Merito

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Rivista penale 6/2012
Merito
TRIBUNALE PENALE DI LA SPEZIA
12 GENNAIO 2012
EST. PAVICH – IMP. H. V. ED ALTRI
Circostanze del reato y Attenuanti y Danno pa-
trimoniale di speciale tenuità y Delitti contro il
patrimonio y Riferimento solo al valore della cosa
y Insuff‌icienza y Valutazione della condotta dell’im-
putato y Necessità y Fattispecie.
Circostanze del reato y Attenuanti y Riparazione
del danno y Applicabilità nell’ipotesi di furto y Am-
missibilità y Condizioni y Individuazione.
. La sussistenza della circostanza attenuante del danno
di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.) in riferimento ai
delitti contro il patrimonio non ha riguardo soltanto al
valore della cosa oggetto materiale del reato ma anche
alla condotta dell’imputato nella sua globalità. (Nella
specie è stata esclusa l’attenuante de qua in ragione
delle modalità dell’azione, particolarmente insidiosa e
sintomatica di spiccatissima proclività a delinquere).
(c.p., art. 62; c.p., art. 624; c.p., art. 625) (1)
. La circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod.
pen., può trovare applicazione in tema di furto, allor-
chè la cosa sottratta sia stata restituita per effetto del-
l’intervento della forza pubblica ed indipendentemente
dalla volontà del colpevole, e cioè senza la sua parteci-
pazione, qualora il medesimo abbia risarcito, succes-
sivamente, integralmente il soggetto passivo dai danni
residui. (c.p., art. 62; c.p., art. 624; c.p., art. 625) (2)
(1) In termini, in punto di diritto, Cass. pen., sez. II, 4 giugno 2010,
Gebbia, in questa Rivista 2011, 565.
(2) In senso difforme si veda la sentenza citata in motivazione, Cass.
pen., sez. II, 8 febbraio 1989, Burroni, pubblicata per esteso in questa
Rivista 1989, 1193. Si veda anche Cass. pen., sez. II, 26 febbraio 1991,
Mormile, ivi 1991, 628, secondo la quale la circostanza attenuante
della riparazione del danno prevista dall’art. 62, comma primo, n. 6
c.p., non si perfeziona tanto nel caso in cui la riparazione non sia
integrale, quanto nel caso in cui essa sia integrale ma anche solo
parzialmente non volontaria o non spontanea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di arresto eseguito in f‌lagranza di reato, veni-
vano presentati a giudizio con il rito direttissimo davanti a
questo Giudice H. V., M. F., A. C. e A. J., imputati del reato
specif‌icato in epigrafe.
Nella fase di convalida dell’arresto, all’esito della re-
lazione del Pubblico ministero e previa sottoposizione al
previsto interrogatorio degli arrestati, nel contraddittorio
delle parti il giudice convalidava l’arresto ed applicava a
tutti la misura cautelare della custodia in carcere.
Procedendosi con il rito direttissimo, all’odierna
udienza, su richiesta degli imputati, si procedeva al giu-
dizio nelle forme del rito abbreviato, condizionato a pro-
duzione di quietanza della persona offesa relativa all’inte-
grale risarcimento del danno, sussistendone le condizioni
di legge.
Indi, invitate le parti alla discussione f‌inale e ras-
segnate da Pubblico ministero e difensori le conclusioni
riportate in epigrafe, il Giudice decideva come da separato
dispositivo.
Sulla scorta di quanto emerso in dibattimento, va af-
fermata la penale responsabilità degli odierni imputati in
ordine a quanto a lui ascritto.
Ed invero, dagli atti emerge pacif‌icamente che i quat-
tro prevenuti, dopo aver scassinato in concorso fra loro,
con l’impiego di appositi arnesi, l’edicola sita in La Spezia
(omissis) di cui è titolare T. L., vi si introducevano aspor-
tandone gli articoli meglio indicati in atti. I quattro noma-
di venivano avvistati dagli operanti, che avevano ricevuto
segnalazione del furto mentre erano impegnati in servizio
d’istituto, a bordo di un autoveicolo commerciale Fiat
Ducato; iniziava un inseguimento, al termine del quale il
veicolo veniva bloccato dai Carabinieri; la perquisizione
sul veicolo evidenziava che a bordo dello stesso si trovava
la refurtiva, che veniva quindi restituita al T. L., titolare
dell’edicola; vi si rinvenivano inoltre arnesi da scasso,
debitamente sequestrati.
È in sostanza pacif‌ico che i prevenuti si erano impos-
sessati a f‌ine di prof‌itto degli articoli contenuti nell’edico-
la, rinvenuti e quindi restituiti all’avente diritto, all’insa-
puta e contro la volontà di questi, usando violenza o mezzi
fraudolenti sulle cose (l’uso degli arnesi da scasso deve
ritenersi incontestato), nonché agendo in numero di quat-
tro persone: il che conclama la sussistenza di ambedue le
aggravanti contestate.
Del tutto inconferenti e prive di rilevanza alcuna le
allegazioni difensive riferite ad un preteso stato di altera-
zione mentale dei quattro imputati, dovuto all’assunzione
di stupefacenti.
Nulla quaestio, dunque, in ordine alla realizzazione del
delitto di furto, aggravato dalle contestate circostanze.
Quanto al regime circostanziale, va esclusa la concedi-
bilità delle attenuanti generiche, in considerazione quan-
to meno della pessima biograf‌ia penale di tutti e quattro
gli imputati.
Va altresì esclusa la concedibilità dell’attenuante
di cui all’art. 62 n. 4 c.p.: ed invero, la sussistenza della

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