Merito

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Rivista penale 6/2013
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CASO GOOGLE – VIVI DOWN:
NEGATO IN APPELLO
IL CONCORSO OMISSIVO
NEL DELITTO EX ART. 167,
D.L.VO N. 196/03
di Armando Macrillò
SOMMARIO
1. Premessa. L’esito del giudizio di primo grado. 2. La decisio-
ne della Corte di Appello.
1. Premessa. L’esito del giudizio di primo grado
La sentenza che si annota costituisce la seconda tappa
di un leading case, probabilmente destinato a concludersi
innanzi i Giudici di legittimità, che vede coinvolti, da un
lato, la società Google Italy nella qualità di internet servi-
ce provider e, dall’altro, l’associazione Onlus denominata
“Vivi Down” avente il precipuo scopo sociale di sostenere
le persone affette da sindrome di Down. Alla vicenda de
qua è stata rivolta grande attenzione sia da parte dei me-
dia, stante la gravità dei fatti oggetto di cognizione, sia da
parte della dottrina, in considerazione dell’assoluta origi-
nalità della sentenza di primo grado la quale, per la prima
volta in Italia, aveva affermato la penale responsabilità -
in concorso fra loro - degli amministratori di un internet
provider (per l’appunto la Google Italy S.r.l.), nonché del
responsabile delle policies aziendali in materia di priva-
cy di Google Inc. e, inf‌ine, del referente per l’Europa del
progetto Google Video per violazione, in forma omissiva,
di quanto dispone l’art. 167 commi 1 e 2 D.L.vo 30 giugno
2003, n. 196 (1).
Nel novembre 2006 la sopra ricordata associazione On-
lus “Vivi Down” ed il padre di un giovane disabile presen-
tavano due distinte denunce-querele innanzi la Procura
della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano
in relazione all’avvenuta diffusione, sul sito nell’apposita
sezione dedicata ai video divertenti, senza il consenso del-
l’interessato, di un breve f‌ilmato, girato all’interno di un
istituto scolastico e ritraente un ragazzo affetto da morbo
CORTE DI APPELLO PENALE DI MILANO
SEZ. I, 27 FEBBRAIO 2013, N. 8611 (*)
PRES. MALACARNE – EST. MILANESI – IMP. B. ED ALTRO
Informatica y Reati y Responsabilità per il tratta-
mento dei dati y Mancato adempimento delle condi-
zioni che rendono lecito l’uso dei dati y Responsabi-
lità del controller dei dati medesimi y Fattispecie di
acquisizione e cancellazione di un video y Ipotesi di
trattamento dei dati sensibili y Esclusione.
Informatica y Reati y Responsabilità a titolo
di omissione y Di un host o di un content provi-
der y Condizioni y Obbligo giuridico di impedire
l’evento.
Informatica y Reati y Protezione giuridica y Attri-
buzione di un potere y Dovere di verif‌ica preventiva
y Ad un provider y Collisione con forme di libera
manifestazione del pensiero y Valutazione y Criteri.
. La responsabilità per il trattamento dei dati è legata
al mancato adempimento di specif‌iche condizioni che
rendono lecito l’uso di tali dati, ma tali condizioni
non possono che essere messe in capo al titolare, al
controller dei dati medesimi. Acquisire un video, me-
morizzarlo, cancellarlo, non può signif‌icare di per sè
trattamento dei dati sensibili. (Mass. Redaz.) (d.l.vo
30 giugno 2003, n. 196, art. 167)
. Per sostenere la responsabilità a titolo di omissione in
capo ad un host o content provider, occorre affermare
a suo carico un obbligo giuridico di impedire l’evento
e quindi da un lato, l’esistenza di una posizione di ga-
ranzia, e dall’altro la concreta possibilità di effettuare
un controllo preventivo [che non sussiste nel caso in
esame]. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196,
art. 167; c.p., art. 40)
. L’attribuzione ad un internet provider di un dovere/
potere di verif‌ica preventiva va valutata in relazione
alla collisione con forme di libera manifestazione del
pensiero. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 30 giugno 2003, n.
196, art. 167; cost. 22 dicembre 1947 art. 21)
(*) La sentenza è già stata pubblicata in questa Rivista 2013, 545. Se ne
ripubblicano le sole massime con nota di A. MACRILLÒ.
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6/2013 Rivista penale
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di Down il quale subiva atti vessatori oltre che di scherno e
derisione da parte di alcuni studenti minorenni. Concluse
le indagini preliminari, il magistrato requirente esercitava
l’azione penale nei confronti di tutti gli imputati, nelle
qualità sopra ricordate, per il delitto di diffamazione ag-
gravata (capo a) avendo gli stessi consentito (senza che
venisse espletato alcun controllo preventivo circa i con-
tenuti) l’immissione e la successiva diffusione a mezzo
internet del video predetto, offensivo della reputazione
sia dell’interessato che dell’associazione “Vivi Down” e per
il delitto di cui all’art. 167 commi 1 e 2 D.L.vo 30 giugno
2003, n. 196 (capo b) avendo gli imputati raccolto, al f‌ine
di trarne prof‌itto per il tramite del servizio di raccolta pub-
blicitaria mediante inserzioni di GoogleVideo, dati sensi-
bili della persona offesa in violazione di quanto prescritto
dagli artt. 17, 23 e 26 del medesimo D.L.vo Il 24 febbraio
2010 il Tribunale pronunciava sentenza di assoluzione per
il delitto di cui al capo a) della rubrica per insussistenza
del fatto e, ritenuta sussistente l’ipotesi contestata sub
b), condannava gli imputati, in concorso fra loro, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
alla pena (sospesa) di mesi sei di reclusione sulla base
del rilievo che gli stessi – nelle qualità di responsabili am-
ministrativi e gestionali apicali in società operanti come
internet service providers - avessero omesso una corretta
e puntuale informazione circa il rispetto delle prescrizioni
normative concernenti il trattamento dei dati sensibili e
consapevolmente avessero accettato il rischio concreto di
inserimento e divulgazione di dati sensibili che avrebbero
dovuto essere oggetto di particolare tutela.
