Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 5/2015
Massimario
Appropriazione indebita
■ Elemento oggettivo del reato – Condotta dell’ammini-
stratore di accantonamento fondi per il proprio compen-
so ancora non determinato – Configurabilità.
Non integra il reato di appropriazione indebita la condotta del-
l’amministratore di una società che dispone in bilancio accanto-
namenti a titolo di compenso, ancora non determinato, nel suo
ammontare, per l’attività svolta in tale qualità, in quanto l’atto
compiuto non è volto al conseguimento di un ingiusto profitto o
di un vantaggio che si ponga come “danno patrimoniale” cagio-
nato alla società, bensì ad assicurare il soddisfacimento di un
diritto soggettivo perfetto. F Cass. pen., sez. II, 20 agosto 2014,
n. 36030 (ud. 22 maggio 2014), P.G. in proc. Fusiello (c.p., art.
646; c.c., art. 2252). [RV260846]
■ Elemento oggettivo del reato – Disponibilità di warran-
ty bond a titolo di garanzia contrattuale – Contestazione
in ordine alla corretta esecuzione del contratto.
La mancata restituzione di “warranty bond”, di cui si è acquisita
la disponibilità a titolo di garanzia della corretta esecuzione del
contratto, in ordine alla quale vi sia contestazione tra le par-
ti, non integra il reato di appropriazione indebita, per difetto
dell’altruità dei supporti cartacei rappresentativi della garanzia.
(La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla ricorrenza del “fumus
commissi delicti” per l’emissione del decreto di sequestro pre-
ventivo, ha rilevato che nella specie il possesso dei warranty
bond non condizionava il diritto alla riscossione della somma
garantita, che poteva essere escussa anche in assenza della ma-
teriale disponibilità dei supporti cartacei). F Cass. pen., sez. VI,
6 novembre 2014, n. 46062 (c.c. 17 settembre 2014), P.M. e P.O.
in proc. Caputo Nassetti (c.p., art. 646). [RV260909]
Associazione per delinquere
■ Associazione di tipo mafioso – Aggravanti – Disponibi-
lità delle armi.
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non
si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritiene
sussistente l’aggravante della disponibilità delle armi di cui al-
l’art. 416 bis, comma quarto, c.p., quando il delitto associativo è
contestato agli appartenenti di una “famiglia” mafiosa aderente
all’organizzazione denominata “cosa nostra”, anche nel caso
in cui la disponibilità delle armi è provata a carico di un solo
appartenente. F Cass. pen., sez. V, 7 maggio 2014, n. 18837 (ud. 5
novembre 2013), Corso e altri (c.p., art. 416 bis). [RV260919]
■ Associazione di tipo mafioso – Attività di garante del-
l’esecuzione di un patto di rilevante significato economi-
co per il sodalizio mafioso – Concorso esterno.
Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo
mafioso la condotta di colui che, pur restando al di fuori del so-
dalizio criminale, assicura allo stesso, nell’arco di un periodo di
tempo pluriennale, la costante consegna di cospicue somme di
denaro versate da un imprenditore quale corrispettivo della “tran-
quillità” personale ed economica assicuratagli, in esecuzione di
un accordo stipulato tra le due “parti” anche per effetto della
mediazione dell’agente, poiché tale comportamento configura un
contributo causale determinante alla realizzazione, almeno par-
ziale, del programma criminoso dell’organizzazione delinquenzia-
le, diretto alla sistematica acquisizione di proventi economici ai
fini della sua operatività, del suo rafforzamento e della sua espan-
sione. F Cass. pen., sez. I, 1 luglio 2014, n. 28225 (ud. 9 maggio
2014), Dell’Utri (c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis). [RV260940]
■ Associazione di tipo mafioso – Prova della appartenen-
za alla associazione – Chiamata in correità relativa a reati
fine.
In materia di reato associativo, una chiamata in correità sog-
gettivamente ed intrinsecamente attendibile per uno specifico
reato-fine preclude, ove non confermata da altri elementi di pro-
va, l’affermazione di responsabilità penale per quello specifico
fatto, ma può essere utilizzata, se adeguatamente corroborata,
ai fini dell’accertamento della partecipazione al reato associati-
vo. F Cass. pen., sez. V, 7 maggio 2014, n. 18837 (ud. 5 novembre
2013), Corso e altri (c.p., art. 416; c.p., art. 416 bis; c.p.p., art.
192). [RV260920]
■ Estremi – Scorrerie in armi – Requisiti.
In tema di associazione per delinquere, l’aggravante della
scorreria in armi richiede il trasferimento da luogo a luogo di
associati che, avendo programmato solo genericamente dei de-
litti, scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle
loro azioni criminose, avendo la disponibilità di armi più o meno
numerose e dotate di potenzialità offensiva. (Fattispecie in cui
la Corte ha ritenuto condivisibile la motivazione del giudice di
merito fondata su intercettazioni da cui risultava che i correi
non solo avevano eseguito attentati premeditati, ma, nelle loro
incursioni notturne, avevano individuato ulteriori obiettivi in
base a decisioni estemporanee). F Cass. pen., sez. II, 23 ottobre
2014, n. 44153 (ud. 19 settembre 2014), Ambrosini e altri (c.p.,
art. 416). [RV260857]
Azione penale
■ Querela – Persona giuridica – Procura rilasciata dal-
l’amministratore di società in via preventiva.
In tema di querela, è consentito a norma dell’art. 37 disp. att.
c.p.p. che la procura speciale possa essere rilasciata dall’ammi-
nistratore delegato di una società in via preventiva per la even-
tualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento del-
l’atto al quale la procura si riferisce. (Fattispecie in cui la Corte
ha ritenuto rituale la querela presentata dall’institore nei con-
fronti dei responsabili della occupazione di un’area del demanio
ferroviario senza la necessità che nella procura institoria fos-
sero preventivamente individuati i singoli fatti costituenti reato
non ancora commessi). F Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2014, n.
42947 (ud. 1 ottobre 2014), Baucina e altro (c.p., art. 122; c.p.,
art. 337; c.p., art. 633; att. c.p.p., art. 37). [RV260859]
Concorso di persone nel reato
■ Aggravante del numero delle personei – Cinque o più
persone – Applicabilità al reato di associazione per delin-
quere di stampo mafioso.
L’ aggravante del numero delle persone prevista dall’art. 112 n. 1
c.p., benché compatibile con i reati a concorso necessario, non
si applica all’ipotesi specifica prevista dall’art. 416 bis c.p., in
quanto l’associazione per delinquere di stampo mafioso presup-
pone, per sua natura, un portato soggettivo di tipo partecipativo
di assoluto rilievo. F Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 2014, n.
39923 (ud. 16 luglio 2014), Covelli e altri (c.p., art. 112; c.p., art.
416 bis). [RV260709]
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