Massimario

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquida-
zione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione
– Danni al conducente – Garanzia accessoria – Insinua-
zione al passivo della procedura concorsuale – Necessità
– Fondamento.
In tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, la
disciplina prevista dagli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (ora art. 283 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209)
concerne i soli casi in cui il sinistro sia stato cagionato o da
veicolo non identif‌icato, o da veicolo non coperto da assicu-
razione, oppure, ancora, da veicolo assicurato presso impresa
che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa al
momento del sinistro, o vi venga posta successivamente. Ne de-
riva che, ove il danneggiato agisca in forza di polizza accessoria
per danni al conducente nei confronti della propria compagnia
assicuratrice, e questa sia in seguito posta in liquidazione coatta
amministrativa, l’azione non può essere proseguita né nei suoi
confronti, né verso l’impresa designata dal Fondo di garanzia
per le vittime della strada, occorrendo piuttosto che lo stesso
danneggiato si insinui al passivo della procedura liquidatoria ed
eserciti il proprio diritto in sede concorsuale. F Cass. civ., sez.
III, 20 marzo 2015, n. 5595, Firs Italiana Di Assicurazioni Spa In
Lca c. Perri A. e altri (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; l.
24 dicembre 1969, n. 990, art. 25; l. 26 febbraio 1977, n. 39,
art. 19; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 283). [RV634891]
Risarcimento danni – Azione per il risarcimento dei
danni – Richiesta di risarcimento all’assicuratore – Do-
manda dell’assicuratore del danneggiante nei confronti
di assicuratore di altro danneggiante – Onere della pre-
ventiva richiesta ex art. 22 L. n. 990/1969 – Esclusione
– Fondamento.
L’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratio-
ne temporis"), ai sensi del quale l’azione per il risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere
proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quel-
lo in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno
all’assicuratore del danneggiante, non trova applicazione nell’i-
potesi in cui il medesimo assicuratore, convenuto in giudizio
per l’integrale risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia
impropria di un altro danneggiante (e del suo assicuratore)
per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati
dall’attore, ai f‌ini della ripartizione interna ex art. 2055 cod. civ.
dell’obbligazione solidale, atteso che tale domanda non estende
l’oggetto dell’accertamento del giudice di merito. F Cass. civ.,
sez. III, 9 aprile 2015, n. 7089, S.F. ed altri c. Assicurazioni Gene-
rali S.p.a. ed altri (c.c., art. 2043; c.c., art. 2055; l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 22; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 145;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 354). [RV635117]
Risarcimento danni – Pluralità di danneggiati – Art.
140, comma 4, D.L.vo n. 209/2005 – Applicazione retroat-
tiva – Esclusione – Ragioni.
In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l’art.
140, comma 4, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, ha natura di
norma processuale poiché introduce una ipotesi di litisconsor-
zio necessario, sicché, in difetto di espressa previsione, non è
suscettibile di applicazione retroattiva, non trovando applica-
zione ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore. F
Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2015, n. 7685, Allianz Spa c. Nuzzi ed
altri (prel., art. 11; c.p.c., art. 102; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 140). [RV635101]
Cassazione civile
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) –
Sentenze – Impugnazione con unico atto di distinte sen-
tenze – Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie in tema
di ripetute violazioni dell’art. 126 bis, c.s.
È ammissibile l’impugnativa cumulativa proposta con unico
atto avverso diverse sentenze allorché i relativi procedimenti,
pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte, di-
pendano per intero dalla soluzione tra le stesse parti di un’iden-
tica questione di diritto, quale, nella specie, una ripetuta condot-
ta di omessa comunicazione dei dati personali e della patente
del conducente ai sensi dell’art. 126 bis, cod. strada, potendo la
decisione di una delle due cause produrre l’effetto di giudicato
rispetto all’altra. F Cass. civ., sez. VII, 26 marzo 2015, n. 6063,
Prefettura di Torino c. Oddenino (nuovo c.s., art. 126 bis; d.p.r.
29 settembre 1973, n. 600, art. 60; c.p.c., art. 156). [RV634864]
Comunione dei diritti reali
Condominio negli edif‌ici – Parti comuni dell’edif‌icio
– Cortili, chiostrine, f‌inestre – Delibera che adibisce il
cortile a parcheggio e assegna i posti auto – Effetti – Divi-
sione del bene comune – Esclusione – Fondamento – Con-
seguenze.
In tema di condominio negli edif‌ici, la delibera assembleare che
adibisce l’area cortiliva a parcheggio e assegna i singoli posti
auto non determina la divisione del bene comune, limitandosi
a renderne più ordinato e razionale l’uso paritario, sicché essa
non richiede il consenso di tutti i condomini, né attribuisce agli
assegnatari il possesso esclusivo della porzione loro assegnata.
F Cass. civ., sez. II, 31 marzo 2015, n. 6573, Morandini c. Oliosi ed
altri (c.c., art. 1102; c.c., art. 1119; c.c., art. 1140). [RV634794]
Condominio negli edif‌ici – Uso della proprietà esclusi-
va – Spazio destinato al parcheggio in proprietà esclusiva
del condomino – Recinzione – Possibilità – Insistenza nel
locale adibito ad autorimessa comune del condomino – Ir-
rilevanza.
Il condomino ha la facoltà di recintare, anche con una struttura
a box, lo spazio, di proprietà esclusiva, destinato a parcheggio di
un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa
comune del condominio, purché a ciò non osti l’atto di acquisto
o il regolamento condominiale, avente eff‌icacia contrattuale, e
non ne derivi un danno alle parti comuni dell’edif‌icio, ovvero
una limitazione al godimento delle parti comuni dell’autorimes-
sa. F Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2014, n. 26426, Condominio
Delf‌ino Via Learco Guerra 8/10/20 Roma c. Campanelli ed altro
(c.c., art. 841; c.c., art. 1102; c.c., art. 1122). [RV634915]
Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative – Conte-
stazione – Non immediata – Violazione delle norme sul-
la sosta – Indicazione della sola impossibilità materiale

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