Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine541-601

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abusivo esercizio di una professione - Ambito di applicazione - Attività di omeopata - Assenza del titolo di dottore in medicina, dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'albo

Integra il reato di abusivo esercizio della professione medica lo svolgimento dell'attività di diagnosi e cura di patologie per mezzo di prodotti omeopatici in assenza della prescritta abilitazione dello Stato, dell'iscrizione all'albo professionale, e, prima ancora, del conseguimento del titolo accademico della laurea in medicina.

    Cass. pen., sez. VI, 6 settembre 2007, n. 34200 (ud. 20 giugno 2007), P.G. in proc. Mosconi. (C.p., art. 348). [RV237170]

@Abusivo esercizio di una professione - Professione sanitaria - Attività di dissezione eseguita da tecnico di sala settoria senza la presenza del medico - Sussistenza

Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica l'espletamento, da parte di tecnico di settore addetto alla camera mortuaria, di operazioni di dissezione senza la presenza del sanitario.

    Cass. pen., sez. VI, 18 luglio 2007, n. 28642 (c.c. 29 marzo 2007), P.M. in proc. Servadei e altri. (C.p., art. 348). [RV237097]

@Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Ordinanza sindacale di requisizione di immobili per far fronte ad esigenze abitative di persone sfrattate - Configurabilità del reato

Non integra, sotto il profilo soggettivo, il reato di abuso d'ufficio la condotta del Sindaco il quale, per far fronte alle esigenze abitative di famiglie colpite da provvedimenti di sfratto, requisisca case di abitazione.

    Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 38259 (c.c. 25 settembre 2007), P.M. in proc. Medici. (C.p., art. 323; D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, art. 54). [RV237345]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Scarico da insediamento produttivo

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, perchè possa ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 59, comma quinto, D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 (oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) in caso di superamento dei valori limite di emissione per lo scarico di acque industriali relativamente a sostanze cancerogene indicate al n. 18 della tabella 5 dell'all. 5 al citato D.L.vo n. 152 del 2006, occorre che la sostanza sia classificata contemporaneamente come: a) cancerogena, nel senso che può provocare il cancro; b) altamente tossica per gli organismi acquatici ed idonea a provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ai sensi del D.L.vo 3 febbraio 1997, n. 52 attuativo della direttiva comunitaria 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. (Fattispecie di scarico di acque reflue industriali con superamento del valore limite per la sostanza formaldeide).

    Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2007, n. 34899 (ud. 6 giugno 2007), Ghisolfi e altri. (D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 137). [RV237377]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Scarico discontinuo e non occasionale di acque reflue industriali

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, configura il reato di cui all'art. 137, comma primo, del citato D.L.vo (prima contemplato dall'art. 59, comma primo, D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152) la condotta di scarico discontinuo in pubblica fognatura di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione, in quanto la sanzione penale si correla al mancato controllo preventivo, esercitato dalla P.A. mediante il rilascio del titolo abilitativo, a prescindere dal recapito finale (acque, suolo e sottosuolo) non menzionato dalla norma sanzionatoria. (Fattispecie di scarico discontinuo senza autorizzazione di acque reflue derivanti dalla lavorazione dei bergamotti recapitanti nella fognatura comunale stabilmente collegata, tramite condotta di collegamento, con le vasche di raccolta site nell'impianto).

    Cass. pen., sez. III, 3 settembre 2007, n. 33787 (ud. 8 giugno 2007), Bova. (D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 137). [RV237378]

@Acque pubbliche e private - Opere idrauliche - Aste fontanili - Reato di cui all'art. 96 R.D. n. 523 del 1904

Il divieto assoluto relativo a lavori e atti su acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, penalmente sanzionato dall'art. 96 R.D. 25 luglio 1904, n. 523, opera esclusivamente per le acque pubbliche non potabili (nella specie, aste fontanili intese quali canali di bonifica e di irrigazione), non estendendosi alle stesse la depenalizzazione riguardante invece le acque potabili conseguente all'abrogazione espressa della L. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge Galli) da parte del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la mancata estensione della depenalizzazione alle acque non potabili si giustifica per il loro particolare rilievo economico).

    Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2007, n. 24239 (c.c. 27 aprile 2007), Monetti. (R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96; D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 115). [RV236946]

@Agricoltura - Fertilizzazione - Rapporti con la disciplina dettata in materia di acque e rifiuti ed in materia di spandimento di fanghi in agricoltura - Differenze

Le disposizioni dettate dal D.L.vo 29 aprile 2006, n. 217 (recante «Revisione della disciplina in materia di ferti-Page 542lizzanti») sono dirette unicamente a regolamentare la produzione dei fertilizzanti ed a sanzionarne amministrativamente la commercializzazione non conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2003/2003, recepite dal medesimo decreto. Ne consegue che le attività di spandimento sul terreno di residui o reflui a scopo di concimazione o correzione rimangono soggette alla disciplina in materia di rifiuti ovvero in materia di acque (D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) od, ancora, a quelle che regolano lo spandimento di fanghi in agricoltura (D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99). (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che è escluso che l'accertamento di fatti costituenti reato, riconnessi all'utilizzo di fertilizzanti, possa avvenire esclusivamente presso i laboratori abilitati a controllare la conformità dei fertilizzanti posti in commercio, accreditati secondo le specifiche dettate dall'All. 11 al D.L.vo n. 217 del 2006).

    Cass. pen., sez. III, 11 luglio 2007, n. 27079 (c.c. 21 giugno 2007), Ugolini. (D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 256; D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 279). [RV237129]

@Ambiente - Aree protette - Parchi naturali - Necessità di perimetrazione tabellare

In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali sono sottratti alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituiti e delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell'art. 5 c.p., l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, stante l'irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di introduzione di armi - nella fattispecie, un fucile - all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte, escludendo l'applicabilità dell'art. 10 L. n. 157 del 1992 che prevede la perimetrazione delle aree con apposite tabelle, trattandosi di normativa relativa alla pianificazione faunistica e venatoria distinta dalla disciplina della L. n. 394 del 1991 che regola invece i parchi nazionali).

    Cass. pen., sez. III, 6 agosto 2007, n. 32021 (ud. 6 giugno 2007), Marcianò ed altri. (L. 6 novembre 1991, n. 394, art. 11; L. 6 novembre 1991, n. 394, art. 30; L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10). [RV237142]

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Esclusione per il reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis c.p. - Operatività dell'esclusione anche con riguardo al corrispondente reato già previsto dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75

L'esclusione del reato di cui all'art. 600 bis c.p. (prostituzione minorile), introdotto dall'art. 2, comma primo, L. 3 agosto 1998 n. 269, da quelli per i quali è prevista l'applicabilità dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 opera anche con riguardo al corrispondente reato già previsto, prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, dagli artt. 3 e 4, comma primo, n. 2, prima parte, L. 20 febbraio 1958 n. 75.

    Cass. pen., sez. I, 20 giugno 2007, n. 24188 (c.c. 10 maggio 2007), Hozda. (L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 2). [RV236971]

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Pene inflitte per il reato di detenzione di materiale pornografico di natura reale di cui all'art. 600 quater c.p. - Applicabilità dell'indulto

L'indulto previsto dall'art. 1, comma secondo, n. 16, della L. 31 luglio 2006, n. 241, non si applica alle pene inflitte per il delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 quater, c.p., in quanto la limitazione dell'esclusione del beneficio dell'indulto alla sola ipotesi aggravata costituita dalla detenzione di materiale pornografico di ingente quantità, prevista nell'art. 600 quater, comma secondo, c.p., deve essere riferita alla sola fattispecie di reato costituita dalla detenzione di materiale pornografico di natura virtuale prevista dall'art. 600 quater n. 1, c.p., e non anche all'ipotesi di detenzione di materiale pornografico di natura reale contemplata dall'art. 600 quater, c.p.

    Cass. pen., sez. III, 7 agosto 2007, n. 32179 (c.c. 6 giugno 2007), Marcolungo. (C.p., art. 600 quater; L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1). [RV237324]

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Pene inflitte per illecita cessione di stupefacenti aggravata -...

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