COMUNICATO - Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell''articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il direttore generale del Tesoro, visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalita' non risultassero applicate l'eventuale maggior costo gravera' sui soggetti stessi».

Vista la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1999.

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento in relazione alle mutate condizioni di mercato:

Comunica che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione il costo globale annuo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 con onere a carico dello Stato non puo' essere superiore...

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