REGOLAMENTO 4 marzo 2008 - Disposizioni e metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni, di cui all''articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 16).


Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI

INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 37, comma 1, 190 commi 1 e 2, 191, comma 1, lettera d) e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


    Titolo I
    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. «altre spese di acquisizione»: spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite all'art. 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

    2. «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    3. «basi tecniche»: tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;

    4. «CARD»: Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

    5. «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonche' il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;

    6. «costo dei sinistri»: somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione;

    7. «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    8. «fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa;

    9. «forfait debitrice»: forfait e rimborsi, dovuti dall'impresa ai sensi della CARD in qualita' di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati;

    10. «forfait gestionaria»: forfait e rimborsi, dovuti all'impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualita' di gestionaria per conto di altre imprese;

    11. «impresa gestionaria»: l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro;

    12. «impresa debitrice»: l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;

    13. «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validita' della tariffa ed i relativi valori attribuiti;

    14. «ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa nonche' ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche;

    15. «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    16. «premio di tariffa»: il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, di eventuali variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualita' adottati dall'impresa;

    17. «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della tariffa;

    18. «provvigioni di acquisizione»: compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo dei contratti di assicurazione, come definiti all'art. 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

    19. «rami danni»: rami di attivita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    20. «rapporto sinistri a premi»: l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione;

    21. «risarcimento diretto»: procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    22. «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;

    23. «sinistri CARD»: sinistri e/o partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa in qualita' di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici);

    24. «sinistri no CARD»: sinistri e/o partite di danno regolati dal regime ordinario e che non rientrano nell'ambito di applicazione della CARD;

    25. «spese di liquidazione»: spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all'art. 48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173;

    26. «spese dirette»: spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'art. 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d'acqua nel ramo incendio;

    aa) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo;

    bb) «variabili di personalizzazione»: gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati.


    Titolo I
    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 3.

    Ambito di applicazione

  3. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni.

  4. Il presente regolamento reca le disposizioni ed i metodi di valutazione per il calcolo delle riserve tecniche relative alle assicurazioni dei rami danni ed i connessi adempimenti in capo alle imprese e all'attuario incaricato.

    Titolo II
    DISPOSIZIONI E METODI DI VALUTAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI
    DANNI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO

    Art. 4.

    Principi generali

  5. Le imprese che esercitano i rami danni hanno l'obbligo di costituire, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del decreto, per i contratti del portafoglio del lavoro diretto italiano, riserve tecniche sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

  6. Le imprese costituiscono le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione.

  7. Le imprese calcolano le riserve tecniche adottando metodi di valutazione prudenti e costituiscono, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri:

    1. la riserva premi;

    2. la riserva sinistri;

    3. la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio d) le riserve di perequazione;

    4. la riserva di senescenza;

    5. le riserve per partecipazioni agli utili e ai ristorni.

  8. Le imprese si dotano di adeguate procedure e sistemi di controllo per garantire la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.

  9. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese devono disporre di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano affidabili ed efficaci nel continuo.


    Capo I
    Riserva premi

    Art. 5.

    Definizione di riserva premi

  10. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione.

  11. La riserva premi e' composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.

  12. La riserva per frazioni di premi di cui al comma 1, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all'art. 37, comma 4, del decreto, e' integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo i metodi di valutazione disciplinati alla sezione III del presente capo.


    Capo I
    Riserva premi

    Art. 6.

    Verifiche sulla riserva premi

  13. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle rate di premio contabilizzate nell'esercizio e relative a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi stessa, sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che, secondo specifiche analisi aziendali, hanno interessato i contratti che avevano dato luogo all'accantonamento.

  14. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.

    Sezione I
    Riserva per frazioni di premi

    Art. 7.

    Costituzione della riserva per frazioni di premi

  15. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'art. 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi.

  16. Le...

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