Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
Massimario
Appello penale
Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Diversa qualif‌icazione giuridica del fatto da parte del
giudice di appello.
In assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero,
viola il divieto di "reformatio in peius" la diversa qualif‌icazione
giuridica del fatto da parte del giudice del gravame, qualora a
ciò consegua la conf‌igurazione di un delitto procedibile di uf-
f‌icio, escluso dal primo giudice, in luogo di uno procedibile a
querela. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva ritenuto
conf‌igurabile il reato di violenza privata in luogo di quello di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni per il quale difettava
la querela). F Cass. pen., sez. V, 7 ottobre 2016, n. 42577 (ud. 20
luglio 2016), Anetrini (c.p.p., art. 597; c.p., art. 392; c.p., art.
610). [RV267782]
Decisioni in camera di consiglio – Giudizio di appello
seguito a giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del
rito abbreviato – Impedimento a comparire del difensore.
Nel giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo
grado celebrato con rito abbreviato, è applicabile l’art. 420 ter,
comma quinto, cod. proc. pen. ed è, pertanto, rilevante l’impedi-
mento del difensore determinato da serie, imprevedibili e attua-
li ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamen-
te comunicate. F Cass. pen., sez. un., 3 ottobre 2016, n. 41432
(ud. 21 luglio 2016), Nifo Sarrapochiello e altri (c.p.p., art. 127;
c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 443; c.p.p., art. 599). [RV267748]
Decisioni in camera di consiglio – Impedimento a com-
parire del difensore – Applicabilità dell’art. 420 ter c.p.p.
Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si
applica l’art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., che impone
il rinvio del procedimento in caso di legittimo impedimento del
difensore. F Cass. pen., sez. III, 29 agosto 2016, n. 35576 (ud. 5
aprile 2016), Lattanzi (c.p.p., art. 420; c.p.p., art. 420 ter; c.p.p.,
art. 443; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 603). [RV267632]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Rinnova-
zione in appello dell’esame di un teste ritenuto in primo
grado inattendibile.
Nel rito abbreviato non condizionato, il giudice di appello che,
sulla base di un diverso apprezzamento degli apporti dichiara-
tivi assunti in sede di indagine, intenda riformare l’assoluzione
pronunciata in primo grado non è obbligato a rinnovare l’istrut-
toria mediante l’esame dei dichiaranti, fermo restando il dovere
di fornire una motivazione "rafforzata" dotata di una forza per-
suasiva superiore a quella della sentenza di prime cure e fatta
comunque salva la scelta di incrementare il compendio probato-
rio con l’audizione dei dichiaranti, qualora lo reputi necessario
per superare, nel caso concreto, ogni ragionevole dubbio. (In
motivazione, la S.C. ha osservato che l’accertamento "cartola-
re", derivante dalla negoziazione del rito quale forma peculiare
del diritto di difesa rimessa alla libera e incondizionabile scelta
del suo titolare, non conf‌ligge con la presunzione di non colpe-
volezza). F Cass. pen., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 43242 (ud. 12
luglio 2016), C. (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 442; c.p.p., art. 533;
c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603; l. 4 agosto 1955, n. 848, art.
6). [RV267626]
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Senten-
za assolutoria fondata su prove dichiarative.
In caso di appello avverso sentenza assolutoria fondata su
prove dichiarative è onere del pubblico ministero ovvero della
parte civile impugnante, nell’ottica del rispetto dei ruoli assunti
dalle parti nel procedimento di gravame, chiedere, unitamente
alla riforma della sentenza impugnata, la rinnovazione di uff‌icio
dell’istruttoria dibattimentale aff‌inchè il giudice possa procede-
re ad un diverso apprezzamento dell’attendibilità delle prove
poste a fondamento della pronuncia di primo grado. (In moti-
vazione, la Corte ha peraltro precisato che il mancato assolvi-
mento dell’onere non determina l’inammissibilità dell’appello).
F Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2016, n. 40798 (ud. 9 settembre
2016), Foglio (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 593; c.p.p., art. 603).
[RV267654]
Sentenza – Predibattimentale – Proscioglimento predi-
battimentale "de plano".
In tema di giudizio di appello, è illegittima la sentenza predi-
battimentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen., in
quanto il rinvio di cui all’art. 598 cod. proc. pen. non comprende
tale eccezionale procedura, né la pronuncia "de plano" può esse-
re emessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’obbligo
del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una
causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdi-
zione con effettiva pienezza del contraddittorio. F Cass. pen.,
sez. II, 2 agosto 2016, n. 33741 (ud. 4 maggio 2016), Ventrella
(c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 469; c.p.p., art. 598; c.p.p., art.
