Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Analisi - Prelevamento dei campioni.

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, l'attività di prelievo dei campioni ha natura amministrativa e sussiste una discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, sempre che essa non venga eseguita su disposizione del magistrato o non esista già un soggetto determinato, indiziabile di reati: solo in tal caso trovano applicazione le garanzie difensive previste dall'art. 220 att. c.p.p., mentre, vertendosi in attività amministrativa, è applicabile l'art. 223 att. cit.

    Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1998, n. 12390 (ud. 16 otto- bre 1998), Fecchio. (Att. c.p.p., art. 220; att. c.p.p., art. 223). [RV212374]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Reato di cui all'art. 21, L. n. 319/76.

Anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 172 del 1995, il reato di cui all'art. 21, commi 1 e 2, della legge n. 319 del 1976 deve ritenersi sussistente allorché lo scarico senza autorizzazione riguardi insediamenti produttivi, a prescindere dal recapito finale dello scarico medesimo che può essere costituito anche dalle pubbliche fognature. Trattandosi di reato formale, è sempre necessaria l'autorizzazione espressa della autorità competente e non può quindi assumere rilievo la semplice richiesta di autorizzazione. (Fattispecie in tema di acque di lavaggio di un cantiere di produzione di calcestruzzo).

    Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 842 (ud. 1 dicembre 1998), Pancione E. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21). [RV212304]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Di proprietà di enti legalmente riconosciuti - Vendita.

Le cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, appartenenti ad enti o istituti legalmente rico- nosciuti - fra i quali vanno sicuramente annoverati anche gli istituti ecclesiastici cui fanno capo le Chiese aperte al culto - non possono essere alienate se non previa autorizzazione del Ministero competente. Ai sensi dell'art. 3 legge 1 giugno 1939, n. 1089, il decreto impositivo del vincolo deve essere notificato solo se relativo a cose appartenenti a privati, mentre per quelle appartenenti ad istituti legalmente riconosciuti, il vincolo è efficace a prescindere da qualsiasi notifica del provvedimento ed anche se le cose non sono state comprese negli elenchi che i rappresentanti degli enti sono obbligati a presentare. Commette, pertanto, il reato di cui all'art. 62 legge n. 1089 del 1939 (che è di dolo generico e richiede soltanto la coscienza e volontà della alienazione) il titolare di una parrocchia che alieni senza autorizzazione una cosa di interesse artistico appartenente ad una Chiesa aperta al pubblico.

    Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 1999, n. 1463 (ud. 4 dicembre 1998), Baron. (L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3; L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 62). [RV212391]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Mancata traduzione dell'imputato detenuto.

Nel caso in cui il procedimento d'appello si svolga con il rito camerale, secondo la previsione dell'art. 599, comma primo, c.p.p. non si verifica alcuna nullità se l'imputato appellante che sia detenuto non sia stato tradotto in udienza, nel caso in cui egli non abbia fatto espressa richiesta di partecipare all'udienza stessa e tale richiesta non sia stata portata a conoscenza dell'autorità che procede in tempo utile.

    Cass. pen., sez. VI, ord. 25 novembre 1998, n. 3099 (c.c. 15 ottobre 1998), De Luca L. (C.p.p., art. 599). [RV212326]

@Appello penale - Sentenza - Motivazione - Potere discrezionale del giudice.

Il giudice di appello al quale sia dalla legge attribuito un potere discrezionale deve fornire adeguata motivazione nella sentenza solo se eserciti tale potere o non lo eserciti nonostante sia stato motivatamente sollecitato a farlo dall'imputato o dal difensore. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva censurato la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria da parte del giudice del gravame, dopo che, nel giudizio di appello, si era limitato a chiedere la conferma della sentenza assolutoria).

    Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 1998, n. 12358 (ud. 3 novembre 1998), Ragusa G. (C.p.p., art. 546; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53). [RV212325]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Attenuanti e benefici.

In tema di applicazione concordata della pena, una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo anche in ordine alle circostanze applicabili, se dette circostanze appaiono - ad una valutazione ex ante - correttamente ipotizzabili, non è rilevante, ai fini delle eventuali impugnazioni, il fatto che il giudice sia incorso in errore nel motivare in ordine alla correttezza della applicazione di tali circostanze ed in ordine alla loro compensazione, sempre che la pena sia quella concordata.

