Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine85-118

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reato continuato - Motivo di gravame relativo alla mancata applicazione della continuazione

Sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la omessa pronuncia sullo specifico motivo di gravame relativo alla mancata applicazione della continuazione, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sullo stesso. (La Corte ha precisato che, in presenza di correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare o non l'istanza dell'impugnante).

    Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2007, n. 1023 (ud. 28 settembre 2006), D'Andrea. (C.p.p., art. 568; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 606; c.p., art. 81). [RV236008]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Qualificazione giuridica del fatto in senso più grave

Il divieto della reformatio in peius secondo cui, in assenza d'impugnazione del pubblico ministero, il giudice non può comminare una sanzione più grave di quella inflitta con la sentenza impugnata, non implica l'intangibilità del trattamento penale nel suo complesso, sicché, potendo il giudice dare al fatto una definizione giuridica più grave, l'allungamento dei termini di prescrizione legati alla nuova qualificazione non ricade nell'area del divieto.

    Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2007, n. 11935 (ud. 8 marzo 2007), Tricarico. (C.p., art. 157; c.p.p., art. 521; c.p.p., art. 597). [RV236134]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Acquisizione di un documento

Nel giudizio di appello è senz'altro rituale l'acquisizione di documenti, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, restando ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti.

    Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2007, n. 1025 (ud. 17 ottobre 2006), Caruso e altri. (C.p.p., art. 603). [RV236017]


@Appello penale - Motivi - Enunciazione con riserva di successiva indicazione degli elementi su cui è fondata la doglianza - Omessa integrazione

In tema di impugnazioni, non costituisce vizio che comporta l'annullamento in sede di legittimità l'omessa esposizione ed esame da parte del giudice di appello di motivi di impugnazione solamente enunciati nell'atto di appello, senza indicazioni né generiche né specifiche degli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano le doglianze. (Nella fattispecie, l'appellante, formulando alcuni motivi di appello, con la sola affermazione «pena base minima per i criteri di cui all'art. 133 c.p., attenuanti generiche, minima partecipazione» si era riservato di svilupparli, senza poi provvedervi entro il termine per impugnare).

    Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 5777 (ud. 28 settembre 2006), Ferrante e altri. (C.p.p., art. 581; c.p.p., art. 591). [RV236060]


@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Appello del pubblico ministero - Appello contro la sentenza assolutoria

L'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 20 febbraio 2006 n. 46 deve essere ritualmente celebrato, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale disposizione, qualora il rapporto processuale non sia esaurito per avere il P.M. proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della citata legge.

    Cass. pen., sez. II, 28 febbraio 2007, n. 8416 (ud. 22 febbraio 2007), P.M. in proc. Mazzei e altro. (C.p.p., art. 593; L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10). [RV235925]


@Appello penale - Sentenza - Predibattimentale - Inapplicabilità nel giudizio di appello

La disciplina del proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p. è inapplicabile nel giudizio di appello, ciò dovendolo desumere dal combinato disposto degli articoli 598, 599 e 601 c.p.p.: in particolare, l'art. 601 introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado, mentre l'art. 599 enuclea i casi tassativi nei quali si può procedere con rito camerale, non richiamando l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento.

    Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 2007, n. 12001 (c.c. 28 febbraio 2007), Palumbo. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV236286]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Cosiddetto patteggiamento allargato - Esclusioni soggettive per delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e recidivi - Questione di legittimità costituzionale

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., della disposizione che esclude coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, c.p. dall'accesso al c.d. patteggiamento allargato, perché detta disposizione, da un lato, trova un ragionevole fondamento nella scelta di bilanciare, con le richiamate esclusioni, la premialità del rito speciale con situazioni di pericolosità qualificata, e, dall'altro, affida alla sede del giudizio ordinario il doveroso rispettoPage 86 delle norme sul c.d. giusto processo anche in termini di ragionevole durata.

    Cass. pen., sez. II, 22 febbraio 2007, n. 7379 (ud. 13 dicembre 2006), Bugnano e altro. (C.p.p., art. 444). [RV235812]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Liquidazione delle spese - Annullamento da parte della cassazione

In tema di patteggiamento, allorché la corte di cassazione annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata «globalmente» senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l'importo, il rinvio va fatto al giudice penale a quo e non al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 c.p.p.), posto che tale disposizione si applica solo quando l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, e non quando la statuizione manchi del tutto (per essere stata determinata una cifra forfettaria senza alcuna specificazione sull'an o sul quantum).

    Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2007, n. 7583 (c.c. 29 novembre 2006), Fabris e altro. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 622). [RV236096]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Cosiddetto «patteggiamento allargato»Applicazione di pena detentiva non inferiore ai tre anni

L'applicazione di pena detentiva patteggiata in misura non inferiore ai tre anni comporta anche quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, a nulla rilevando che non si faccia menzione nell'accordo tra le parti della pena accessoria, la quale va applicata ex lege.

    Cass. pen., sez. VI, 1 marzo 2007, n. 9007 (c.c. 31 gennaio 2007), P.G. in proc. Kesarlal. (C.p., art. 29; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV235988]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Cosiddetto «patteggiamento allargato»Applicazione di pena detentiva superiore ai due anni

In tema di cosiddetto «patteggiamento allargato» allorché sia applicata una pena detentiva, congiunta o non a pena pecuniaria, superiore ai due anni, è consentita, nei congrui casi, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato. (Nella specie, in cui era stata applicata la pena di quattro anni di reclusione e dodicimila euro di multa, nonché l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, la Corte ha ritenuto erronea la quantificazione della durata della pena accessoria, riducendola nei limiti di quella principale a norma dell'art. 37 c.p.).

    Cass. pen., sez. VI, 14 marzo 2007, n. 10857 (c.c. 21 febbraio 2007), D'Atri e altri. (C.p., art. 37; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV235989]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Accoglimento della pena richiestaContinuazione

In tema di patteggiamento, se il giudice accoglie la richiesta della pena concordata tra le parti, riguardante più reati legati dal vincolo della continuazione, non sussiste alcun interesse o diritto di queste ultime a vedere manifestati in sentenza l'ammontare della pena concordata per ciascuno dei singoli reati, sì che l'eventuale ricorso per cassazione per tale profilo si palesa manifestamente infondato e inammissibile.

    Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2007, n. 12245 (ud. 15 gennaio 2007), Abaticchio e altri. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 606). [RV236188]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Patteggiamento allargato - Confisca

In caso di pena patteggiata, l'estensione dell'applicabilità, per effetto della legge 12 giugno 2003 n. 134, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, non esime il giudice dal motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene...

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