Merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine537-544

Page 537

@TRIBUNALE PENALE DI LA SPEZIA 13 gennaio 2010, n. 29. Est. Pavich – Imp. Greco

Furto – Aggravanti – Destrezza o strappo – Strappo – Danno patrimoniale di speciale tenuità – Danno lievissimo – Criteri di valutazione – Fattispecie

In tema di furto con strappo, affinchè possa applicarsi la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., è necessario che il danno cagionato, espresso in danaro ed oggettivamente valutato, data la mera sussidiarietà del criterio soggettivo, sia lievissimo, e cioè di consistenza economica minima, se non proprio trascurabile, rispetto al livello economico medio della generalità dei cittadini. (Nella specie la somma di danaro rubata, sebbene non particolarmente elevata in assoluto (€ 200), è stata considerata di entità non trascurabile in ragione della condizione personale del proprietario al momento del furto, trattandosi di extracomunitario da poco tempo in Italia e di condizioni economiche non agiate). (c.p., art. 62; c.p., art. 624 bis) (1)

    (1) Per un approfondimento giurisprudenziale in tema di entità del danno economico al fine dell’applicabilità dell’attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., si vedano: Cass. pen., sez. III, 1 ottobre 2007, Alia, in Guida al diritto 2007, 79; Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2006, Massimi, in questa Rivista 2007, 916; Cass. pen., sez. IV, 30 aprile 2004, Benedetti, ivi 2005, 615 e Cass. pen., sez. IV, 30 dicembre 1994, Lo Re, ivi 1995, 1487.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ritualmente notificato, Greco Antonio veniva tratto a giudizio per rispondere del reato a lui addebitato in rubrica.

In sede dibattimentale, superate le fasi preliminare e di ammissione delle prove, nel corso dell’istruttoria venivano esaminati i testi Ben Belgacem, Roffo e Castaldo; veniva inoltre acquisita l’ulteriore documentazione di cui a verbale.

Terminata l’istruttoria e dichiarata l’utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice decideva come da separato dispositivo.

Deve ritenersi acclarato quanto addebitato in rubrica al Greco.

La vittima del furto, Ben Belgacem Mohamed, ha riferito di avere subito la sottrazione del suo portafogli ad opera di un ignoto giovane che gli si era avvicinato con la propria autovettura, chiedendogli informazioni per dirigersi in autostrada; approfittando del fatto che il Ben Belgacem aveva in mano il portafogli (poiché stava consegnando del danaro alla sua ragazza Roffo Laura), l’individuo lo strappava dalle mani del giovane tunisino e fuggiva. Tuttavia il Ben Belgacem faceva in tempo a prendere il numero di targa dell’autovettura (una Fiat Grande Punto).

Secondo quanto riferito dalla teste Roffo, a sua volta presente al fatto, lo sconosciuto parlava con accento napoletano.

Subito dopo, i due giovani chiamavano la Polizia e segnalavano l’accaduto.

Qualche tempo dopo, il ben Belgacem e la Roffo venivano convocati in Questura e qui, come si ricava dai verbali di individuazione fotografica, essi riconoscevano nell’album fotografico loro esibito l’effigie corrispondente a Greco Antonio; l’individuazione fotografica è stata confermata in aula (sia pure con qualche incertezza da parte della Roffo).

I successivi accertamenti permettevano di stabilire che l’autovettura avente il numero di targa rilevato dal Ben Belgacem era stata noleggiata presso la Herz di Alessandria dall’odierno imputato poco tempo prima dell’episodio per cui si procede; ed era stata poi riconsegnata alla sede herz di Napoli.

Evidenti gli elementi di convergenza sulla persona dell’odierno imputato: il quale è stato riconosciuto in fotografia da due diverse fonti orali; aveva noleggiato a suo nome l’autovettura recante la targa rilevata dalla persona offesa; parlava con accento napoletano, ossia del luogo di domicilio dell’imputato. La convergenza probatoria del quale ne conclama l’affermazione di penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine al reato ascrittogli.

Corretta appare la qualificazione giuridica del reato come furto con strappo, atteso che la condotta è consistita proprio nello strappare di mano al Ben Belgacem il portafogli, che -giova osservare - conteneva la somma di 200 euro e non è mai stato ritrovato.

Non possono essere concesse all’imputato le attenuanti del danno di particolare tenuità o del ravvedimento post delictum (art. 62 nn. 4 e 6 c.p.).

Quanto alla prima, occorre tenere presente che ai fini dell’applicazione della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 c.p. è necessario che il danno cagionato, espresso in danaro ed oggettivamente valutato, data la mera sussidiarietà del criterio soggettivo, sia lievissimo, e cioè di consistenza economica minima, se non proprio trascurabile, rispetto al livello economico medio della generalità dei cittadini. Poiché nella specie la somma di danaro rubata, sebbene non particolarmente elevata in assoluto (€ 200), non è neppure di entità trascurabile, deve osservarsi in via sus-Page 538sidiaria che il Ben Belgacem, all’epoca dei fatti, aveva solo 23 anni ed era da poco tempo in Italia (come lui stesso ha dichiarato); il che non consente di ritenere la somma particolarmente esigua in rapporto alla sua condizione personale al momento del furto, verosimilmente non agiata sotto il profilo finanziario.

Quanto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 c.p., è ben vero che la persona offesa ha dichiarato di avere ricevuto, a ristoro dell’accaduto, una somma anche più alta di quella sottrattagli; ma è anche vero che egli ha precisato di averla ricevuta solo in data odierna dal suo difensore avv. Parizzi. Ora, se è vero che l’odierna apertura del dibattimento comporta che il risarcimento riparatorio è avvenuto prima del giudizio come prescritto dalla norma di riferimento, deve tuttavia osservarsi che non è dato conoscere se tale risarcimento sia frutto della volontà dell’imputato, o non piuttosto di terze persone, nulla essendo emerso al riguardo nel corso dell’istruzione dibattimentale.

Possono peraltro concedersi all’imputato le attenuanti generiche, in relazione alla ineccepibile biografia penale del prevenuto (elemento questo che all’epoca dei fatti era ancora suscettibile di valorizzazione ai fini della concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p.), nonché alla sua giovane età.

Pertanto, stimasi equa e conforme a giustizia la pena di anni 1 di reclusione ed € 450 di multa, diminuita per le generiche a mesi 8 ed € 300.

Consegue di diritto la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

Sussistono validi motivi per la concessione all’imputato, incensurato, della sospensione condizionale della pena, potendosi fare affidamento sulla sua futura astensione dal commettere ulteriori reati.

30 giorni...

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