Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abuso d'ufficio - Estremi - Violazione di norme di principio o genericamente strumentali alla regolarità dell'attività amministrativa - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato

--Non è idonea a rendere configurabile la violazione di legge rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di abuso d'ufficio la sola inosservanza di norme di principio o di quelle genericamente strumentali alla regolarità dell'azione amministrativa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in un caso in cui all'imputato erano stati contestati i reati di falso e di abuso d'ufficio per avere alterato la copia di una circolare al fine di danneggiare un dipendente, ha escluso che, una volta ritenuta l'insussistenza del primo di detti reati, potesse affermarsi la sussistenza del secondo, con riferimento alla dedotta violazione, in particolare, dell'art. 97 Cost.).

* Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2006, n. 12769 (ud. 11 ottobre 2005), P. (C.p., art. 323). [RV233730]

@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Acque di vegetazione dei frantoi - Disciplina applicabile

--L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli è disciplinata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574, a condizione che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non abbiano subito alcun trattamento né rice- vuto alcun additivo e che non possano identificarsi nelle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, restando in tal caso sottratta alla disciplina del D.L.vo n. 22 del 1997.

* Cass. pen., sez. III, 11 aprile 2006, n. 12660 (ud. 14 febbraio 2006), Carlaccini ed altro. (L. 11 novembre 1996, n. 574; D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152). [RV233924]

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Impossessamento illecito di beni culturali - Configurabilità del reato

--Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali, di cui all'art. 176 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, non è sufficiente che il soggetto agente abbia tenuto un atteggiamento meramente passivo nei confronti della acquisita disponibilità del bene, atteso che il reato si perfeziona allorché l'autore abbia posto in essere un'azione a mezzo della quale abbia appreso la cosa spostandola dal luogo in cui si trovava in origine per collocarla sotto il proprio dominio esclusivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso il reato de qua in una ipotesi in cui il bene era pervenuto all'imputato per successione ereditaria).

* Cass. pen., sez. III, 19 aprile 2006, n. 13701 (ud. 15 febbraio 2006), Salvo. (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 176). [RV233925]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello- Pena - Diminuzione inderogabile

--In tema di giudizio di appello, il principio di cui all'art. 597, comma quarto, c.p.p. - che statuisce come inderogabile la corrispondente diminuzione di pena ogniqual- volta sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti - si applica anche nel caso in cui sia il giudice d'ufficio a escludere alcuno dei reati concorrenti, a dichiararlo estinto ovvero a modificarne la qualificazione giuridica in senso favorevole all'imputato. Ne deriva che è illegittima la decisione con cui il giudice di appello abbia modificato d'ufficio la qualificazione giuridica del fatto, derubricando l'originaria ipotesi di reato in altra meno grave (nella specie da falso in atto pubblico a falso in certificato amministrativo), omettendo di provvedere a rideterminare la pena per i reati oggetto della pronuncia di condanna (nella specie furto e falso), previa individuazione del reato più grave (nella specie quello di furto).

* Cass. pen., sez. V, 24 marzo 2006, n. 10394 (ud. 7 febbraio 2006), Lafleur. (C.p.p., art. 597). [RV233767]

@Applicazione della pena su richiesta delle partiSentenza - Dispositivo - Sanzioni accessorie

--Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 186 comma secondo del codice della strada deve essere disposta la sospensione della patente di guida, indipendentemente dal fatto che la sanzione non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti.

* Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2006, n. 17432 (c.c. 6 aprile 2006), P.G. in proc. Clausi. (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV233968]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Pronunziata nei confronti di un concorrente - Incompatibilità del giudice

--Il giudice che abbia pronunciato una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un coimputato non ha necessariamente espresso valutazioni sulla responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo, sicché questi non diviene automaticamente incompatibile nel giudizio sugli altri concorrenti che non abbiano patteggiato la pena; l'incompatibilità sussiste solo quando la sentenza di patteggiamento contenga una valutazione nei confronti dei coimputati non patteggianti che rappresenta una anticipazione di giudizio riscontrabile nella fattispecie concreta. (Nella specie la Corte ha rilevato come la precedente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico del concorrente, fosse stata redatta su modulo prestampato e come in essa non si rinvenisse alcuna espressione valutativa della responsabilità del coimputato).

* Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14176 (ud. 8 novembre 2005), Svarcova ed altro. (C.p.p., art. 34; c.p.p., art. 444). [RV233950] Page 204

@Armi e munizioni - Porto abusivo - Trasporto - Differenze

--Il discrimine tra il porto ed il trasporto di armi non consiste nelle modalità con le quali le stesse vengono trasfe- rite da un luogo del territorio nazionale ad un altro, ma dalla esistenza o meno dell'autorizzazione a detto trasferimento rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza. Pertanto chi trasporta armi senza autorizzazione incorre nel generale divieto di porto di armi in luogo pubblico, così come colui che detiene armi senza averne fatta denunzia.

* Cass. pen., sez. I, 3 aprile 2006, n. 11597 (ud. 7 marzo 2006), Tambaro. (L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 12; L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 14; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 18). [RV233942]

@Associazione per delinquere - Estremi - Attenuanti generiche - Differenza con l'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203 del 1991

--In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, che è fondata su un'utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa, non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole.

* Cass. pen., sez. I, 27 aprile 2006, n. 14527 (ud. 3 febbraio 2006), Cariolo ed altri. (C.p., art. 62; c.p., art. 416; D.L. 31 maggio 1991, n. 152, art. 8). [RV233938]

@Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Applicazione della procedura - Limiti

--La procedura per la correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per correggere qualunque imprecisione o inesattezza contenuta nei provvedimenti del giudice, ma, fermi restando i limiti esplicitamente posti dalla norma processuale, deve comunque trattarsi della mancanza o della incompletezza di uno dei requisiti previsti per la validità o la esistenza del provvedimento stesso. (Nella fattispecie, relativa ad un errore contenuto nella sentenza rescindente della Corte di cassazione, e relativo alla quantificazione della richiesta di indennizzo del ricorrente, la Corte ha ritenuto che l'imprecisione non avesse alcun effetto sul contenuto decisorio del provvedimento, nè intaccasse i requisiti formali della sentenza medesima).

* Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2006, n. 17384 (c.c. 20 febbraio 2006), De Cato. (C.p.p., art. 130). [RV233958]

@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

--La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita. (Nella fattispecie non era stata rilevata né dallo stesso imputato alla comunicazione dell'atto, né dal suo difensore durante il giudizio).

* Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14174 (ud. 28 ottobre 2005), Kajtazi. (C.p.p., art. 143; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 180). [RV233948]

@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

--La necessità che l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di soggetto straniero del quale già risulti dagli atti la non conoscenza della lingua italiana sia tradotta ´immediatamenteª in lingua a lui nota non implica che tale adempimento debba essere contestuale all'emissione o all'esecuzione dell'ordinanza stessa, dovendosi tener conto dei tempi tecnici richiesti per il reperimento dell'interprete e l'effettuazione della traduzione, per cui nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell'arco di pochi giorni (principio affermato, nella specie, in un caso in cui dalla data di emissione dell'ordinanza a quella della sua notifica, previa traduzione nella lingua madre del destinatario, di origine araba, erano trascorsi sette giorni).

* Cass. pen., sez. VI, 15 marzo 2006, n. 9041 (c.c. 15 febbraio 2006), El Khamlichi. (C.p.p., art. 143; c.p.p., art. 292; c.p.p., art. 293). [RV233916]

@Atti processuali penali - Processo verbale -...

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