Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1031-1034

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Nullità della sentenza di proscioglimento - Effetti sull'applicazione di pena concernente i reati ulteriori

In tema di applicazione di pena su richiesta, poiché l'accordo tra le parti e la conseguente sentenza ex art. 444 c.p.p. possono limitarsi ad alcuni dei reati contestati solo a condizione che per gli ulteriori reati sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129, l'eventuale annullamento della decisione di proscioglimento comporta l'annullamento della stessa sentenza di applicazione della pena concernente gli ulteriori reati, da considerarsi pronunciata in violazione del procedimento ed in potenziale elusione dei requisiti di applicabilità del rito, come fissati al primo comma dell'art. 444 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevata l'erroneità del proscioglimento parziale dell'imputato - disposto per difetto di querela riguardo a reato procedibile d'ufficio - ha annullato la sentenza di applicazione della pena per gli ulteriori illeciti contestati).

    Cass. pen., sez. II, 27 dicembre 2001, n. 45907 (c.c. 22 ottobre 2001), P.G. e Monaco. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 129). [RV221150]


@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Provvedimenti della Corte di cassazione - Esclusione

Non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 130 c.p.p., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emandabili soltanto a norma dell'art. 625 bis dello stesso codice che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori.

    Cass. pen., sez. un., 30 aprile 2002, n. 16102 (c.c. 27 marzo 2002), Chiatellino. (C.p.p., art. 625 bis). [RV221279]


@Cassazione penale - Declaratoria immediata di cause di non punibilità - Concorso di causa di estinzione del reato e di nullità assoluta e insanabile - Causa prevalente

Il principio di immediata declaratoria di immediate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Nella specie la Corte ha provveduto all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e di quella di primo grado per nullità dell'intero giudizio, ritenendo di non poter dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo che quest'ultima dipendeva dal riconoscimento di circostanze attenuanti concesse nell'ambito di un processo viziato in modo radicale e insanabile per la mancata instaurazione del contraddittorio dovuta a nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione dinanzi al giudice di primo grado, che si era riverberata su tutta la successiva attività processuale).

    Cass. pen., sez. un., 8 maggio 2002, n. 17179 (ud. 27 febbraio 2002), Conti D. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 179). [RV221403]


@Cassazione penale - Ricorso - Errore di fatto - Omesso esame di un motivo di ricorso

L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioé da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (La Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sé, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625 bis c.p.p., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto).

    Cass. pen., sez. un., 30 aprile 2002, n. 16103 (c.c. 27 marzo 2002), Basile P. (C.p.p., art. 625 bis). [RV221283]


@Cassazione penale - Ricorso - Ricorso straordinario per errore di fatto - Ammissibilità

In tema di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625 bis c.p.p. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali.

    Cass. pen., sez. un., 30 aprile 2002, n. 16103 (c.c. 27 marzo 2002), Basile P. (C.p.p., art. 625 bis). [RV221281]


@Cassazione penale - Ricorso - Ricorso straordinario per errore di fatto - Esclusione

È inammissibile, in assenza di disposizioni transitorie, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso provvedimenti della Corte di cassazione depositati prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dall'art. 6, comma 6, della L. 26 marzo 2001 n. 128. (La Corte ha precisato in motivazione che tale conclusione è avvalorata sia dal principio secondo cui le impugnazioni sono soggette alla disciplina vigente all'epoca di definizione dell'iter formativo del provvedimento impugnabile, sia dalla natura di disposizione eccezionale dell'art. 625 bis...

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