Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine349-350

Page 349

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore

In tema di responsabilità aquiliana per risarcimento dei danni prodotti da circolazione dei veicoli, l’introduzione, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore non ha escluso l’azione per responsabilità nei confronti dei danneggianti ex art. 2054 c.c., situazione questa diversa dall’ipotesi in cui il danneggiato agisca cumulativamente nei confronti del danneggiante e del suo assicuratore, entrambi responsabili solidalmente. Tuttavia, sia che l’azione risulti proposta nei confronti di tutti gli obbligati solidali o solamente contro alcuni di essi, il debito aquiliano del responsabile del sinistro resterà pur sempre solidale con quello dell’assicuratore. Ne deriva che se l’assicuratore resta estraneo al giudizio contro il danneggiante, potrà, comunque, avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del danneggiante medesimo, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, esercitata dopo che, in sede penale, il danneggiante era già stato condannato al risarcimento integrale del danno).

    Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2008, n. 15462, Montagno Bozzone ed altri c. Norditalia Assic. spa ed altro. (C.c., art. 1306; c.c., art. 2054; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18). [RV603550]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato può conseguire rivalutazione monetaria ed interessi sull’importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni, anche oltre il massimale di polizza, in ogni caso in cui – proponendo azione diretta contro l’assicuratore – abbia formulato specifica domanda volta al riconoscimento delle suddette voci. A tale proposito non è, peraltro, necessario che il danneggiato chieda espressamente che dette voci siano corrisposte oltre il massimale, non potendosi ritenere, sulla base di tale omessa specifica richiesta, che l’interessato abbia voluto rinunciare all’integrale risarcimento dei danni, ivi inclusi quelli conseguenti alla mora dell’assicuratore.

    Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14480, Tirrena Assic. spa in lca c. Pagin ed altri. (C.c., art. 1218; c.c., art. 1224; L. 24...

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