Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine593-609

Page 593

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione: I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenza - Secondo equità

La richiesta di giudizio secondo equità, ex art. 114 c.p.c., risolvendosi in un atto di disposizione del diritto controverso, non può essere formulata da difensore privo di mandato speciale; il difetto di tale mandato, tuttavia, può essere fatto valere soltanto col tempestivo ricorso per cassazione e non rende appellabile la sentenza ugualmente pronunciata secondo equità.

    Cass. civ., sez. lav., 13 agosto 2001, n. 11072, Silp Srl c. Di Vece. (C.p.c., art. 114). [RV548987]

@Appello civile - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenza - Secondo equità

La sentenza pronunciata secondo equità su richiesta delle parti resta inappellabile, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., anche se il giudice nella soluzione della controversia abbia fatto applicazione di norme di diritto.

    Cass. civ., sez. lav., 13 agosto 2001, n. 11072, Silp Srl c. Di Vece. (C.p.c., art. 114; c.p.c., art. 339). [RV548986]

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Specificità dei motivi di gravame

Ai fini della validità dell'appello non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

    Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2001, n. 10569, Benasciutti c. Virano. (C.p.c., art. 342). [RV548709]

@Appello civile - Eccezioni nuove - Appellante - Proposizione nell'atto di appello

Per il disposto dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. nel testo anteriore alla sostituzione apportata dall'art. 52 della legge 353/90, decorrente dal 30 aprile 1995, le parti possono proporre in appello nuove eccezioni, dovendosi intendere per tali, oltre alle mere difese rappresentate dalle contestazioni dell'altrui diritto e dalle deduzioni di fatti con esso genericamente incompatibili, anche le eccezioni in senso stretto, cioè quelle intese a paralizzare la difesa avversaria, sempre che l'eccezione formulata con l'atto d'appello sia diretta all'esclusivo fine della reiezione della domanda.

    Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2001, n. 11806, Boccanfuso c. Bozza. (C.p.c., art. 345). [RV549333]

@Appello civile - Prove - Nuove - Ammissibilità

Il potere del giudice di appello di ammettere nuove prove può essere esercitato solo allorché il collegio ritenga dette prove indispensabili ai fini della decisione della causa. L'omessa motivazione sulla mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame ma configura soltanto un'implicita dichiarazione di esclusione dell'indispensabilità di essi.

    Cass. civ., sez. III, 1 agosto 2001, n. 10497, Palumbo c. Castellano. (C.p.c., art. 345). [RV548677]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Sentenza di proscioglimento - Ammissibilità nel giudizio di appello

Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende la eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 c.p.p., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 c.p.p. che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado.

    Cass. pen., sez. II, 9 novembre 2001, n. 40095 (ud. 2 ottobre 2001), Aiello S. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV220271]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Diritto dell'imputato detenuto ad essere presente in udienza

L'imputato detenuto, in qualunque istituto si trovi ristretto, il quale abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire nel giudizio camerale di appello disciplinato dagli artt. 127 e 599 c.p.p., ha diritto di presenziare all'udienza, sicché ne deve essere disposta ed eseguita la traduzione, a pena di nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., difettando, in caso contrario, una vocatio in ius idonea ad instaurare validamente il contraddittorio.

    Cass. pen., sez. II, 8 gennaio 2002, n. 209 (ud. 7 dicembre 2001), Liuzzo G. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 179). [RV220444]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Ricorso per cassazione - Rinnovazione delle questioni oggetto dei motivi rinunciati, ancorché rilevabili d'ufficio

In tema di c.d. «patteggiamento in appello», l'imputato non può riproporre in sede di legittimità questioni, ancorché rilevabili d'ufficio, che abbiano formato oggetto di motivi di appello ai quali, con la richiesta e la successiva definizione del giudizio di appello a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p., ha rinunciato.

    Cass. pen., sez. VII, 15 novembre 2001, n. 40767 (c.c. 17 ottobre 2001), Pugliese. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 606). [RV220427]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Ricorso per cassazione - Rinuncia a tutti i motivi diversi da quello relativo alla pena

In tema di c.d. «patteggiamento in appello», il giudice di appello - nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p. - non è tenuto a motivare sul mancato pro-Page 594scioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. né sulla insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, ed essendovi del resto radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599, comma 4, c.p.p., che non riproduce e non richiama la disposizione dell'art. 444, comma 2, dello stesso codice.

    Cass. pen., sez. VII, 15 novembre 2001, n. 40767 (c.c. 17 ottobre 2001), Pugliese. (C.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 609). [RV220428]

@Arbitrato e compromesso - Arbitrato irrituale - Impugnabilità - Limiti

Il loro arbitrale irrituale è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso. In particolare, l'errore rilevante attinente alla formazione della volontà degli arbitri è esclusivamente quello che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici (o viceversa), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia.

    Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2001, n. 11678, Ner srl c. Borini Costruzioni spa. (C.c., art. 1428; c.c., art. 1429). [RV549274]

@Arbitrato e compromesso - Arbitrato irrituale - Principio del contraddittorio - Violazione

Nell'arbitrato irrituale - quale vicenda che inizia e si esaurisce sul piano contrattuale - la violazione del principio del contraddittorio non si pone come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1429 c.c., ossia come un errore degli stessi arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa, con la conseguenza che la sua deduzione comporta un'indagine sull'effettivo contenuto del mandato stesso, indagine riservata al giudice di merito e non censurabile in Cassazione, se correttamente e logicamente motivata.

    Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2001, n. 11678, Ner srl c. Borini Costruzioni spa. (C.c., art. 1429). [RV549275]

@Arbitrato e compromesso - Arbitrato rituale - Natura - Atto di autonomia privata

Dalla natura privata del giudizio arbitrale, quale riformato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 - con la quale è stata eliminata finanche la denominazione di sentenza già data al dictum che lo definisce, si desume il carattere del procedimento arbitrale come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale, con la conseguenza che il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'efficacia o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

    Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2001, n. 7533, Libroia c. Fall. Technogenoa Sistemi Srl. (C.p.c., art. 825; c.p.c., art. 827; L. 5 gennaio 1994, art. 25). [RV549130]

@Arbitrato e compromesso - Arbitrato rituale - Pronunce costitutive - Ammissibilità

Nell'arbitrato rituale, gli arbitri - in analogia a quanto disposto dall'art. 2908 c.c. per l'autorità giudiziaria - hanno il potere di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti e, quindi, di rendere sentenze costitutive, con la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT