Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine471-484

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Circostanze - Difetto di contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale

L'applicazione con la sentenza di primo grado di un'aggravante ad effetto speciale diversa rispetto a quella prevista nell'imputazione e mai contestata nel corso del giudizio, configura un'ipotesi di «fatto diversamente circostanziato», ai sensi dell'art. 521 comma 1 c.p.p., rispetto al quale il giudice di appello, investito del gravame, è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo aver escluso l'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in applicazione dell'art. 604 comma 2 c.p.p. (nella specie il giudice di primo grado aveva ritenuto, in un caso di furto di energia elettrica, che ricorresse l'aggravante della violenza sulle cose, anziché quella dell'uso di mezzo fraudolento contestata nel capo di imputazione e il giudice d'appello, ritenendo il fatto diverso ai sensi dell'art. 521 comma 2 c.p.p., aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione dell'aggravante, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale).

    Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2001, n. 44228 (ud. 15 ottobre 2001), Ciullo. (C.p.p., art. 521; c.p.p., art. 604). [RV220290]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Sentenza di proscioglimento - Ammissibilità nel giudizio di appello

Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende la eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 c.p.p., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 c.p.p. che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado.

    Cass. pen., sez. II, 9 novembre 2001, n. 40095 (ud. 2 ottobre 2001), Aiello S. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV220271]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Diritto dell'imputato detenuto ad essere presente in udienza

L'imputato detenuto, in qualunque istituto si trovi ristretto, il quale abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire nel giudizio camerale di appello disciplinato dagli artt. 127 e 599 c.p.p., ha diritto di presenziare all'udienza, sicché ne deve essere disposta ed eseguita la traduzione, a pena di nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., difettando, in caso contrario, una vocatio in ius idonea ad instaurare validamente il contraddittorio.

    Cass. pen., sez. II, 8 gennaio 2002, n. 209 (ud. 7 dicembre 2001), Liuzzo G. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 179). [RV220444]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Ricorso per cassazione - Rinnovazione delle questioni oggetto dei motivi rinunciati, ancorché rilevabili d'ufficio

In tema di c.d. «patteggiamento in appello», l'imputato non può riproporre in sede di legittimità questioni, ancorché rilevabili d'ufficio, che abbiano formato oggetto di motivi di appello ai quali, con la richiesta e la successiva definizione del giudizio di appello a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p., ha rinunciato.

    Cass. pen., sez. VII, 15 novembre 2001, n. 40767 (c.c. 17 ottobre 2001), Pugliese. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 606). [RV220427]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Ricorso per cassazione - Rinuncia a tutti i motivi diversi da quello relativo alla pena

In tema di c.d. «patteggiamento in appello», il giudice di appello - nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p. - non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. né sulla insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, ed essendovi del resto radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599, comma 4, c.p.p., che non riproduce e non richiama la disposizione dell'art. 444, comma 2, dello stesso co- dice.

    Cass. pen., sez. VII, 15 novembre 2001, n. 40767 (c.c. 17 ottobre 2001), Pugliese. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 609). [RV220428]


@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Misura di sicurezza - Obbligatorietà

In tema di misure di sicurezza, per l'applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, non è necessario - coerentemente con la presunzione posta dal comma terzo dell'art. 275 c.p.p. con riferimento alle misure cautelari - che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato.

    Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2001, n. 27656 (ud. 3 maggio 2001), Corso G. ed altri. (C.p., art. 416 bis; c.p., art. 417; c.p.p., art. 275). [RV220229]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Sentenza della Cassazione - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Il ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione per errori materiali o di fatto, previsto dall'art. 625 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001 n. 128), è da ritenere esperibile, in applicazione del principio tempus regit actum, anche nei confronti di decisioni emesse prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, a condizione che non sia comunque scaduto il termine di centottanta giorni dalla data di deposito del provvedimento impugnato.

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    Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 2001, n. 45731 (c.c. 13 novembre 2001), Salerno. (C.p.p., art. 625 bis). [RV220372]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Sentenza della Cassazione - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis c.p.p. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione consistono, rispettivamente, il primo (già previsto come emendabile, a determinate condizioni, dall'art. 130 c.p.p.), nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo (assimilabile a quello revocatorio già previsto, in materia civile, dall'art. 391 bis c.p.p.), in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Deve pertanto ritenersi che rimangano del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nel qualificare come dirette, anziché de relato, talune dichiarazioni accusatorie di «collaboranti» e nel ritenere la convergenza fra tali dichiarazioni e quelle prove- nienti da altro «collaborante.

    Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 2001, n. 45731 (c.c. 13 novembre 2001), Salerno. (C.p.p., art. 625 bis). [RV220373]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità - Trasformazione da reato in illecito amministrativo - Rilevabilità della depenalizzazione in sede di legittimità

In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso per cassazione teso unicamente a far rilevare la sopravvenuta abrogazione del reato, atteso che: 1) detta abrogazione produce effetti anche quando la sentenza risulta passata in giudicato; 2) la Corte di cassazione deve valutare, non solo le questioni rilevabili di ufficio, ma anche quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello; 3) il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone di evitare una pronunzia di inammissibilità del ricorso che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva.

    Cass. pen., sez. V, 27 agosto 2001, n. 31911 (ud. 16 marzo 2001), Cortesi A. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 673; c.p.p., art. 609; c.p.p., art. 606). [RV220226]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Provvedimenti in camera di consiglio - Udienza - Audizione delle parti

La norma dell'art. 45 bis disp. att. c.p.p., che disciplina la partecipazione a distanza dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento camerale, non attribuisce all'interessato detenuto fuori della circoscrizione del giudice competente, pur in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il diritto di partecipare sempre e in ogni caso, mediante il sistema della video- conferenza, alle udienze di qualsiasi procedimento che si debba svolgere in camera di consiglio, giacché essa va interpretata alla luce di quanto dispongono l'art. 127, comma 3, c.p.p. e, in termini analoghi, l'art. 666, comma 4, stesso codice, i...

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