Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abusivo esercizio di una professione - Ambito di applicazione - Ordini professionali - Costituzione di parte civile

Nell'ipotesi di procedimento penale per il delitto di esercizio abusivo della professione, gli ordini professionali non sono legittimati a costituirsi parte civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali dalla categoria quando all'ordine stesso non sia derivato un danno. (Nella fattispecie, relativa ad eccezione di incompatibilità del difensore di ufficio al contempo anche persona offesa in quanto iscritto all'ordine professionale asseritamente leso dal reato sotto il profilo morale, la Corte, affermando il principio, ha di conseguenza ritenuto la insussistenza della predetta incompatibilità, atteso che il singolo professionista non ha alcuna legittimazione a partecipare al giudizio nella qualità di persona offesa).

    Cass. pen., sez. II, 28 ottobre 2000, n. 11078 (ud. 12 ottobre 2000), Zagami. (C.p., art. 348; c.p.p., art. 74). [RV217399]

@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Effetto limitatamente devolutivo - Violazione

La violazione, da parte del giudice d'appello, del principio devolutivo fissato, in via generale, dall'art. 597, comma 1, c.p.p., qualora non venga dedotta con apposito motivo di gravame, non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che potesse darsi luogo, d'ufficio, all'annullamento della decisione di un tribunale il quale, adito dal pubblico ministero con appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva disposto l'applicazione di una misura interdittiva non richiesta dall'appellante).

    Cass. pen., sez. II, 14 dicembre 2000, n. 4897 (c.c. 3 ottobre 2000), Ferrante. (C.p.p., art. 597; c.p.p., art. 310). [RV217509]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Poteri del giudice - Pena richiesta dalle parti

L'accordo parziale, intervenuto in appello tra P.M. e imputato sulla quantificazione della pena, previo riconoscimento di circostanza aggravante esclusa nel giudizio di primo grado e ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, non esime il giudice dall'obbligo di valutazione della fondatezza del motivo, non fatto oggetto di rinuncia da parte del P.M., relativo alla sussistenza della predetta aggravante, a nulla rilevando la circostanza che sul punto fosse intervenuto accordo tra le parti.

    Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2000, n. 5112 (c.c. 18 settembre 2000), Dal Bianco. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 584). [RV217609]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio- Procedimento - Rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento del difensore

La regola stabilita dall'art. 420 ter, comma 5, c.p.p., secondo la quale l'udienza preliminare è rinviata in caso di legittimo impedimento del difensore, trova applicazione, per identità di ratio, anche con riguardo al procedimento camerale d'appello disciplinato dall'art. 599 c.p.p. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato).

    Cass. pen., sez. II, 14 dicembre 2000, n. 13033 (ud. 11 ottobre 2000), Matranga. (C.p.p., art. 420; c.p.p., art. 599). [RV217507]

@Appello penale - Dibattimento- Rinnovazione dell'istruzione - Imputato contumace in primo grado

Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non vincola o condiziona il giudice di secondo grado in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 4, c.p.p., atteso che il giudice di appello deve sempre valutare, in modo autonomo, se l'appellante abbia provato che la sua mancata comparizione in primo grado fu dovuta a caso fortuito, a forza maggiore ovvero se sia stata conseguenza del fatto che egli non ebbe coscienza del decreto di citazione. Tale valutazione costituisce accertamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

    Cass. pen., sez. V, 10 novembre 2000, n. 11507 (ud. 3 ottobre 2000), Gabrielli F. (C.p.p., art. 603). [RV217279]

@Appello penale- Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Imputato contumace in primo grado

Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non vincola o condiziona il giudice di secondo grado in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 4, c.p.p., atteso che il giudice di appello deve sempre valutare, in modo autonomo, se l'appellante abbia provato che la sua mancata comparizione in primo grado fu dovuta a caso fortuito, a forza maggiore ovvero se sia stata conseguenza del fatto che egli non ebbe coscienza del decreto di citazione. Tale valutazione costituisce accertamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

    Cass. pen., sez. V, 10 novembre 2000, n. 11507 (ud. 3 ottobre 2000), Gabrielli F. (C.p.p., art. 603). [RV217279]

@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Sentenza di condanna a sola pena pecuniaria- Appellabilità

L'appello avverso la sentenza di condanna a sola pena pecuniaria proposto dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1999 n. 468 (che ha modificato l'art. 593 c.p.p. disponendo l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria) non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, essendo necessario sempre avere riguardo - al di là dell'apparente nomen juris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, onde, nel caso in cui, dall'esame dell'atto stesso, si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello va dichiarato inammissibile.

    Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2000, n. 10092 (ud. 26 maggio 2000), Della Pepa D. (C.p.p., art. 593; L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 18; c.p.p., art. 568). [RV217524]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Reato continuato

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, avuto riguardo alla peculiarità e natura premiale del rito, oggetto di valutazione da parte del giudice, ai fini della verifica della congruità della pena, è il risultato finale dell'accordo e pertanto, quanto all'aumento di pena per la continuazione, non vi è necessità di una specifica motivazione nel senso della esplicita indicazione dell'aumento sulla pena base, ma è sufficiente la valutazione della pena finale, purché non illegale. (Fattispecie in cui, rispetto alla contestazione della continuazione già contenuta nel capo di imputazione, è stato ritenuto sufficiente che la pena complessiva finale risultasse superiore al minimo edittale, potendosi ritenere che il giudice avesse implicitamente valutato la legalità e congruità della pena concordata tenendo conto dell'aumento, evidentemente già incluso nella pena finale oggetto del patteggiamento, per la detta continuazione).

    Cass. pen., sez. IV, 8 novembre 2000, n. 43822 (c.c. 28 settembre 2000), Del Noce P. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 444). [RV217696]

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@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Accordo con il P.M. - Dissenso

L'art. 444 del nuovo codice di procedura penale prevede espressamente che il patteggiamento possa avvenire anche nell'ipotesi di mancato risarcimento della parte civile stabilendo che, in tal caso, il giudice non decide sulla relativa domanda, ne consegue che ai fini dell'art. 448 dello stesso codice, è ingiustificato il dissenso del P.M. motivato esclusivamente con il non avvenuto risarcimento della parte civile.

    Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2000, n. 10393 (ud. 22 giugno 2000), Bosio L. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 448). [RV217276]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti- Accordo con il P.M. - Dissenso

L'art. 444 del nuovo codice di procedura penale prevede espressamente che il patteggiamento possa avvenire anche nell'ipotesi di mancato risarcimento della parte civile stabilendo che, in tal caso, il giudice non decide sulla relativa domanda, ne consegue che ai fini dell'art. 448 dello stesso codice, è ingiustificato il dissenso del P.M. motivato esclusivamente con il non avvenuto risarcimento della parte civile.

    Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2000, n. 10393 (ud. 22 giugno 2000), Bosio L. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 448). [RV217276]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Accordo con il P.M. - Poteri del giudice

In tema di patteggiamento, il giudice può solo respingere o accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini in cui l'accordo raggiunto dalle parti gli viene proposto. Ed invero, al giu- dice non è consentito modificare l'accordo giungendo ad un giudizio di comparazione fra le circostanze diverso da quello prospettato dalle parti, sostituendo la richiesta con una autonoma determinazione contrastante con quella delle parti, pur non cambiando il risultato finale della pena proposta. (Nella specie la Corte ha annul- lato la sentenza di patteggiamento del giudice che aveva ritenuto prevalenti le attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata mentre le parti, nell'accordo raggiunto, le avevano considerate equivalenti).

    Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2000, n. 1191 (c.c. 16 marzo 2000), P.G. in proc. Farci. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV217597]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Spese processuali - Spese di mantenimento in carcere

Le spese della custodia cautelare - che devono essere distinte da quelle di mantenimento in carcere del condannato in espiazione di pena definitiva, come si evince dal combinato disposto degli artt. 188, 189 nn. 2 e 3, 191 c.p., 692, commi 1 e...

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