Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abuso d'ufficio - Elemento psicologico - Altrui danno ingiusto - Assunzione della qualifica di persona offesa da parte del privato.

Quando il reato di abuso di ufficio sia commesso per arrecare «ad altri un danno» è lesa oltre che la sfera giuridica della pubblica amministrazione anche quella del privato: in tal caso il reato è plurioffensivo, con la conseguenza che la persona offesa dal reato ha il diritto di ricevere l'avviso di richiesta di archiviazione.

    Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 1999, n. 1147 (c.c. 31 marzo 1999), Testa G. e altri. (C.p., art. 323; c.p.p., art. 408). [RV214749]


@Abuso d'ufficio - Estremi - Rilascio di concessione edilizia in violazione del piano regolatore - Configurabilità del reato.

In tema di abuso di ufficio, il rinvio della legge 17 agosto 1942, n. 1150 agli strumenti urbanistici comporta che la condotta illecita del sindaco che rilasci una concessione edilizia contro le disposizioni del piano regolatore, si configuri come violazione di legge, senza che si possa ritenere violato il principio di stretta legalità vigente nella materia penale, il quale non è leso quando un provvedimento amministrativo svolga una funzione integrativa rispetto a elementi normativi del fatto né quando il precetto penale assuma una funzione sanzionatoria rispetto a detto provvedimento, sempre che sia la legge a indicare i presupposti, il contenuto, i caratteri e i limiti dello stesso.

    Cass. pen., sez. VI, 24 giugno 1999, n. 8194 (ud. 11 maggio 1999), Fravili M. (C.p.p., art. 323; L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 10; L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31). [RV214767]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Capi della sentenza e punti della decisione - Nozione.

In tema di cognizione del giudice di appello, nella locuzione «punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi preposti» di cui all'art. 597 primo comma, c.p.p. debbono ricomprendersi non solo i «punti della decisione» in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti capi della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi - che riguardano altro reato - risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto esistente la connessione logico-giuridica tra la statuizione di responsabilità impugnata con l'appello e riguardante il delitto di uso di patente falsificata, e il punto relativo alla contravvenzione di guida senza patente; ha pertanto ritenuto la Corte che l'imputato, contestando la responsabilità in ordine al primo reato sotto il profilo dell'insussistenza di fatto, necessariamente contestava anche di aver guidato sprovvisto di valida patente di guida. Conseguentemente, risultando implicitamente investita anche in relazione alla contravvenzione, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione).

    Cass. pen., sez. V, 17 novembre 1999, n. 13281 (ud. 27 ottobre 1999), Kardhiqi. (C.p.p., art. 624; c.p.p., art. 597). [RV214719]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Capi della sentenza e punti della decisione - Principio devolutivo.

In tema di impugnazione, poiché la cognizione del giudice di secondo grado, pur limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, non incontra limiti per quanto attiene alla ricostruzione del fatto ed alle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado, è consentito al giudice di appello adottare formula assolutoria difforme da quella ritenuta dal primo giudice, posto che, oltretutto, ai sensi dell'art. 597 comma secondo, lettera b) c.p.p., il giu- dice può emettere sentenza di proscioglimento per causa diversa da quella ritenuta nella sentenza appellata. (Fattispecie in tema di ingiuria in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile, che aveva dedotto violazione di legge, in quanto il giu- dice di secondo grado, investito dell'appello ad opera della stessa parte civile, aveva assolto l'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., ritenendo sussistente l'esimente della provocazione, mentre il giudice di primo grado aveva pronunciato assoluzione perché il fatto non costituisce reato).

    Cass. pen., sez. V, 30 novembre 1999, n. 4743 (c.c. 8 ottobre 1999), Troiani M. (C.p.p., art. 597). [RV215047]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Ambito di applicazione.

Il divieto della reformatio in peius che, nel caso di imputazione proposta dal solo imputato, l'ordinamento processuale impone al giudice di appello, attiene alle ipotesi di aggravamento - per specie o quantità - della pena, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici; in detto divieto non è compreso l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985 n. 47, trattandosi non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto.

    Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999, n. 13812 (ud. 11 novembre 1999), Giovannella F. ed altro. (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; c.p.p., art. 597). [RV214608]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Mancata impugnazione del P.M.

La disposizione della confisca da parte del giudice di appello in assenza di una precedente statuizione al riguardo da parte del giudice di primo grado e di una impugnazione del pubblico ministero, costituisce reformatio in pejus della decisione in violazione del divieto disposto dall'art. 597 c.p.p.

    Cass. pen., sez. IV, 30 ottobre 1999, n. 12356 (ud. 1 ottobre 1999), Rizzato G. (C.p.p., art. 597). [RV215008]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Impedimento dell'imputato - Rinvio dell'udienza.

In tema di appello, con riferimento alla decisione assunta in camera di consiglio, il rinvio dell'udienza è possibile solo in presenza di un legittimo impedimento dell'imputato quando questi abbia però manifestato la volontà di comparire. (Sotto quest'ultimo profilo la Corte non ha ritenuto adeguata e sufficiente la mera richiesta di rinvio avanzata dal difensore, poiché in tal modo non si sarebbe espressa in modo incontrovertibile la volontà di comparire da parte dell'imputato).

    Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2000, n. 388 (ud. 25 novembre 1999), Arienti. (C.p.p., art. 599). [RV215144]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Mancato accoglimento - Richieste concordemente formulate dalle parti.

Il giudice di appello, qualora ritenga di non potere accogliere l'accordo proposto dalle parti ex art. 599 c.p.p. non può pronuncia- Page 304 re direttamente sentenza, decidendo la causa nel merito, con la conferma della decisione di primo grado, perché l'omissione dell'ordine di citazione a comparire per il dibattimento priva l'imputato appellante dell'esercizio del suo diritto di intervenire nel processo, facendosi assistere dal difensore, per discutere i motivi di appello e presentare conclusioni nel merito. Ciò dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p.

    Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1999, n. 3196 (c.c. 15 ottobre 1999), P.M. e Antonioli E. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 178). [RV214816]

@Appello penale - Dibattimento - Impedimento del difensore - Rinvio con nuova citazione.

Qualora il giudice alla data fissata accerti un impedimento dell'imputato o del difensore e di conseguenza sospenda o rinvii il dibattimento, fissando altra udienza e disponendo nuova citazione, non occorre, allorché originariamente sia stato osservato il termine minimo di comparizione, accordarne uno nuovo di pari durata: invero, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito, un'ulteriore dilazione non troverebbe alcuna giustificazione, non solo sotto un profilo strettamente normativo, ma neppure su un piano logico.

    Cass. pen., sez. V, 17 novembre 1999, n. 13265 (ud. 21 ottobre 1999), Adduci. (C.p.p., art. 601). [RV214715]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Carattere eccezionale.

L'assunzione della prova in appello assume carattere di eccezionalità nel senso che esiste una relativa presunzione di completezza del materiale già raccolto nel contraddittorio dibattimentale di primo grado e l'esigenza di nuove indagini diminuisce col procedere dell'accertamento verso la decisione definitiva. Ed invero alla rinnovazione dell'istruzione probatoria può farsi ricorso, di regola, solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.

    Cass. pen., sez. I, 23 luglio 1999, n. 9531 (ud. 22 marzo 1999), P.G. in proc. Merlino. (C.p.p., art. 603). [RV215128]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Condizioni.

La rinnovazione del dibattimento in appello è provvedimento eccezionale rispetto alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale nel processo di primo grado, e pertanto limitato alle prove che il giudice di secondo grado ritiene assolutamente indispensabili per pervenire alla decisione. Conseguentemente nel provvedimento di appello che disponga l'acquisizione solo di alcune delle prove richieste dalla difesa resta implicitamente esclusa l'indispensabilità delle altre, senza che occorra una specifica motivazione di rigetto.

    Cass. pen., sez. III, 15 novembre 1999, n. 13071 (ud. 19 otto- bre 1999), Crilelli A. ed altro. (C.p.p., art. 603). [RV214805]

@Appello penale - Facoltà del giudice di appello - Rinnovazione del dibattimento -...

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