Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine433-448

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Citazione d'appello - Specificità dei motivi - Esorbitanza del riesame dei motivi

Il thema decidendi nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta ex art. 342 c.p.c., per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Ne consegue che, se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.

    Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7629, Guarnieri ed altri c. Ministero della difesa. (C.p.c., art. 112; c.p.c., art. 342). [RV563150]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Utilizzazione di formule o schemi particolari

La disposizione dell'art. 342 c.p.c., che richiede la specificità dei motivi d'appello, implica solo la necessità che la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e non anche che siano adoperate formule o schemi particolari nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, che è affidata alla capacità espressiva del difensore.

    Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2003, n. 7769, Gobbi ed altre c. Alessandrini ed altri. (C.p.c., art. 342). [RV563270]


@Appello civile - Configurazione - Riesame della decisione di primo grado - Esclusione

L'appello, quale mezzo di gravame, è diretto ad una nuova valutazione, nei limiti del devoluto, degli elementi da porre a base della decisione e ad una nuova pronunzia sull'oggetto della controversia, indipendentemente dalle argomentazioni e dalla decisione del giudice di primo grado, delle quali non costituisce un riesame alla luce delle censure mosse dall'appellante, potendo detto riesame anche essere svolto, al fine dell'adozione della nuova pronuncia, senza rappresentarne il presupposto o condizionarne l'autonomia.

    Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2003, n. 8521, Millemaci c. Crisafulli. (C.p.c., art. 342). [RV563671]


@Appello civile - Domande non riproposte - Decadenza - Onere dell'attore di riproporre in appello le domande

La norma dell'art. 346 c.p.c., relativa all'onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, disciplina l'ipotesi di una pluralità di domande o di eccezioni proposte non già in via cumulativa, ma in via alternativa o subordinata, e presuppone la soccombenza su alcuna di esse. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'attore appellante abbia proposto un'unica domanda non è configurabile alcun onere di riproposizione, sussistendo invece l'onere di proporre specifici motivi di appello che investano singole motivazioni della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 c.p.c.

    Cass. civ., sez. lav., 5 maggio 2003, n. 6803, Croce c. Iveco Spa. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 346; c.p.c., art. 434). [RV562640]


@Appello civile - Domande nuove - Risarcimento del danno - Aggravamento dei postumi permanenti

In tema di eccezioni al divieto dello ius novorum in appello, la disposizione dell'art. 345 secondo comma c.p.c. ammette il ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata. Con riferimento all'aggravamento dei postumi permanenti, e quindi dei danni già chiesti nel giudizio di primo grado, occorre che esso si sia verificato successivamente alla sentenza di primo grado o almeno al momento in cui esso aggravamento poteva essere dedotto dal danneggiato nelle domande proposte al primo giudice.

    Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7631, Macchniz c. Polaris Assic. spa ed altro. (C.p.c., art. 345). [RV563156]


@Appello civile - Domande nuove - Risarcimento del danno - Domanda di manleva dell'assicurato r.c. auto nei confronti della propria compagnia assicuratrice

Si ha domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., qualora, in un giudizio di risarcimento danni per responsabilità civile automobilistica, la domanda di manleva proposta da uno dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro nei confronti della propria compagnia assicuratrice sia formulata per la prima volta in appello, anche nel caso in cui la parte sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado.

    Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7542, Castello c. Lloyd Adriatico spa. (C.c., art. 1917; c.p.c., art. 345). [RV563109]


@Appello civile - Improcedibilità - Per mancato deposito del fascicolo dell'appellante - Omessa restituzione

