Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Massimario
Abuso dei mezzi di correzione o di disci-
plina
Elemento oggettivo – Condotta dell’insegnante – Ricor-
so anche minimo alla violenza f‌isica o morale.
Integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il
comportamento dell’insegnante che faccia ricorso a qualunque
forma di violenza, f‌isica o morale, ancorchè minima ed orientata
a scopi educativi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immu-
ne da vizi la sentenza che aveva ricondotto al predetto reato la
condotta di una insegnante che aveva sottoposto i bambini a lei
aff‌idati a violenze f‌isiche, consistite in schiaff‌i o nel tirare loro i
capelli con forza, ovvero a violenza psicologica e, ancora, a con-
dotte umilianti, come il minacciarli dell’arrivo di un diavoletto,
nel costringerli a cantare o a mangiare, nel farli tenere la lingua
fuori dalla bocca). F Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2016, n. 9954
(ud. 3 febbraio 2016), M. (c.p., art. 571). [RV266434]
Maltrattamenti in famiglia – Pluralità di soggetti passi-
vi – Pluralità di reati ed eventuale continuazione tra gli
stessi.
Poiché l’interesse protetto dal reato di cui all’art. 572 cod. pen. è
la personalità del singolo in relazione al rapporto che lo unisce
al soggetto attivo, è conf‌igurabile una pluralità di reati, even-
tualmente unif‌icati dalla continuazione, nel caso di maltratta-
menti posti in essere nei confronti di più familiari. F Cass. pen.,
sez. VI, 21 gennaio 2016, n. 2625 (ud. 12 gennaio 2016), C. (c.p.,
art. 81; c.p., art. 572). [RV266243]
Alterazione di stato
Falsità nella formazione di un atto di nascita – Elemen-
to materiale – Richiesta di trascrizione di atto di nascita
estero falso.
Non integra il reato di alterazione di stato, non ravvisandosi
l’induzione in errore dell’uff‌iciale di stato civile, la trascrizione
in Italia di un falso atto di nascita formato all’estero in forza di
una richiesta presentata da parte del solo padre biologico del
neonato, corredata da documenti che dimostravano che la ma-
dre effettiva del neonato era diversa da quella indicata nell’atto.
(Nella fattispecie, dopo la formazione in Ucraina di un falso atto
di nascita, alla prima richiesta di trascrizione presentata dagli
imputati, coniugi che si dichiaravano genitori del bambino, è
seguita una seconda istanza da parte solo del solo padre biolo-
gico, con la produzione di documenti che dimostravano chi era
la madre effettiva del neonato). F Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio
2016, n. 8060 (c.c. 11 novembre 2015), P.M. in proc. L. e altro
(c.p., art. 567). [RV266167]
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Omessa impugnazio-
ne del capo relativo alla sospensione – Sostituzione della
pena detentiva con pena pecuniaria.
La revoca della condizionale della pena concessa in primo grado
può essere disposta dal giudice d’appello solo se la statuizione
sia stata oggetto di espressa impugnazione da parte dell’impu-
tato e non anche di uff‌icio, anche quanto in secondo grado la
condanna a pena detentiva è sostituita con condanna alla sola
pena pecuniaria, in quanto la concessione del benef‌icio, dando
luogo ad una causa di estinzione del reato, è sempre una previ-
sione di favore per l’imputato, rispetto alla quale opera il divieto
di "reformatio in peius". (In motivazione, la Corte ha escluso
che la domanda di sostituzione della pena detentiva con quella
pecuniaria comportasse l’implicita richiesta di revoca della so-
spensione condizionale della pena, disposta dal giudice di pri-
mo grado con riferimento alla pena detentiva). F Cass. pen., sez.
V, 22 ottobre 2015, n. 42583 (ud. 11 giugno 2015), Camisotti (c.p.,
art. 163; c.p., art. 168). [RV266412]
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Aumento di pena per la continuazione senza determina-
re una pena superiore rispetto a quella inf‌litta in primo
grado.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello
che, su impugnazione del solo imputato, proceda ad un corret-
to calcolo della pena nel rispetto della previsione dell’art. 63,
comma quarto, cod. pen. e, pur disponendo un aumento di pena
pecuniaria a titolo di continuazione - non calcolata dal primo
giudice - irroghi in concreto una pena non superiore a quella
inf‌litta in primo grado. (Fattispecie in cui il giudice d’appello,
applicando correttamente il predetto art. 63, aveva applicato
una identica pena pecuniaria ed una pena detentiva inferiore a
quella irrogata in primo grado). F Cass. pen., sez. II, 3 febbraio
2016, n. 4413 (ud. 13 gennaio 2016), Langella ed altri (c.p.p., art.
597; c.p., art. 63; c.p., art. 69; c.p., art. 81). [RV266154]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Ambito di applicazione – Accordo concernente un reato
prescritto – Rinuncia alla prescrizione.
In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della
pena da parte dell’imputato, ovvero il consenso prestato alla
proposta del pubblico ministero, non possono valere come
rinuncia alla prescrizione, in quanto l’art. 157 comma settimo
cod.proc.pen. richiede la forma espressa, che non ammette
equipollenti. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora
il giudice non rilevi l’intervenuta prescrizione ex art. 129 cod.
proc.pen., l’errore può essere dedotto con ricorso in cassazio-
ne). F Cass. pen., sez. un., 6 maggio 2016, n. 18953 (c.c. 25 feb-
braio 2016), Piergotti (c.p., art. 157; c.p.p., art. 129; c.p.p., art.
444). [RV266333]
Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato – Appropriazione – Estre-
mi.
In tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato di
cui all’art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà
del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo
l’autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destina-
zione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustif‌icano
il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di dana-
ro. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conf‌igurabi-
le il reato nella condotta del depositario di assegni destinati alla
purgazione delle ipoteche gravanti su un bene immobile oggetto
di preliminare di vendita che, invece di destinarli al predetto uti-
lizzo, li consegni, contro la volontà del promissario acquirente,
al promittente venditore il quali li incassi utilizzando il denaro
per propri f‌ini personali, così rendendosi concorrente nel mede-
simo reato. F Cass. pen., sez. II, 30 marzo 2016, n. 12869 (ud. 8
marzo 2016), Pigato e altro (c.p., art. 646). [RV266370]
Rivista penale 10/2016

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