    Cass. pen., sez. V, 9 febbraio 1999, n. 3351 (c.c. 29 maggio 1998), P.M. e P.C. in proc. Carli G. ed altri. (C.p.p., art. 444). [RV212380]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Errore nel calcolo.

In tema di «patteggiamento», poiché l'accordo delle parti si forma in ordine alla entità e specie della pena da irrogare, la relativa sentenza è impugnabile solo nel caso in cui tale pena non risulti congrua ai sensi di legge e non anche nel caso in cui si sia verificato un mero errore di calcolo che non si sia tradotto, appunto, in una «illegalità» della pena concordata.

    Cass. pen., sez. V, 9 febbraio 1999, n. 3351 (c.c. 29 maggio 1998), P.M. e P.C. in proc. Carli G. ed altri. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV212379]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Pena accessoria - Mancata applicazione.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che non contenga anche l'applicazione delle previste sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto alla sanzione principale deve essere annullata con rinvio al giudice di merito - cui compete la determinazione della entità della sanzione - limitatamente alla parte in cui non dispone l'applicazione della predetta sanzione accessoria. (Fattispecie in tema di sospensione della patente ex art. 218 del codice della strada).

    Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 1998, n. 3427 (c.c. 3 novembre 1998), P.G. in proc. Orlandi C. (C.p.p., art. 444; c.s., art. 218). [RV212333]

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@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Finalità - Applicazione della pena concordata.

La richiesta di patteggiamento non può avere altro fine che quello di condurre all'applicazione della pena secondo i criteri di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. Ne deriva che l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti ha come unica valenza quella di individuare il criterio di determinazione della pena da infliggersi in concreto, ma non già quella di conseguire la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione a seguito dell'abbreviazione del relativo termine derivante dalla riduzione della pena edittale. Consegue ulteriormente che, in ipotesi di inserimento nel patto di circostanze attenuanti non aventi l'esclusivo ruolo di parametro di commisurazione della pena congrua, ma produttive anche dell'effetto estintivo del reato per prescrizione, il giudice deve respingere l'accordo e procedere secondo il rito ordinario.

    Cass. pen., sez. un., 22 febbraio 1999, n. 3 (ud. 25 novembre 1998), Messina. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV212433]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Ordinanza che la respinge - Impugnabilità.

Contro il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, decidendo de plano senza fissare l'udienza camerale ex art. 447 c.p.p., rigetta la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. non è esperibile alcun mezzo diretto di impugnazione, potendo solo la parte interessata impugnare detto provvedimento congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.

    Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre 1998, n. 1737 (c.c. 13 maggio 1998), Moxhaku. (C.p.p., art. 447; c.p.p., art. 444). [RV212244]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Effetti - Revoca di precedente indulto.

L'assenza di cognizione piena del reato e della pena che caratterizza la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. non permette di revo- care il beneficio dell'indulto concesso con D.P.R. n. 865 del 1986, fondandosi la revoca sulla commissione di un delitto non colposo e sulla condanna a pena detentiva superiore ad un anno. D'altra parte, attesa la specialità del procedimento di applicazione della pena su richiesta, non è consentito al giudice aggiungere, di ufficio, alla sanzione richiesta dalle parti, la revoca di benefici precedentemente concessi, in quanto si violerebbe il patto implicito che regola l'accettazione di quel particolare rito da parte dell'imputato.

    Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 1999, n. 6065 (c.c. 3 dicembre 1998), Cosma A. (C.p.p., art. 444; D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865). [RV212306]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Motivazione - Affermazioni apodittiche.

Deve essere annullata la sentenza che applichi la pena su richiesta delle parti nel caso in cui la motivazione sulla congruità della sanzione si risolva in una formula di stile, adottata su modulo a stampa, con la quale si affermi apoditticamente che la sanzione «è proporzionata al fatto-reato considerato nella sua globalità», senza alcuna specificazione sulle modalità del fatto stesso e sulla personalità dell'imputato, e che le attenuanti generiche sono concesse per la sola esistenza di un «non grave...

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