DECRETO 20 marzo 2003 - Modifica della tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999, concernente l'individuazione dei comuni non metanizzati, ricadenti nella zona climatica E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n.

268. convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.

354, che prevede disposizioni concementi il gasolio per riscaldamento e il gas di petrolio liquefatto per le zone montane; Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali; Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi; Visto il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n.

361; Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, recante "istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche"; Vista la determinazione 3 aprile 2002 del Direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, recante "istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella...

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