L'art. 348 c.p.c. (sia nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 54 della L. n. 353/1990, sia nella formulazione originaria) non prevede la sanzione dell'improcedibilità dell'appello per il caso in cui il fascicolo di parte dell'appellante, ritualmente depositato all'atto della costituzione, non sia stato restituito, dopo il suo ritiro, allo scadere del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, nonostante uno dei documenti che indefettibilmente il fascicolo di parte deve contenere sia la sentenza impugnata: invero, se nulla impedisce al giudice del gravame di disporre di elementi di giudizio sufficienti ad esprimere la propria decisione (ad esempio perché copia della sentenza è rinvenibile nel fascicolo della parte appellata o in altri atti del processo), egli è tenuto a pronunciare nel merito del gravame, indipendentemente dalla mancanza del formale adempimento richiesto in proposito alla parte appellante, e, di riflesso, se di quegli elementi di giudizi in concreto il giudice d'appello sia privo, non una pronuncia di improcedibilità dovrà emettere, bensì di rigetto del gravame nel merito per non avere l'appellante assolto l'onere della prova in ordine ad un indispensabile presupposto della decisione da lui richiesta.

    Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2003, n. 6936, Venneri c. Com. di Melissano. (C.p.c., art. 347; c.p.c., art. 348; att. c.p.c., art. 77; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54). [RV562720]


@Appello civile - Prove - Nuove - Ammissibilità

Nel rito del lavoro, le preclusioni e le decadenze, comminate per la deduzione tardiva dei mezzi di prova, riguardano soltanto le prove costituende, mentre la produzione di documenti, specie se sopravvenuti nelle more del giudizio, può avvenire persinoPage 434 nel corso del giudizio di appello, purché, in questo caso, i documenti stessi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato, e depositati contestualmente a tali atti - salvo il caso di documenti sopravvenuti nel corso del giudizio di secondo grado - ferma restando, in ogni caso, la necessità che la produzione dei documenti sia effettuata prima della discussione orale.

    Cass. civ., sez. lav., 19 maggio 2003, n. 7845, Gaglioti c. Inps. (C.p.c., art. 345; c.p.c., art. 437). [RV563311]


@Appello civile - Prove - Nuove - Inammissibilità

Tenuto conto del principio di infrazionabilità delle prove, è inammissibile in appello la prova testimoniale preordinata a contrastare , completare o confortare le risultanze di quella dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo ,mentre l'accertamento in ordine alla novità della prova è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità.

    Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2003, n. 8526, Bonardi c. Gazzera ed altro. (C.p.c., art. 245; c.p.c., art. 345; c.p.c., art. 244). [RV563675]


@Appello civile - Prove - Nuove - Nuovi documenti

La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., nella formulazione di cui all'art. 52 della L. 26 novembre 1990, n. 353, atteso che il divieto di produzione di nuovi "mezzi di prova" va riferito alle prove cosiddette costituende e non anche a quelle cosiddette precostituite.

    Cass. civ., sez. II, 5 maggio 2003, n. 6756, Progeco Srl c. Laera. (C.p.c., art. 345; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52). [RV562596]


@Appello civile - Prove - Nuove - Potere-dovere del giudice di esaminare i documenti prodotti dalla parte

Il potere-dovere del giudice di appello di esaminare i documenti prodotti ex art. 345, secondo comma. c.p.c. (vecchio testo) sussiste solo se la parte ne faccia specifica richiesta, esponendo gli scopi della esibizione in rapporto alle specifiche ragioni da essa poste a fondamento dell'impugnazione; in caso contrario, la controparte è nell'impossibilità di controdedurre e, conseguentemente, per lo stesso giudice resta impedita la valutazione di quei documenti ai fini della decisione.

    Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2003, n. 8599, Galani c. Galani. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 345). [RV563724]


@Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Beneficiari

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli (o natanti) a motore, l'assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo è pienamente operativa, ex artt. 1, primo comma, legge n. 990 del 1969 e 2054, terzo comma, c.c., con riferimento ai danni provocati dalla circolazione del veicolo - ivi compresi quelli cagionati da veicolo in sosta nella pubblica via, e, quindi, a maggior ragione, da veicolo che si sia messo spontaneamente in moto per una qualsiasi causa (come, nella specie, la tenuta difettosa dei freni) - né consente di allegare un diritto di rivalsa dell'assicuratore che ha risarcito il danno verso chicchessia, salvo che la circolazione sia avvenuta...

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