Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1105-1117

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Nullità - Sanatoria

La nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma n. 7, c.p.c., deve ritenersi sanata dalla costituzione dell'appellato, se questi, nella comparsa di risposta, si sia limitato ad eccepirne genericamente la nullità, indicando le ragioni del vizio, tardivamente, soltanto nella comparsa conclusionale.

    Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2003, n. 1116, Generali Assicurazioni Spa c. Bevilacqua. (C.p.c., art. 163; c.p.c., art. 164; c.p.c., art. 342; c.p.c., art. 156). [RV559981]

@Appello civile - Citazione di appello - Volontà di impugnare - Formule sacramentali

La volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado non occorre che sia espressa attraverso formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti palese la volontà della parte di impugnare in toto la sentenza di primo grado e che siano indicate le ragioni dell'impugnazione, ancorché sommariamente spiegate, così da permettere al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali è stato proposto il gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto non impugnato il capo della sentenza di primo grado concernente il rigetto della domanda proposta in via subordinata, non tenendo conto che l'appellante, nell'atto di impugnazione, aveva censurato la pronuncia sotto il profilo dell'erronea valutazione delle deposizione dei testimoni, dolendosi del rigetto della domanda formulata in linea gradata e chiedendone l'accoglimento).

    Cass. civ., sez. lav., 13 gennaio 2003, n. 325, Acri c. Banca CA.RI.ME Spa. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 434). [RV559640]

@Appello civile - Domande nuove - Risarcimento del danno - Ammissibilità

In tema di eccezioni al divieto dello ius novorum in appello, l'art. 345 c.p.c., disponendo che è ammissibile la domanda di risarcimento dei «danni sofferti dopo la sentenza» di primo grado, comporta che nel corso del giudizio di appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possono essere chiesti, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, sia i danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, sia i danni dei quali il danneggiato, pur usando l'ordinaria diligenza, non sia stato in grado di rilevare l'esistenza e la portata pregiudizievole anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado ed alla data in cui ha proposto il gravame. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto ammissibile la domanda con la quale l'appellato - che non aveva censurato i capi della sentenza di primo grado aventi ad oggetto la liquidazione del danno biologico e del danno da invalidità permanente, quantificata nella misura del 25% - nel corso del giudizio di secondo grado aveva chiesto il risarcimento dei danni da invalidità permanente nella misura del 100%, nonostante che dallo stesso atto di appello risultava che, alla data in cui era stato proposto il gravame, egli già aveva piena consapevolezza dell'aggravamento irreversibile dei danni sofferti).

    Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1281, Nuova Tirrena Ass. Spa c. Ercoli ed altri. (C.p.c., art. 345). [RV560076]

@Appello civile - Improcedibilità - Per mancata produzione della sentenza impugnata - Differenza con la mancata menzione del deposito nell'atto d'appello

In tema di impugnazioni, il precetto normativo enunciato nell'art. 347, secondo comma, c.p.c. - secondo cui l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata - mira a garantire soltanto la possibilità dell'esame della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello. Ne consegue che la mancata menzione del deposito di copia della sentenza impugnata nell'atto di appello o nella nota di deposito dei documenti offerti in comunicazione non determina l'improcedibilità dell'appello se, al momento della decisione, essa risulti comunque allegata agli atti.

    Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1302, Interconlantic AG Consulting e Trading Corporation c. Backes. (C.p.c., art. 347; c.p.c., art. 348; att. c.p.c., art. 74; att. c.p.c., art. 87). [RV560106]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione

Nel caso di riunione in sede di appello di procedimenti aventi ad oggetto le impugnazioni di due sentenze rese su domande sovrapponibili - in quanto concernenti, in parte, la stessa causa e, in parte, cause connesse - qualora una delle sentenze abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'altra abbia, invece, deciso nel merito su tutte le domande proposte in primo grado, il giudice di appello che ritenga sussistente la giurisdizione non è tenuto a rimettere le parti innanzi al primo giudice ex art. 353, c.p.c., poiché, in questa ipotesi, la sentenza resa in secondo grado, pronunziando sull'intero thema decidendum, garantisce il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.

    Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2003, n. 60, Min. Lavori pubblici c. Adriatica Costr. Ancona Srl. (C.p.c, art. 39; c.p.c., art. 273; c.p.c., art. 274; c.p.c., art. 353). [RV559457]

@Appello civile - Prove - Nuove - Ammissibilità

Il divieto di ammissione di nuove prove in grado di appello, stabilito dall'art. 345, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 52, legge 26 novembre 1990, n. 353, si riferisce esclusivamente alle prove costituende, e quindi non riguarda i documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado.

    Cass. civ., 8 gennaio 2003, n. 60, Min. Lavori pubblici c. Adriatica Costr. Ancona Srl. (C.p.c., art. 345; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52). [RV559458]

@Assicurazione (Impresa di) - Agente - Poteri e rappresentanza in giudizio - Limiti

In tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazione, si deve distinguere a seconda che vi sia o meno conferimento di poteri rappresentativi, nel senso che, se il conferimento vi è, la rappresentanza deriva dal relativo atto e, a norma degli artt. 1744, 1752, 1753 c.c., può estendersi alla riscossione dei premi a prescindere dalla circostanza se l'agente è a gestione libera o legato all'impresa assicuratrice da un rapporto di subordinazione, mentre, se il conferimento non vi è, la rappresentanza deriva dall'art. 1903 c.c. ed è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente. Ciò premesso, qualora un medesimo soggetto sia agente di due diverse imprese assicuratriciPage 1106 appartenenti ad un medesimo gruppo, l'agente in ogni caso non ha la legittimazione processuale ad agire per il pagamento dei ratei di premio relativi alla polizza stipulata con una società, qualificandosi come agente e rappresentante processuale dell'altra società.

    Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 469, Coppola c. Ina Assitalia Spa. (C.c., art. 1903; c.c., art. 1753; c.c., art. 1744; c.p.c., art. 77). [RV559701]

@Assicurazione obbligatoria - Obbligo dell'assicurazione - Art. 28 L. n. 142/1992

In materia di assicurazione obbligatoria della r.c.a., l'art. 28 legge n. 142 del 1992 (che ha sostituito il testo dell'art. 4 legge n. 990 del 1969 estendendo la tutela del danno alle persone in attuazione delle direttive n. 84/5/CEE e n. 232/90/CEE) ha effetto innovativo e non può pertanto trovare applicazione retroattiva, mentre il citato art. 4, nel previgente testo risultante dalla sentenza n. 188 del 1991 della Corte costituzionale, era insuscettibile di interpretazione estensiva, avendo la suindicata pronuncia costituzionale carattere caducativo e non già additivo.

    Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 487, Artoni c. Assitalia Spa. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4; L. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 28). [RV559736]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore

L'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., disponendo che nel giudizio instaurato con l'azione diretta contro l'assicuratore dev'essere chiamato il responsabile del danno, configura, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, un litisconsorzio necessario con inscindibilità di cause. Con riferimento al giudizio d'appello il litisconsorzio e l'inscindibilità delle cause comportano che l'impugnazione della sentenza per un capo con gli altri collegato, da qualunque parte e nei confronti di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera sentenza nei confronti di tutte le parti.

    Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1285, Giordani c. Aurora Assicurazione Spa. (C.p.c., art. 102; c.p.c., art. 331; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV560082]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Cattiva gestione della lite

In materia di r.c.a., la domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il limite massimale di polizza, per mala gestio dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, non potendo ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato (e, se proposta per la prima volta in appello, essa va dichiarata inammissibile). Ciò è da affermarsi anche in relazione al caso in cui (in prime cure) l'assicurato e l'assicuratore, affidatisi ad un unico difensore, abbiano concordato nella richiesta di rigetto o di riduzione della pretesa attorea e l'assicuratore abbia chiesto - con riferimento alla sua specifica obbligazione - che la stessa sia contenuta nei limiti del...

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