Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine707-715

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Nullità della sentenza di proscioglimento - Effetti sull'applicazione di pena concernente i reati ulteriori

In tema di applicazione di pena su richiesta, poiché l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza ex art. 444 c.p.p. possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori reati sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129, l'eventuale annullamento della decisione di proscioglimento comporta l'annullamento della stessa sentenza di applicazione della pena concernente gli ulteriori reati, da considerarsi pronunciata in violazione del procedimento ed in potenziale elusione dei requisiti di applicabilità del rito, come fissati al primo comma dell'art. 444 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevata l'erroneità del proscioglimento parziale dell'imputato - disposto per difetto di querela riguardo a reato procedibile d'ufficio - ha annullato la sentenza di applicazione della pena per gli ulteriori illeciti contestati).

    Cass. pen., sez. II, 27 dicembre 2001, n. 45907 (c.c. 22 ottobre 2001), P.G. e Monaco. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 129). [RV221150]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Decreto di citazione a giudizio - Dichiarazione di nullità

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice annulla - con restituzione degli atti al Pubblico ministero - il decreto di citazione a giudizio emesso dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 e recante l'indicazione del termine di quindici giorni dalla notificazione per la richiesta dell'imputato di ammissione ai riti alternativi (previsto dal precedente testo dell'art. 555 c.p.p.), anziché quello di apertura del dibattimento (previsto dal nuovo testo dell'art. 552, comma 1), atteso che l'erronea indicazione del termine è lesiva del diritto di difesa e determina la nullità del decreto che, ai sensi dell'art. 185, comma 3, c.p.p., comporta la regressione del processo allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo.

    Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2002, n. 4090 (c.c. 7 dicembre 2001), P.M. in proc. Barillaro. (C.p.p., art. 552; c.p.p., art. 555; L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 44). [RV221056]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Provvedimenti della Corte di cassazione - Esclusione

Non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 130 c.p.p., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emandabili soltanto a norma dell'art. 625 bis dello stesso codice che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori.

    Cass. pen., sez. un., 30 aprile 2002, n. 16102 (c.c. 27 marzo 2002), Chiatellino. (C.p.p., art. 625 bis). [RV221279]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Motivazione - Per relationem - Condizioni

La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando l'atto di riferimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da motivare, sia specificato attraverso dati identificativi e, se non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall'interessato, indipendentemente dalla esistenza e dalla validità della sua notificazione, posto che questa non rappresenta l'unico modo attraverso cui gli atti sono conoscibili nel processo. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza di riesame, confermativa del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, affermando che il tribunale aveva omesso di verificare se i provvedimenti richiamati per relationem nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari fossero o meno conosciuti o conoscibili dall'interessato).

    Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2002, n. 11191 (c.c. 12 febbraio 2002), Soriano. (C.p.p., art. 125; c.p.p., art. 321; c.p.p., art. 322). [RV221127]


@Cassazione penale - Declaratoria immediata di cause di non punibilità - Concorso di causa di estinzione del reato e di nullità assoluta e insanabile - Causa prevalente

Il principio di immediata declaratoria di immediate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Nella specie la Corte ha provveduto all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e di quella di primo grado per nullità dell'intero giudizio, ritenendo di non poter dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo che quest'ultima dipendeva dal riconoscimento di circostanze attenuanti concesse nell'ambito di un processo viziato in modo radicale e insanabile per la mancata instaurazione del contraddittorio dovuta a nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione dinanzi al giudice di primo grado, che si era riverberata su tutta la successiva attività processuale).

    Cass. pen., sez. un., 8 maggio 2002, n. 17179 (ud. 27 febbraio 2002), Conti D. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179). [RV221403]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Ricorso straordinario per errore di fatto - Configurabilità

L'errore di fatto consiste in un errore di percezione che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una direzione diversa e si configura quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per la correzione di una sentenza della Corte di cassazione contenente una erronea interpretazione di una norma di legge, trattandosi di vero e proprio error iuris non riparabile con la speciale impugnazione prevista dall'art. 625 bis c.p.p. (Nel caso di specie, secondo il ricorrente, la Corte non aveva rilevato l'avvenuta abrogazione, da parte dell'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, della contravvenzione originariamente contestata e, inoltre, non aveva conside-Page 708rato che alcune sostanze non erano più inserite tra quelle il cui superamento costituiva il reato previsto dall'art. 21, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 319).

    Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2002, n. 6493 (c.c. 13 dicembre 2001), Reggiani. (C.p.p., art. 625; L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59). [RV220994]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Ricorso straordinario per errore di fatto - Inammissibilità

È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto la nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie derogative del principio tempus regit actum che governa la materia processuale.

    Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2002, n. 6493 (c.c. 13 dicembre 2001), Reggiani. (C.p.p., art. 625). [RV220993]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Ricorso straordinario per errore di fatto - Inammissibilità

Nel caso in cui il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto è inammissibile, perché riferito ad una decisione della Corte di cassazione anteriore all'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, che nell'introdurre il nuovo art. 625 bis c.p.p. non ha previsto specifiche disposizioni transitorie, deve ritenersi comunque applicabile la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., sulla base di un'interpretazione estensiva ispirata ad un intento di adeguamento delle norme ordinarie ai principi costituzionali - da ultimo ribaditi con la sentenza 28 luglio 2000, n. 395 della Corte costituzionale - in modo da consentire la correzione degli errori di fatto contenuti in decisioni adottate in palese violazione del diritto di difesa e che sarebbero altrimenti irrevocabili. (Nel caso di specie, la Corte, qualificata come istanza ex art. 130 c.p.p. il ricorso presentato ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. e ritenuto sussistente l'errore dedotto, consistito nell'omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza in camera di consiglio, ha modificato la sentenza impugnata che aveva rigettato il ricorso, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo).

    Cass. pen., sez. VI, 1 febbraio 2002, n. 3923 (c.c. 6 dicembre 2001), Galletta e altri. (C.p.p., art. 130; c.p.p., art. 625). [RV220995]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Vizi della motivazione - Omessa motivazione sui motivi nuovi

Nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado.

    Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2002, n. 10156 (ud. 1 febbraio 2001), Poggi P. (C.p.p., art. 125;...

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