Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abusivo esercizio di una professione - Professione forense - Avvocato sospeso dall'Ordine - Presentazione di richiesta di archiviazione per un imputato

- La presenza di un'istanza al pubblico ministero volta a sollecitare detto ufficio a richiedere l'archiviazione nell'interesse di un imputato, costituisce esercizio della professione forense e pertanto qualora tale azione venga compiuta da parte di un avvocato sospeso dall'esercizio della professione forense con atto amministrativo adottato dal Consiglio dell'Ordine configura il reato di esercizio abusivo della professione.

    Cass. pen., sez. VI, 5 agosto 2003, n. 33095 (ud. 4 luglio 2003), P.G. contro Longo. (C.p., art. 348; c.p.p., art. 408; R.D. 27 novembre 1933, n. 1578). [RV226528]

@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Applicazione - Reati connessi con i reati politici

- Non sussistono i presupposti della connessione rilevante ai sensi dell'art. 2, lett. a) D.P.R. n. 922 del 1953 - in virtù del quale è concesso indulto per i reati politici ed i reati connessi - tra i reati previsti dal codice penale militare di guerra (nella specie, quelli di cui agli artt. 13 e 185), commessi da ex ufficiale delle SS, condan- nato per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, e quello politico di cui all'art. 5 D.L.L. n. 159 del 1944 (integrante una forma di collaborazionismo da parte di cittadini italiani per avere consegnato alle SS germaniche numerosi detenuti politici e comuni affinché fossero massacrati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944), in quanto, non vi è connessione in senso tecnico, manca l'identità di reato ex art. 12 lett. a) c.p.p., mentre la connessione teleologica rilevante ai fini dell'estensione del beneficio in esame sussiste solo nei casi in cui il delitto politico si pone come "reato fine" (e non anche quando esso ha il ruolo di "reato mezzo"), in quanto, in virtù della ratio ispiratrice del provvedimento di clemenza, il reato politico attrae nella sua orbita il reato comune attraverso il vincolo della connessione.

    Cass. pen., sez. I, 12 settembre 2003, n. 35488 (c.c. 27 giugno 2003), Priebke. (C.p., art. 8; c.p.p., art. 12; D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, art. 2). [RV226390]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Circostanze - Giudizio di comparazione

- In tema di cognizione del giudice di appello, l'art. 597, quinto comma, c.p.p., nello stabilire, tra l'altro, che «può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione» tra circostanze a norma dell'art. 69 c.p., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta (se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti), il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall'uso dell'inciso «quando occorre». Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti.

    Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2003, n. 43343 (ud. 18 dicembre 2002), Merigioli ed altri. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 69). [RV226340]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Revoca della sospensione condizionale della pena su appello del solo imputato

- È illegittima la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di appello quando appellante è il solo imputato, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 168, primo comma, c.p., che prevede un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice, sicché non sussiste in tal caso violazione del divieto di reformatio in peius.

    Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2003, n. 36536 (ud. 20 giugno 2003), Lucarelli e altri. (C.p., art. 163; c.p., art. 168; c.p.p., art. 597). [RV226452]

@Appello penale - Incidentale - Condanna a seguito di giudizio abbreviato - Proponibilità dell'appello incidentale da parte del P.M

- È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 595 c.p.p. in relazione all'art. 443, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui preclude al P.M. la proposizione dell'appello incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna emessa in esito al giudizio abbreviato, in quanto il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del P.M. e quelli dell'imputato.

    Cass. pen., sez. II, 7 luglio 2003, n. 28886 (ud. 11 giugno 2003), P.G. in proc. Anselmo. (C.p.p., art. 595; c.p.p., art. 443). [RV226351]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Mancato avviso al difensore di fiducia della data dell'udienza di convalida dell'arresto - Eccezione processuale - Inammissibilità

- In tema di patteggiamento, qualora l'imputato pur in presenza dell'omessa citazione del difensore di fiducia abbia manifestato la volontà di patteggiare la pena all'esito della convalida dell'arresto e prima del giudizio direttissimo, il vizio dell'omesso avviso al difensore di fiducia diviene irrilevante, purchè sia stata assicurata la presenza di un difensore anche d'ufficio; ciò in quanto la volontà di concordare la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. comporta implicitamente la rinuncia a qualsiasi eccezione di natura processuale.

    Cass. pen., sez. VI, 31 luglio 2003, n. 32391 (c.c. 25 giugno 2003), Simone. (C.p.p., art. 444). [RV226508]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Estinzione del reato per prescrizione - Declaratoria

- Il giudice che decide sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una volta escluso, sulla base degli atti, che debba essere pronunciato proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., non può successivamente dichiarare estinto per prescrizione il reato nella fase in cui valuti positivamente l'accordo concluso fra le parti in ordine al riconoscimento di attenuanti e al conseguente loro bilanciamento, accordo finalizzato alla determinazione della pena da infliggere in concreto e non già ad ottenere la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione a seguito dell'abbreviazione del relativo termine derivante dalla riduzione della pena edittale. Page 574

    Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2003, n. 13710 (ud. 28 gennaio 2003), Fadda. (C.p.p., art. 444; c.p., art. 157; c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 445). [RV226433]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Motivazione - Requisiti

- Nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha l'obbligo di motivare con chiarezza, seppure in maniera concisa, la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati contestati e delle circostanze attenuanti; in particolare, il riconoscimento della circostanza attenuante, prevista in relazione al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti dall'art. 73, quinto comma D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve essere motivato indicando il concreto apporto fornito dall'imputato al fine di evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori.

    Cass. pen., sez. VI, 31 luglio 2003, n. 32392 (c.c. 1 luglio 2003), P.G. in proc. Caria. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73). [RV226292]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Pronunciata nei confronti di concorrente nel reato - Incompatibilità del giudice

- Il giudice che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di concorrente nel reato, pur quando quest'ultimo sia necessariamente plurisoggettivo, non è incompatibile al giudizio degli altri concorrenti che non abbiano patteggiato la pena, data la peculiarità della citata sentenza che non postula la dimostrazione in positivo della responsabilità dell'imputato, ma solo l'accertata inesistenza di cause di non punibilità a norma dell'art. 129 stesso codice, sicché è irrilevante a tale fine la sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato nei riguardi di altri soggetti una precedente decisione nella quale la posizione di tale imputato in ordine alla responsabilità penale sia stata già comunque fatta oggetto di valutazione, essendo quest'ultima esclua nella sentenza di patteggiamento.

    Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2003, n. 36536 (ud. 20 giugno 2003), Lucarelli e altri. (C.p.p., art. 34; c.p.p., art. 444). [RV226453]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Pronunciata nei confronti di un concorrenteEsclusione di incompatibilità del giudice

- Il giudice che abbia pronunciato una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un coimputato non ha necessariamente espresso valutazioni sulla responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo, sicché questi non diviene automaticamente incompatibile nel giudizio sugli altri concorrenti che non abbiano patteggiato la pena, ma ciò tuttavia può in concreto verificarsi quando la sentenza di patteggiamento contenga una valutazione nei confronti dei coimputati non patteggianti che rappresenta una anticipazione di giudizio riscontrabile nella fatti- specie concreta. (Nella specie la Corte ha escluso che fosse riscontrabile alcuna valutazione pregiudicante nei confronti del coimputato non patteggiante, in quanto la precedente sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico del concorrente era stata redatta su modulo prestampato e che in essa non era dato leggere alcuna espressione valutativa della...

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