Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1151-1182

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abusivo esercizio di una professione - Tutela delle cosiddette professioni protette - Attività di televideo - Conferenza per cosiddetta formazione a distanza.

Il reato di esercizio abusivo della professione è posto a tutela dell'esercizio delle cosiddette professioni protette, per le quali è necessaria una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in uno specifico albo, sicché non integra la fattispecie criminosa l'erogazione, ad opera di una società, del servizio di televideo-conferenza per l'attività didattica di formazione «a distanza» da parte di un istituto universitario, autorizzato al rilascio dei titoli di laurea e all'individuazione, sul territorio nazionale, dei poli di ascolto periferici in televideo-conferenza.

    Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 2007, n. 3627 (c.c. 21 novembre 2006), Colarusso. (C.p., art. 348). [RV235933]


@Accesso abusivo ad un sistema informatico - Elemento oggettivo - Violazione delle misure di sicurezza - Necessità.

Non integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) - che ha per oggetto un sistema informatico protetto da misure di sicurezza e richiede che l'agente abbia neutralizzato tali misure - colui che, senza avere concorso nell'accesso abusivo e conseguente indebito trasferimento (cosiddetto trascinamento) della cartella contenente dati riservati del proprio datore di lavoro dall'area protetta alla cosiddetta area comune del sistema informatico, a cui possono accedere tutti i dipendenti, acceda all'area comune avvalendosi solo di dati e strumenti di cui sia legittimamente in possesso e prenda visione della cartella riservata trasferendola su un dischetto.

    Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2007, n. 6459 (ud. 4 dicembre 2006), Bertolini e altro. (C.p., art. 615 ter). [RV236049]


@Acque pubbliche e private - Concessione e derivazione - Impossessamento di acqua demaniale attraverso un abusivo prelievo in un pozzo servito da elettropompa - Illecito amministrativo.

Il prelievo abusivo di acque sottratte al demanio regionale - in virtù dell'art. 23 del D.L.vo n. 152 del 1999, che ha sostituito l'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933 - integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è attualmente punito solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non anche a titolo di furto, ex art. 624 c.p. Tra le norme in considerazione (art. 23 D.L.vo n. 152 del 1999 e 624 c.p.) sussiste, infatti, un'ipotesi di concorso apparente - a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica - disciplinata dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che afferma anche nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale.

    Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 2007, n. 186 (ud. 29 novembre 2006), Furfaro. (C.p., art. 624; L. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23). [RV236046]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Allevamento di bestiame - Nuove disposizioni di cui al D.L.vo n. 152 del 2006.

In tema di disciplina degli scarichi, anche dopo la entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, la assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui delle imprese dedite all'allevamento di bestiame è subordinata, tra l'altro, al dato che l'attività di allevamento si svolga in connessione con la coltivazione della terra a disposizione, e che questa sia in grado di smaltire, nell'ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni.

    Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 2292 (ud. 13 dicembre 2006), Caruso. (D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 101). [RV235877]


@Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Autorizzazione.

In tema di disciplina degli scarichi, in caso di nuova titolarità dell'attività dalla quale origina il refluo si rende necessaria una nuova autorizzazione, configurandosi in difetto il reato di scarico senza autorizzazione, atteso che l'autorizzazione viene rilasciata al titolare dell'attività, previo controllo delle qualità soggettive di affidabilità a garanzia, già nella fase preliminare, dell'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e di quelle aggiuntive imposte dall'autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione.

    Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2007, n. 2877 (ud. 21 dicembre 2006), Camurati. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 45; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 59; D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 124). [RV235880]


@Amnistia, indulto e grazia - Indulto - Casi di esclusione oggettiva - Interpretazione della volontà del legislatore.

Ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato escluse dall'applicabilità dell'indulto dall'art. 1, comma secondo, legge n. 241 del 2006, va rilevato che il legislatore ha fatto riferimento solo alle ipotesi criminali vigenti, senza indicare le precedenti fattispecie normative per le quali si è verificata una continuità normativa e non una abolitio criminis. Ne consegue che il giudice deve avere riguardo al titolo dei reati e in particolare alle condotte che il legislatore ha escluso dall'applicazione dell'indulto e, pertanto, deve ritenersi escluso dall'indulto il titolo di reato dell'usura, comprensivo di tutte le condotte tipizzate dall'art. 644 c.p., nel quale sono confluite anche le fattispecie previste dall'art. 644 bis c.p., antecedenti alla riforma del 1996.

    Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2007, n. 9178 (c.c. 31 gennaio 2007), Perra. (C.p., art. 644; L. 7 marzo 1966, n. 108, art. 1; L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1). [RV235994]


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@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reato continuato - Motivo di gravame relativo alla mancata applicazione della continuazione.

Sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la omessa pronuncia sullo specifico motivo di gravame relativo alla mancata applicazione della continuazione, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sullo stesso. (La Corte ha precisato che, in presenza di correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare o non l'istanza dell'impugnante).

    Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2007, n. 1023 (ud. 28 settembre 2006), D'Andrea. (C.p.p., art. 568; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 606; c.p., art. 81). [RV236008]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Acquisizione di un documento.

Nel giudizio di appello è senz'altro rituale l'acquisizione di documenti, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, restando ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti.

    Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2007, n. 1025 (ud. 17 ottobre 2006), Caruso e altri. (C.p.p., art. 603). [RV236017]


@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Appello del pubblico ministero - Appello contro la sentenza assolutoria.

L'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 20 febbraio 2006 n. 46 deve essere ritualmente celebrato, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale disposizione, qualora il rapporto processuale non sia esaurito per avere il P.M. proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della citata legge.

    Cass. pen., sez. II, 28 febbraio 2007, n. 8416 (ud. 22 febbraio 2007), P.M. in proc. Mazzei e altro. (C.p.p., art. 593; L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10). [RV235925]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Cosiddetto patteggiamento allargato - Esclusioni soggettive per delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e recidivi - Questione di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., della disposizione che esclude coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, c.p. dall'accesso al c.d. patteggiamento allargato, perché detta disposizione, da un lato, trova un ragionevole fondamento nella scelta di bilanciare, con le richiamate esclusioni, la premialità del rito speciale con situazioni di pericolosità qualificata, e, dall'altro, affida alla sede del giudizio ordinario il doveroso rispetto delle norme sul c.d. giusto processo anche in termini di ragionevole durata.

    Cass. pen., sez. II, 22 febbraio 2007, n. 7379 (ud. 13 dicembre 2006), Bugnano e altro. (C.p.p., art. 444). [RV235812]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Cosiddetto «patteggiamento allargato»Applicazione di pena detentiva non inferiore ai tre anni.

L'applicazione di pena detentiva patteggiata in misura non inferiore ai tre anni comporta anche quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, a nulla rilevando che non si faccia menzione nell'accordo tra le parti della pena accessoria, la quale va applicata ex lege.

    Cass. pen., sez. VI, 1 marzo 2007, n. 9007 (c.c. 31 gennaio 2007), P.G. in proc. Kesarlal. (C.p., art. 29; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV235988]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Cosiddetto «patteggiamento allargato»Applicazione...

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