601). [RV267498]
Applicazione della pena su richiesta
delle parti
Ambito di applicazione – Reato continuato – Fattispe-
cie di condanna per reati di omesso versamento di ritenu-
te f‌iscali per due annualità consecutive, di cui la seconda
per un importo inferiore alla soglia di punibilità.
Nell’ipotesi di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal
vincolo della continuazione, il venir meno nel corso del giudizio,
per una qualsiasi causa, di un reato cosiddetto satellite non de-
termina la caducazione dell’intero accordo, ma soltanto l’elimi-
nazione della pena stabilita per detto reato, a condizione che la
misura sia determinata dall’accordo medesimo o sia comunque
ricavabile dall’interpretazione della volontà delle parti. (Fatti-
specie di condanna per reati di omesso versamento di ritenute
f‌iscali per due annualità consecutive - di cui la seconda per un
importo inferiore alla soglia di punibilità introdotta dal D.Lgs. n.
158 del 2015 - nella quale la Corte ha ribadito che la caducazione
dell’intero patto è inevitabile solo in caso di travolgimento del
reato base oppure quando, pur venendo meno il reato satellite,
le parti si siano limitate ad indicare solamente la pena f‌inale
complessiva). F Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2016, n. 40320
(ud. 22 giugno 2016), Seren Gai (c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 444;
c.p., art. 81). [RV267758]
Richiesta – Subordinazione alla concessione della so-
spensione condizionale della pena – Obbligo del giudice
di accogliere o rigettare "in toto" la richiesta.
Il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della
pena sia subordinata alla concessione della sospensione con-
dizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno
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del benef‌icio, ratif‌icando in caso positivo l’accordo delle parti,
oppure rigettando "in toto" la richiesta di patteggiamento. (In
applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del
giudice che aveva reso sentenza "ex" art. 444 cod. proc. pen.,
senza pronunciarsi sulla concordemente chiesta sospensione
condizionale della pena). F Cass. pen., sez. V, 31 marzo 2016, n.
13103 (c.c. 3 dicembre 2015), Buonocore (c.p., art. 163; c.p.p.,
art. 444). [RV267555]
Sentenza – Omessa dichiarazione di falsità di un docu-
mento – Legittimazione della corte di cassazione ad adot-
tare i provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.c.
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di di-
chiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può
adottare direttamente i provvedimenti previsti dall’art. 537 cod.
proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una
declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sen-
tenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applica-
zione della pena su accordo delle parti. (In motivazione la Corte
ha precisato che la norma trova la sua "ratio" nell’interesse pub-
blico ad eliminare gli effetti di aff‌idabilità di atti accertati come
falsi e ad espellere dalla circolazione documenti lesivi della fede
pubblica). F Cass. pen., sez. V, 23 agosto 2016, n. 35383 (c.c. 14
giugno 2016), P.G. in proc. Di Vito (c.p.p., art. 444; c.p.p., art.
537). [RV267768]
Sentenza – Omessa dichiarazione di falsità in atto – Le-
gittimazione della corte di cassazione ad adottare i prov-
vedimenti di cui all’art. 537 c.p.p.
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di di-
chiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può
adottare direttamente i provvedimenti previsti dall’art. 537 cod.
proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per
una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della
sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di appli-
cazione della pena su accordo delle parti. F Cass. pen., sez. V,
25 luglio 2016, n. 32166 (c.c. 7 marzo 2016), P.G. in proc. Zeoli
(c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 537). [RV267716]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Atti abnormi – Decreto che dispone il giudizio – Omessa
pronuncia sulle questioni di inutilizzabilità degli atti.
Non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso sen-
za che vi sia stata una pronuncia sulle questioni riguardanti la
utilizzabilità degli atti processuali, in quanto, in sede di udienza
preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente
tali questioni, rispetto alla trattazione del merito, neppure al f‌ine
di consentire all’imputato di valutare l’opportunità di accedere
al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizza-
bili, non essendo un obbligo in tal senso contemplato dalle di-
sposizioni processuali. F Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2016, n.
29644 (c.c. 20 aprile 2016), Api Raff‌ineria Di Ancona S.p.a. e altri
(c.p.p., art. 191; c.p.p., art. 421; c.p.p., art. 424; c.p.p., art.
