d'Aosta, fissate per il giorno 8 giugno 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici 1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature

  1. le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale

  2. le coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della regione; b) le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato regionale; c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

    Titolo II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVACapo IComunicazione politica in campagna

    elettorale Art. 3.

    Riparto degli spazi per la comunicazione politica 1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.

    28, sono ripartiti

  3. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per meta', ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra meta', ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II, lettere b) e c).

    2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

    3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi delle consultazioni elettorali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

    Capo II Messaggi autogestiti in campagna elettorale sulle emittenti nazionali Art. 4.

    Messaggi politici auto gestiti a titolo gratuito 1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

    Art. 5.

    Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti 1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28

  4. il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; g) ogni messaggio per tutta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT