DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158 - Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23

Coming into Force22 Ottobre 2015
Enactment Date24 Settembre 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/10/07/15G00169/CONSOLIDATED/20151230
Published date07 Ottobre 2015
Official Gazette PublicationGU n.233 del 07-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55
Titolo I Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che delega il Governo a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalita' rispetto alla gravita' dei comportamenti e alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Visti i pareri delle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati del 5 agosto 2015, delle Commissioni riunite 2ª Giustizia e 6ª Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 5 agosto 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei deputati del 5 agosto 2015;

Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2015;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla lettera b), dopo le parole: "valore aggiunto", sono aggiunte le seguenti: "e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta";

  2. alla lettera c), dopo le parole: "enti o persone fisiche" sono aggiunte le seguenti: "o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge";

  3. alla lettera f), dopo le parole: "scadenza nel relativo termine;" sono aggiunte le seguenti: "non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;";

  4. dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonche' quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realta'.».

Art 2.

Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la parola: "annuali" e' soppressa.

Art 3.

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:

Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

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Art 4.

Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione infedele

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, lettera a), la parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centocinquantamila";

  2. al comma 1, lettera b), le parole: "euro due milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro tre milioni";

  3. dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b).";

  4. la parola: "fittizi", ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: "inesistenti".

Art 5.

Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omessa dichiarazione

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.";

  2. al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".

Art 6.

Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di occultamento o di distruzione di documenti contabili

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, le parole: "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a sei anni.".

Art 7.

Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate

  1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nella rubrica, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le seguenti: "dovute o";

  2. nel comma 1, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le seguenti: "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" e la parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centocinquantamila".

Art 8.

Modifica dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto

  1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:

Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque...

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