429). [RV267733]
Atti abnormi – Decreto penale di condanna – Opposizio-
ne con richiesta di ammissione all’oblazione.
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., a seguito di
opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all’o-
blazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto
della impossibilità di ammettere l’imputato all’oblazione (non
consentendolo il reato contestato nè potendosi procedere, in
sede di opposizione, alla riqualif‌icazione del reato stesso), per-
chè priva l’imputato della possibilità di rimettere in discussio-
ne, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità. F Cass.
pen., sez. III, 24 agosto 2016, n. 35442 (c.c. 1 luglio 2016), Cozzo-
lino (c.p.p., art. 461; c.p.p., art. 464; c.p.p., art. 568; c.p., art.
162; c.p., art. 162 bis). [RV267535]
Atti abnormi – Giudizio immediato instaurato a seguito
di opposizione a decreto penale di condanna – Erronea re-
stituzione degli atti al P.M. da parte del giudice per man-
canza dell’udienza preliminare.
È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che
disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in base
all’errato convincimento della necessità dell’udienza prelimi-
nare, nel caso di giudizio immediato per il reato di cui all’art.
495 cod. pen., sorto a seguito di opposizione a decreto penale.
F Cass. pen., sez. V, 25 luglio 2016, n. 32160 (c.c. 7 marzo 2016),
Galifuoco (c.p.p., art. 550; c.p.p., art. 552; c.p.p., art. 568; c.p.,
art. 495). [RV267715]
Correzione di errori materiali – Sentenza di applica-
zione della pena su richiesta delle parti – Omessa sta-
tuizione sulle spese di custodia e conservazione dei beni
sequestrati.
In tema di sentenza di patteggiamento, il pagamento delle spe-
se di custodia e conservazione dei beni sequestrati è stabilito
direttamente dalla legge, con la conseguenza che l’omessa sta-
tuizione su tali spese può essere emendata con la procedura di
correzione degli errori materiali, in quanto la relativa liquida-
zione avviene sulla base di apposite tabelle approvate dal Mi-
nistero della giustizia e, in via residuale, secondo gli usi locali.
(Fattispecie nella quale con la procedura ex art. 130 cod. proc.
pen. il giudice di merito ha ovviato all’omessa indicazione nel
dispositivo della condanna dell’imputato al pagamento delle
spese di custodia di cani in sequestro, liquidandole secondo gli
usi locali). F Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2016, n. 28239 (c.c. 31
marzo 2016), Abretti (c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 444; c.p.p.,
art. 445). [RV267613]
Correzione di errori materiali – Sentenza di patteg-
giamento – Omessa liquidazione delle spese della parte
civile.
È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento che
abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell’im-
putato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile,
trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, per-
tanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all’art.
130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine
all’ammissibilità della relativa domanda che in ordine all’entità
della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una pos-
sibile compensazione. (Fattispecie in cui la S.C. - essendo stata
del tutto omessa la pronuncia sulle spese della parte civile - ha
annullato con rinvio al giudice penale). F Cass. pen., sez. V, 31
marzo 2016, n. 13111 (c.c. 26 gennaio 2016), P.C. in proc. Pelle-
grino (c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 444). [RV267624]
Atti processuali penali
Istanze e memorie difensive – Omessa valutazione di
memorie difensive – Effetti.
L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta
valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedi-
mento impugnato, ma può inf‌luire sulla congruità e correttez-
za logico-giuridica della motivazione che def‌inisce la fase o il
grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.
F Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2016, n. 4031 (ud. 23 novembre
2015), Graziano (c.p.p., art. 17; c.p.p., art. 121; c.p.p., art. 178;
c.p.p., art. 606). [RV267561]
Modalità di documentazione dell’interrogatorio della
persona in stato di detenzione – Documentazione median-
te registrazione – Nozione di detenzione.
L’obbligo di registrazione dell’interrogatorio della persona in
stato di detenzione, previsto dall’art. 141 bis cod. proc. pen., si
applica alla condizione di detenzione inframuraria o in luoghi
di cura diversi dal carcere e non nel caso di pena o di misura
cautelare in esecuzione domiciliare. (Fattispecie in cui la Corte
ha escluso l’obbligo per l’interrogatorio di un collaboratore di
giustizia ristretto in regime di arresti domiciliari). F Cass. pen.,
sez. III, 21 luglio 2016, n. 31415 (ud. 15 gennaio 2016), Ganzer e
altri (c.p.p., art. 141 bis; c.p.p., art. 191). [RV267518]

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