LEGGE 12 giugno 2003, n. 134 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

Coming into Force29 Giugno 2003
Enactment Date12 Giugno 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/06/14/003G0162/ORIGINAL
Published date14 Giugno 2003
Official Gazette PublicationGU n.136 del 14-06-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti:

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria

.

Art 2.
  1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

    1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.

    1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna

    ;

  2. al comma 2, dopo le parole: «Il reato e' estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».

Art 3.
  1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,».

Art 4.
  1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il primo e il secondo...

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