LEGGE 6 aprile 2005, n. 49 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo

    ´L'Autorita' puo' inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287ª; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente

    ´6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo' essere inferiore a 25.000 euroª; c) il comma 9 e' sostituito dal seguente

    ´9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a trenta giorniª; d) il comma 10 e' sostituito dal seguente

    ´10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euroª; e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ´Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autoritaª.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1

    - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante: ´Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicita' ingannevole e comparativaª, come modificato dalla presente legge

    ´Art. 7 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). - 1.

    L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

  2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' ogni altra pubblica amministrazione che...

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