Il procedimento, a séguito di impugnazione presentata
sia dagli imputati che dall’uff‌icio del pubblico ministero, è
pervenuto allo scrutinio della Corte di Appello di Milano
la quale, contemperando in maniera equa la tutela dei dati
personali con la libertà della rete, ha rigettato l’appello
proposto dalla parte pubblica, assolvendo gli imputati
dalla residua incolpazione di cui al capo b) della rubrica
perché il fatto non sussiste.
2. La decisione della Corte di Appello
a) Sulla giurisdizione e legittimazione passiva degli
imputati
La pronuncia in esame, preliminarmente, ha prov-
veduto a dirimere le quaestiones di natura processuale
riguardanti rispettivamente la giurisdizione dell’autorità
italiana e la legittimazione passiva degli imputati, en-
trambe revocate in dubbio dalle parti private appellanti:
nei motivi, infatti, si eccepiva il difetto della giurisdizio-
ne italiana, atteso che il trattamento dei dati contenuti
nel video sub iudice non era avvenuto in Italia ma negli
Stati Uniti d’America ed in particolare nella città di Den-
ver dove sono ubicati i servers della società Google Inc.
Conseguentemente, non potevano reputarsi applicabili a
Google Italy S.r.l. le disposizioni contenute nel D.L.vo 30
giugno 2003, n. 196 (c.d. “Codice della Privacy”), tanto
più che Google Video doveva essere considerato a tutti gli
effetti un host provider e, come tale, irresponsabile avuto
riguardo al contenuto di dati immessi da soggetti terzi.
Inf‌ine era ritualmente eccepita la mancanza della condi-
zione di procedibilità ex art. 10 c.p. a mente del quale la
punibilità dello straniero è subordinata alla presenza del
medesimo nel territorio dello Stato ed alla richiesta del
Ministro della giustizia ovvero all’istanza o querela della
persona offesa.
La Corte di appello ha risolto il problema della de-
localizzazione che connota naturalmente i fatti-reato
commessi on line applicando il criterio regolatore della
giurisdizione sancito dall’art. 6 comma 2 c.p. a mente del
quale il reato si considera commesso nel territorio dello
Stato allorquando risulta ivi commessa in tutto o in parte
l’azione o l’omissione che lo costituisce. La regola in que-
stione recepisce il principio di territorialità secondo cui
la giurisdizione penale dello Stato italiano può essere
esercitata nei confronti di chiunque commetta un reato (a
prescindere dalla pena comminata in astratto) in territo-
rio italiano; il momento determinante della giurisdizione
penale è correttamente individuato nel momento della
commissione del fatto-reato, atteso che i criteri fondati
sulla cittadinanza del soggetto attivo o passivo del reato
consentirebbero un’elusione della giurisdizione italiana
(2). La Corte, sulla scorta di tale canone, correttamente,
ha reputato irrilevante il luogo di collocazione del server-
sui cui il video era stato caricato ed ha considerato, al f‌ine
di radicare la giurisdizione italiana, il luogo in cui si sono
verif‌icati gli effetti pregiudizievoli del reato; a tal f‌ine ha
richiamato quanto previsto dall’art. 5 n. 3 della Conven-
zione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale - entrata in vigore in Italia
l’1 febbraio 1973 - secondo cui è ammessa la citazione in
uno Stato contraente «in materia di delitti o quasi-delitti,
davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avve-
nuto» (3). In parte qua la pronuncia si uniforma alla giu-
risprudenza di legittimità la quale ha affermato che non
viene meno la giurisdizione italiana nemmeno quando la
partecipazione sia stata posta all’estero a condizione che
una parte della condotta comune abbia avuto luogo nei
conf‌ini nazionali (4). Tale opzione è suffragata dall’inter-
pretazione prevalente in tema di competenza territoriale
nel caso d’immissione in rete di messaggi aventi contenuto
diffamatorio: secondo la Cassazione la diffamazione è rea-
to di evento (da intendersi come avvenimento psicologico
esterno all’agente) e, come tale, si consuma sia rispetto
all’offeso dal reato, che rispetto allo stesso agente, non al
momento dell’inserimento sul web, bensì all’atto della per-
cezione del messaggio offensivo da parte di soggetti terzi;
sussiste, perciò, la potestà punitiva dello Stato italiano
- f‌issata a norma dell’art. 6 c.p. - anche se l’iter criminis
abbia avuto inizio all’estero e si sia concluso, col verif‌icarsi
dell’evento, in Italia (5).

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