Merito
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2013
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
SEZ. III, 2 LUGLIO 2013
EST. FERRERO – RIC. MARINI (AVV. CECCANTI) C. PREFETTURA DI TORINO (AVV.
DISTR. STATO DI TORINO)
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Violazione delle norme relative alla
circolazione stradale y Rappresentanza in giudizio
y Prefetto y Produzione dei documenti dei quali in-
tende avvalersi y Mancanza y Conseguenze.
. In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
per violazione delle norme relative alla circolazione
stradale, il prefetto che intenda farsi rappresentare
in giudizio dall’amministrazione locale destinataria
dei proventi è comunque tenuto a provvedere in pro-
prio alla costituzione in giudizio ed alla produzione dei
documenti dei quali intende avvalersi; in mancanza,
essendo inutilizzabili quelli promananti dall’ammini-
strazione locale che abbia inteso sostituirsi al prefetto
anche nell’attività che è e rimane propria dell’ammini-
strazione che ha emanato il provvedimento impugnato,
l’opposizione va accolta perchè così previsto dall’art.
23, comma 12, L. 689/81 (applicabile ratione temporis,
ora sostituito dall’art. 6, comma 11, D.L.vo n. 150/2011),
allorquando non vi siano prove sufficienti della respon-
sabilità dell’opponente. (l. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 23; d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 6; nuovo
c.s., art. 142) 1
questa Rivista-
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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duplice ordine di ragioni:
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mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del
irritualmente prodotta non era rinvenibile il verbale di
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Prefetto che il giudice di prime cure avevano, a suo avviso,
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vati di un database contenente dai personali, fosse stato o
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ne in ordine ad un punto decisivo della controversia, con
riguardo alla ritenuta - da parte del giudice di prime cure
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