Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine795-810

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello civile - Citazione di appello - Motivi - Effetto devolutivo

Qualora la sentenza di primo grado, recante condanna al risarcimento dei danni sia appellata limitatamente all'affermazione di responsabilità, il giudice di secondo grado non ha il potere di riesaminare anche la quantificazione del danno, stante l'autonomia della pronuncia sull'an debeatur rispetto a quella relativa al quantum debeatur.

    Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2003, n. 12176, Montori ed altro c. Fornasiero ed altro. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 277). [RV566006]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Mancanza

La mancanza di specificità dei motivi comporta nullità dell'atto di appello, non sanabile con la costituzione dell'appellato e rilevabile d'ufficio dal giudice per il collegamento con la formazione del giudicato interno, e si traduce in inammissibilità, atteso che il giudizio di appello non può giungere alla sua naturale conclusione. Ad un tal riguardo - peraltro - qualora il giudice di primo grado rigetti la domanda per mancanza di prova, ai fini della specificità dei motivi di appello è sufficiente che si lamenti il rigetto e si chieda la prova, la cui mancanza ha portato al rigetto, senza che occorra alcuna altra deduzione.

    Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2003, n. 12218, Fortuna c. La Fondiaria Ass.ni Spa. (C.p.c., art. 342). [RV566032]


@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Sentenza di primo grado solo in rito

Ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, qualora il giudizio di primo grado si sia chiuso con una pronuncia di mero rito non avendo dato luogo all'esame del merito della causa, fermo restando l'onere per l'appellante di dedurre specifici motivi di impugnazione, non è necessario che, per indurre il giudice di secondo grado ad esaminare tutta la causa, riproduca nell'atto di appello tutte le argomentazioni in precedenza svolte, essendo viceversa sufficiente il mero richiamo agli atti e alle difese del giudizio di primo grado.

    Cass. civ., sez. lav., 26 agosto 2003, n. 12509, Lapini c. F.lli Lombardi Divisione Marmi Spa. (C.p.c., art. 342). [RV566275]


@Appello civile - Poteri del collegio - Sentenza di primo grado - Non definitiva

Qualora sia stata impugnata la sentenza non definitiva, che abbia pronunciato relativamente soltanto all'an debeatur e non pure al quantum, il giudice di appello (che per il principio del doppio grado di giurisdizione deve limitare l'esame alla materia che ha formato l'oggetto della decisione gravata), è funzionalmente incompetente a conoscere le questioni riservate, dal giudice di primo grado, al prosieguo del giudizio.

    Cass. civ., sez. II, 1 agosto 2003, n. 11748, Lionetti c. Caputo ed altri. (C.p.c., art. 279; c.p.c., art. 340; c.p.c., art. 353; c.p.c., art. 354). [RV565607]


@Appello civile - Prove - Nuove - Portata interpretativa

In tema di prova nel giudizio di appello, "l'indispensabilità" richiesta dall'art. 345, comma terzo, c.p.c. nuovo testo, non va intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti (condizione di ammissibilità di ogni mezzo istruttorio), ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale, sicché il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dalla norma in parola (benché abbia carattere ampiamente discrezionale) non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado, atteso che la prova richiesta, in tal caso, non può neppure considerarsi "prova nuova", per essere invece prova dalla quale la parte è decaduta.

    Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12118, Assitalia Spa c. Ciabatoni. (C.p.c., art. 345). [RV565952]


@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore - Condizioni

In tema di assicurazione contro i danni, il trasferimento dei diritti dall'assicurato all'assicuratore, di cui all'art. 1916, primo comma, c.c., non opera automaticamente, ma è subordinato ad una manifestazione di volontà di quest'ultimo diretta al terzo responsabile. Ne consegue che solo da quel momento l'assicurato non è più legittimato a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento per essersi la legittimazione trasferita all'assicuratore e che, per contro, qualora non risulti che l'assicuratore si sia avvalso di tale facoltà, il danneggiato assicurato può agire per il risarcimento totale verso il responsabile, senza che quest'ultimo possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennità assicurativa, ovvero l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore di quanto dovuto dall'assicurato ad un terzo.

    Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12101, Com. Roma c. Lloyd Adriatico Spa ed altri. (C.c., art. 1916). [RV565930]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Impresa designata

In tema di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli, la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'impresa designata ex art. 29 della legge n. 990 del 1969 può essere legittimamente oggetto di impugnazione da parte dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione, ancorché la sentenza medesima non sia stata pronunciata nei suoi confronti o sia stata eseguita, anche in via transattiva, dall'impresa designata.

    Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12108, Tirrena Assicurazioni in liq. coatta amm c. Rech. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29). [RV565939]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ed in forza del combinato disposto degli artt. 19-29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; 9 e 13 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), l'impresa designata, ex art. 20 della legge predetta,Page 796 anticipa le somme necessarie per il ristoro dei danni nei limiti dei massimali obbligatori per legge (art. 21, ult. comma, stessa legge) e, dopo aver effettuato il pagamento, ha diritto, in via di surroga (art. 29 cpv.), di inserire il relativo credito nella liquidazione coatta amministrativa dell'impresa obbligata in origine al risarcimento, e di ottenere altresì il rimborso, dal Fondo di garanzia, per il residuo non recuperato (art. 20, ult. comma), dopo aver insinuato al passivo della procedura concorsuale la somma effettivamente versata al danneggiato (in caso di pagamento effettuato in ottemperanza di titolo giudiziale). Ne consegue che, prevedendo la legge, all'art. 25, l'opponibilità della sentenza all'impresa designata da parte del terzo danneggiato nei limiti del massimale, l'eventuale condanna a somme superiori, ed il conseguente pagamento di queste ultime da parte dell'impresa stessa, comportandone la facoltà di insinuazione al passivo della liquidazione coatta per dette somme, legittima l'impresa in liquidazione coatta all'impugnazione della sentenza che, nel pronunciare condanna in favore del danneggiato, abbia, in violazione di legge, dichiarato la sentenza stessa opponibile all'impresa designata oltre i limiti del massimale di legge.

    Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2003, n. 12217, Nicoli c. Generali Assicurazioni Spa. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29). [RV566030]


@Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, ai fini della liquidazione del danno da parte del Fondo di garanzia vittime della strada, devono essere applicati i massimali previsti dalla tabella vigente al momento in cui il danno s'è verificato e non da quella vigente alla data del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa.

    Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2003, n. 12217, Nicoli c. Generali Assicurazioni Spa. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21). [RV566031]


@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Causa di garanzia

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di confluenza nello stesso processo della causa di risarcimento dei danni proposta dal danneggiato contro il responsabile e della causa di garanzia proposta da questo contro l'assicuratore in forza del contratto di assicurazione, il danneggiato non è parte del rapporto processuale relativo a questa seconda causa, che rimane del tutto distinta dalla prima (non potendo agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, facoltà prevista con disciplina speciale dalla legge n. 990 del 1969 e quindi non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alla citata legge) e non ha, quindi, interesse ad impugnare le statuizioni relative alla azione di garanzia.

    Cass. civ., sez. lav., 9 agosto 2003, n. 12049, Bartoli c. Zurigo Assicurazioni S.A. (C.p.c., art. 100; c.p.c., art. 323). [RV565879]


@Autotrasporto - Materiali pericolosi - Verbale privo di riferimenti e di indicazioni a qualcuno dei precetti contenuti nell'art. 168 c.s

L'art. 168 c.s., riguardante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, nel testo applicabile ratione temporis prima delle modifiche introdotte dall'art. 20 D.L.vo n. 507 del 1999, consta di tre gruppi di precetti e conseguenti previsioni sanzionatorie, stabilite, rispettivamente, ai commi 7, 8 e 9, nonché quanto a quest'ultimo, anche attraverso il rinvio ai precetti contenuti nei commi 2, 3 e 4. Pertanto, il ricorso per cassazione del...

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