Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine963-9744

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Domande nuove - Nuova causa petendi - Condizioni

Il mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile nel giudizio di appello, allorquando la diversa causa petendi dedotta in secondo grado, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, sì da porre in essere, in definitiva una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza.

    Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2000, n. 978, Fratelli Penna Snc. c. Degl'Innocenti. (C.p.c., art. 183; c.p.c., art. 184). [RV533259]

@Appello civile - Eccezioni non riproposte - Gravame proposto dal soccombente - Conferma della decisione impugnata richiesta dalla parte vittoriosa

La parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame proposto dal soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione di questioni pregiudiziali di giurisdizione o di competenza da lei proposte nel precedente grado di giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni - ivi compresa quella nascente da eccezione di difetto di giurisdizione, che sia stata espressamente esaminata e respinta dal giudice del precedente grado - ai sensi dell'art. 346 c.c., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo.

    Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 2000, n. 602, Impresa Ortali sas c. Bettedi ed altri. (C.p.c., art. 346). [RV532983]

@Appello civile - Estromissione dell'obbligato solidale a titolo autonomo nel giudizio di primo grado - Mancata impugnazione nei suoi confronti - Conseguente formazione del giudicato

In caso di estromissione da parte del giudice di primo grado dell'obbligato solidale a titolo autonomo, l'attore che non abbia proposto appello nei suoi confronti non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata pronuncia sul punto da parte del giudice di appello essendo la questione anzidetta coperta da giudicato.

    Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2000, n. 745, Matteu c. Min. Finanze. (C.p.c., art. 346; c.p.c., art. 108). [RV533088]

@Appello civile - Incidentale - Parte vittoriosa in primo grado - Integrale accoglimento per alcune delle ragioni prospettate

La parte totalmente vittoriosa in primo grado, la cui posizione processuale abbia avuto integrale accoglimento per alcune soltanto delle ragioni prospettate, non è tenuta a riproporre con espresse deduzioni, in caso di appello della controparte, le ragioni pretermesse in sentenza, purché ad esse non rinunci espressamente o implicitamente. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che possa individuarsi una rinuncia implicita, ad opera della parte vittoriosa in primo grado, alle ragioni in quella sede prospettate, alcune delle quali obliterate dalla sentenza, nella richiesta dalla stessa parte avanzata, in sede di precisazione delle conclusioni, di «conferma della sentenza impugnata»).

    Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2000, n. 824, Giani ed altra c. Cond. Via Di Novoli 42/E Firenze. (C.p.c., art. 346). [RV533142]

@Appello civile - Mandato alle liti - Procuratore extra districtum - Presentazione alla prima udienza di altro procuratore

È nulla per violazione dell'art. 309 c.p.c. la sentenza emessa a seguito di un giudizio di appello nel corso del quale la causa sia stata assegnata a decisione nonostante la comparizione alla prima udienza, per l'appellante, non del procuratore fornito della procura ad litem, ma di altro che del primo sia soltanto domiciliatario. In tale ipotesi, infatti, nella contumacia dell'appellato (che, peraltro, non potrebbe chiedere che si proceda in assenza della controparte), il giudice è tenuto, alla stregua dell'art. 181 c.p.c., a fissare una nuova udienza, e, in caso di mancata comparizione anche in tale occasione, a cancellare la causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 del codice di rito, applicabile, come il citato art. 181, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., anche al procedimento d'appello.

    Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 2000, n. 858, Margheri c. Tecnofeed di Vaira Pier Giuseppe & C. Sas. (C.p.c., art. 309). [RV533185]

@Arbitrato e compromesso - Arbitri - Compenso - Liquidazione

L'ordinanza con cui il presidente del tribunale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese degli arbitri a norma dell'art. 814 c.p.c. è impugnabile in cassazione con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per violazione di legge e per inosservanza del dovere di motivazione da parte del giudice di merito, ma in questo caso nelle sole ipotesi di inesistenza materiale oppure di inesistenza giuridica, quando la motivazione sia apparente perché semplicemente ripetitiva del principio di diritto ritenuto in concreto operante, oppure insanabile contraddittoria nelle sue proposizioni interne, così da non poter essere individuata come supporto logico e giuridico della pronuncia.

    Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2000, n. 631, Salanitro c. Prov. Regionale di Enna. (C.p.c., art. 814). [RV533010]

@Arbitrato e compromesso - Competenze - Eccezioni di incompetenza - Deduzione in limine litis

L'eccezione con la quale sia dedotta l'esistenza di una clausola compromissoria, se rivolta a prospettare l'incompetenza del giudice adito per essere la vertenza oggetto di arbitrato rituale, può essere efficacemente proposta soltanto in limine litis con la prima difesa, mentre, se diretta a far rilevare l'assoggettabilità della controversia ad arbitrato irrituale, deve, comunque, essere sollevata in sede di merito dalla parte, con la conseguenza che, nell'una come nell'altra ipotesi, l'esistenza e l'operatività della clausola de qua non può essere rilevata dal giudice d'ufficio, né le parti possono legittimamente manifestare l'intento di avvalersi del compromesso per la prima volta in sede di giudizio di cassazione.

    Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 2000, n. 870, Masi c. Morucci. (C.p.c., art. 38; c.p.c., art. 806). [RV533199]

@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Contratto di prestazioni professionali con la P.A. - Decisione della P.A. sulla regolarità delle prestazioni

Qualora la clausola compromissoria contenuta in un contratto per prestazioni professionali in favore della P.A. (nella speciePage 964 progettazione opere pubbliche) subordini il deferimento agli arbitri della controversia sulla liquidazione dei compensi ad una decisione amministrativa sulla regolarità delle prestazioni, la medesima è superflua quando la P.A. ha manifestato una volontà di interrompere o risolvere il rapporto nell'ambito del quale le prestazioni sono state o devono essere effettuate.

    Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2000, n. 659, Regione Sicilia -Assessorato alla Presidenza della Regione c. Monaco ed altri. (C.p.c., art. 808). [RV533043]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore - Concorso di colpa

L'assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato-danneggiato, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.

    Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2000, n. 492, Nuova MAA Assicurazioni Spa c. Comfort Italiana Srl ed altre. (C.c., art. 1916). [RV532928]

@Assicurazione (Contratto di) - Rischio - Aggravamento - Condizioni

Per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio.

    Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2000, n. 500, Ras Spa c. Luzupone. (C.c., art. 1898). [RV532938]

@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Decreto di citazione a giudizio

La mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 c.p.p. come interpretato da Corte cost. 12 gennaio 1993 n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180 c.p.p.) la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte.

    Cass. pen., sez. un., 23 giugno 2000, n. 12 (ud. 31 maggio 2000), Jakani. (C.p.p., art. 143; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 180), in Arch. nuova proc. pen. 2000, 391. [RV216259]

@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 143 c.p.p., quale suggerita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993, deve ritenersi che anche l'ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal pubblico ministero sia soggetto alla disciplina dettata dal suddetto articolo e debba essere quindi tradotto, a pena di nullità, in lingua nota al condannato straniero, salvo che dagli atti del procedimento risulti che egli comprendeva la lingua italiana; ciò che...

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