Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine793-802

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Condizioni

Il giudice di appello, ove sia richiesta la riassunzione di una prova già acquisita o l'assunzione di una prova nuova, perché nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita, dà luogo alla rinnovazione solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed in tale giudizio deve apprezzare la necessità dell'integrazione anche in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza; ove invece sia richiesta l'assunzione di una prova nuova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, ne valuta la mera utilità, fuori dei casi di prova dichiarativa nei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 51 comma terzo bis c.p.p., non essendo indispensabile per l'assunzione della prova che essa si prospetti come decisiva.

    Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2007, n. 230 (ud. 9 novembre 2006), Casale ed altro. (C.p.p., art. 603). [RV235809]


@Appello penale - Incidentale - Oggetto - Limiti

L'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero sulla qualificazione giuridica del fatto - omicidio volontario anziché omicidio preterintenzionale - , trattandosi di una questione in rapporto di connessione essenziale con i punti appellati in via principale dell'imputato, concernenti la responsabilità e la misura della pena).

    Cass. pen., sez. un., 9 marzo 2007, n. 10251 (ud. 17 ottobre 2006), Michaeler. (C.p.p., art. 595; c.p., art. 575; c.p., art. 584). [RV235699]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Nel corso delle indagini preliminariUdienza per la decisione

In tema di patteggiamento, è ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione concordata della pena, proposta nel corso delle indagini preliminari.

    Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2006, n. 41263 (c.c. 28 settembre 2006), Romano ed altro. (C.p.p., art. 74; c.p.p., art. 76; c.p.p., art. 78; c.p.p., art. 447). [RV235802]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto - Successiva ordinanza, ex art. 130 c.p.p., di condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento

È illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, a correzione, ex art. 130 c.p.p., della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto previamente pronunciata, disponga - unitamente alla revoca della condanna dell'imputato al risarcimento del danno - la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento, considerato che il rimedio di correzione di errore materiale, esperibile nel caso di omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 535, comma quarto, c.p.p., trattandosi di conseguenza ex lege della pronuncia di condanna dell'imputato, non è, invece, adottabile nel caso di omessa condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato di cui agli art. 427 e 542 c.p.p., la quale non costituisce conseguenza ex lege, vale a dire automatica, del proscioglimento o dell'assoluzione dell'imputato e può essere adottata solo quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato sia ascrivibile a colpa del querelante. Ne deriva che, in tal caso, è necessaria una valutazione di merito rimessa al potere discrezionale del giudice, con la conseguenza che, ove manchi la pronuncia di condanna del querelante alle spese del procedimento, è possibile esperire solo il rimedio dell'impugnazione e non quello della correzione di errori materiali.

    Cass. pen., sez. V, 19 dicembre 2006, n. 41547 (ud. 8 novembre 2006), Nicoli. (C.p.p., art. 130; c.p.p., art. 427; c.p.p., art. 535; c.p.p., art. 542). [RV235768]


@Atti processuali penali - Lingua italiana - Trentino - Alto Adige - Piena parificazione della lingua tedesca a quella italiana

Nei processi che si celebrano dinanzi ad autorità giudiziarie della Regione Trentino-Alto Adige, la mancata corrispondenza delle versioni linguistiche dei verbali dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio non dà luogo alla nullità assoluta di cui dall'art. 18 bis al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come mod. dal D.L.vo 29 maggio 2001, n. 283, poichè non viola la regola della piena «parificazione» della lingua tedesca alla lingua italiana e dell'impiego per ciascun atto «della lingua usata» dall'interessato. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che l'eventuale incompletezza di una delle versioni linguistiche dei suddetti atti potrebbe unicamente rilevare ai fini delle nullità previste dagli artt. 142 e 429 c.p.p.).

    Cass. pen., sez. un., 9 marzo 2007, n. 10251 (ud. 17 ottobre 2006), Michaeler. (D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 18; c.p.p., art. 142; c.p.p., art. 429). [RV235697]


@Atti processuali penali - Processo verbale - Modalità - Stenotipia

In tema di documentazione degli atti, bisogna distinguere il verbale riassuntivo che deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 142 c.p.p. dall'ausiliario del giudice, dalla trascrizione stenotipica delle udienze che deve essere unita agli atti del processo insieme ai nastri; in questo ultimo caso la omessa sottoscrizione da parte del tecnico non è prevista a pena di nullità anche perchèPage 794 è sempre possibile procedere ad una rilettura o trascrizione dei nastri allegati agli atti.

    Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2007, n. 8452 (ud. 11 gennaio 2007), Risaliti ed altri. (C.p.p., art. 135; c.p.p., art. 138; c.p.p., art. 142; att. c.p.p., art. 50). [RV235684]


@Atti processuali penali - Processo verbale - Sottoscrizione - Illeggibilità

La non decifrabilità della firma in calce ad atto di un procedimento penale non ne determina l'invalidità, allorché la sottoscrizione sia suscettibile di essere abbinata, anche sulla base di elementi esterni di identificazione, a una determinata persona fisica. (Fattispecie relativa alla sottoscrizione del verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche intercettate).

    Cass. pen., sez. II, 26 febbraio 2007, n. 7951 (ud. 9 febbraio 2007), Monteleone ed altri. (C.p.p., art. 137; c.p.p., art. 142). [RV235788]


@Azione penale - Notizia di reato - Registro - Tardiva iscrizione

La tardiva iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. non incide sulla utilizzabilità delle indagini svolte prima della iscrizione.

    Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 2818 (c.c. 2 ottobre 2006), Bianchi. (C.p.p., art. 191; c.p.p., art. 335; c.p.p., art. 407). [RV235726]


@Azione penale - Richiesta del P.M. - Citazione diretta e giudizio - Reato per cui successivamente sia prevista l'udienza preliminare

Non è nulla la sentenza pronunciata in procedimento nel quale l'azione penale sia stata ritualmente esercitata, prima della data di entrata in vigore delle modifiche all'art. 550 c.p.p. ad opera della legge 16 dicembre 1999 n. 479, mediante citazione diretta a giudizio in ordine a reato per il quale, successivamente a quella data, è stata prevista la celebrazione dell'udienza preliminare.

    Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2007, n. 2618 (ud. 7 novembre 2006), Liprino. (C.p.p., art. 550). [RV235781]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Deduzione di travisamento di prova decisiva o di omessa valutazione di circostanze decisive - Poteri della Corte di cassazione

In tema di sindacato sulla motivazione, qualora con il ricorso per cassazione si prospetti in modo specifico che il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero abbia omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, il giudice di legittimità può, nei limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza o della palese e incontrovertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero della decisiva circostanza trascurata, fermo restando che gli è interdetta una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di significato univoco.

    Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2007, n. 2618 (ud. 7 novembre 2006), Liprino. (C.p.p., art. 606). [RV235782]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Vizi della motivazione - Illogicità

Nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, introdotto con la novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006 e consistente nell'utilizzazione, ai fini della decisione, di un'informazione ritenuta decisiva e che invero non esiste agli atti del processo, o nell'omissione della valutazione di una prova parimenti decisiva, può essere fatto valere nel caso in cui l'impugnata decisione abbia riformato la sentenza di primo grado, perché in caso di cosiddetta doppia conforme il limite del devolutum non può essere valicato, salva l'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame.

    Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2007, n. 318 (c.c. 21 dicembre 2006), Conte. (C.p.p., art. 597; c.p.p., art. 606; L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8). [RV235690]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Vizi della motivazione - Illogicità

In tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella codicistica, introdotta con...

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