Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine349-364

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione: I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Sentenza di condanna alla sola multa - Ambito di applicazione della L. n. 128/2001

L'art. 13 legge 26 marzo 2001, n. 128 che, modificando l'art. 593 c.p.p., ha reso nuovamente appellabili le sentenze di con danna alla sola pena della multa, non si applica, in virtù del principio del tempus regit actum, ai ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore di tale legge. (Fattispecie in cui, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la trasmissione, da parte della corte di appello, per la celebrazione del giudizio di legittimità, del gravame proposto a norma dell'art. 593 c.p.p., come modificato dalla legge 24 novembre 1999, n. 468).

    Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2001, n. 27858 (ud. 22 maggio 2001), Bianco. (C.p.p., art. 593; L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 18; L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 13). [RV219974]


@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Sentenza di condanna alla sola multa - Ambito di applicazione della L. n. 128/2001

L'art. 13 legge 26 marzo 2001, n. 128 che, modificando l'art. 593 c.p.p., ha reso nuovamente appellabili le sentenze di con danna alla sola pena della multa, non si applica, in virtù del principio del tempus regit actum, ai ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore di tale legge. (Fattispecie in cui, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la trasmissione, da parte della corte di appello, per la celebrazione del giudizio di legittimità, del gravame proposto a norma dell'art. 593 c.p.p., come modificato dalla legge 24 novembre 1999, n. 468).

    Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2001, n. 27858 (ud. 22 maggio 2001), Bianco. (C.p.p., art. 593; L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 18; L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 13). [RV219974]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Reato continuato

In tema di patteggiamento, qualora la sentenza abbia ad oggetto più reati uniti per continuazione, la riduzione di pena ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.p. va operata sulla pena complessiva applicata per i detti reati, ivi compreso anche l'aumento previsto dall'art. 81 cpv. c.p., per cui essa deve intendersi ripartita in egual misura percentuale fra tale aumento e la pena stabilita per la violazione più grave. Ne deriva che, in caso di ulteriore applicazione della continuazione in altra sede (nella specie, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.), la pena inflitta per detta violazione, da prendere a base per il nuovo aumento (ove non risulti altra violazione di maggiore gravità), dev'essere individuata non in quella originariamente stabilita ma in quella ridotta nella misura percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportatavi per il rito.

    Cass. pen., sez. I, 24 novembre 2001, n. 42738 (c.c. 6 novembre 2001), Braga. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 81; c.p.p., art. 671). [RV220185]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Sospensione condizionale - Subordinazione alla richiesta

Nel procedimento speciale previsto dall'art. 444 c.p.p. la omissione della sospensione condizionale della pena nel dispositivo senza che risulti, neppure per implicito, nella motivazione della sentenza alcuna contraria determinazione da parte del giudice, ed in mancanza di condizioni ostative alla concessione, può essere oggetto del procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p. ove risulti dal verbale di udienza la subordinazione dell'accordo alla concessione del predetto beneficio.

    Cass. pen., sez. III, ord. 6 agosto 2001, n. 30505 (c.c. 4 luglio 2001), P.M. in proc. Tartamella V. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 163; c.p.p., art. 130). [RV219983]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute.

    Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2001, n. 18735 (c.c. 27 marzo 2001), Ciliberti. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 606). [RV219852]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Motivazione - Estremi

In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora sussistano indicazioni non univoche circa la qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'accordo fra le parti, il giudice è tenuto a fornire sul punto una espressa motivazione e, nel caso ciò non avvenga e l'imputato formuli espressa doglianza, la sentenza dev'essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo perché metta le parti in condizione di formulare una nuova eventuale proposta di applicazione della pena. (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che la difesa aveva prospettato al giudice, in alternativa alla qualificazione giuridica del fatto posta a fondamento dell'accordo, e cioè il reato previsto dall'art. 609 octies c.p., la diversa ipotesi di reato prevista dall'art. 609 bis c.p. o quella prevista dall'art. 317 c.p., e che le differenze anche in punto di pena fra i diversi reati avrebbero imposto al giudice di specificamente motivare circa le ragioni della soluzione adottata in sentenza).

    Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2001, n. 38854 (c.c. 28 settembre 2001), Biscetti F. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 609 bis; c.p., art. 609 octies; c.p., art. 317). [RV220115]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Sanzioni amministrative accessorie - Applicazione

In tema di patteggiamento, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie (nella specie: sospensione della patente di guida) che ne conseguono di diritto, di talché l'accordo tra le partiPage 350 circa la durata delle sanzioni medesime non è vincolante per il giudice, che le determina secondo i parametri ai quali rinvia il codice della strada.

    Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2001, n. 3096 (c.c. 2 luglio 2001), Salvadori. (C.p.p., art. 444). [RV219882]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Richiesta di archiviazione - Provvedimento del Gip che fissa l'udienza camerale

Non costituisce atto abnorme perché anticipatorio della decisione il decreto con cui il Gip, nel fissare, ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p., l'udienza camerale a seguito di richiesta di archiviazione del pubblico ministero, prospetta eventuali atti di indagine. (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che non sussistono né pregiudizio né violazione della pienezza del contraddittorio allorché il Gip, con evidente eccesso di zelo motivazionale, indichi eventuali atti d'indagine «fatta salva ogni diversa valutazione» a seguito della fissata udienza camerale che si svolgerà nel contraddittorio fra le parti interessate).

    Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2001, n. 35552 (c.c. 19 giugno 2001), Fele S. (C.p.p., art. 178; c.p.p., art. 409; c.p.p., art. 185). [RV220107]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Mancanza o incompletezza del dispositivo - Irregolarità

La giuridica esistenza di un atto giurisdizionale non dipende dalla presenza, sul documento che lo contiene, del sigillo dell'ufficio, ma dalla sua effettiva provenienza dal soggetto legittimato ad adottarlo nel rispetto delle regole che presiedono alla sua regolare emanazione. Ne consegue che l'assenza di timbratura dell'atto, emesso dall'autorità giudiziaria legislativamente qualificata ad assumerlo, non ne inficia la regolarità sostanziale, ma si risolve in una mera irregolarità, priva di conseguenze e sanabile mediante integrazione da parte dell'organo da cui il documento promana. (Fattispecie in tema di decreto di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni).

    Cass. pen., sez. II, 25 giugno 2001, n. 26015 (c.c. 4 maggio 2001), Berlingeri. (C.p.p., art. 125; c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 267). [RV219903]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Mancanza o incompletezza del dispositivo - Irregolarità

La giuridica esistenza di un atto giurisdizionale non dipende dalla presenza, sul documento che lo contiene, del sigillo dell'ufficio, ma dalla sua effettiva provenienza dal soggetto legittimato ad adottarlo nel rispetto delle regole che presiedono alla sua regolare emanazione. Ne consegue che l'assenza di timbratura dell'atto, emesso dall'autorità giudiziaria legislativamente qualificata ad assumerlo, non ne inficia la regolarità sostanziale, ma si risolve in una mera irregolarità, priva di conseguenze e sanabile mediante integrazione da parte dell'organo da cui il documento promana. (Fattispecie in tema di decreto di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni).

    Cass. pen., sez. II, 25 giugno 2001, n. 26015 (c.c. 4 maggio 2001), Berlingeri. (C.p.p., art. 125; c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 267). [RV219903]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Motivazione - Per relationem - Condizioni

La motivazione per relationem è ammissibile allorché rinvii ad altri provvedimenti dello stesso procedimento, atteso che in tal caso è possibile per il giudice...

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