Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
Massimario
Assicurazione obbligatoria
Contratto di assicurazione – Clausola di delimitazione
del rischio assicurato – Nullità – Rilevabilità d’uff‌icio –
Condizioni e limiti.
Il potere del giudice di rilevare d’uff‌icio le nullità del contratto
di assicurazione (nella specie, per la responsabilità civile de-
rivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) o
delle singole clausole di esso va coordinato necessariamente
con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra
chiesto e pronunciato. Ne consegue che il contraente, laddove
deduca la nullità di una clausola di delimitazione del rischio, è
tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell’eccezione
(ovvero l’esistenza della clausola, la sua inconoscibilità, il suo
contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le
memorie di cui all’art. 183 cod. proc. civ. F Cass. civ., sez. III, 14
marzo 2014, n. 5952, Leone c. Ina Assitalia Spa Le Assicurazio-
ni D’Italia Spa (c.p.c., art. 99; c.p.c., art. 112; c.p.c., art. 167;
c.p.c., art. 183; c.p.c., art. 416; c.c., art. 1882). [RV630558]
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Impresa
designata – Partecipazione al giudizio nella duplice veste
di assicuratrice del responsabile e di impresa designata –
Ammissibilità – Fondamento.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
per la circolazione dei veicoli, alla luce della disciplina prevista
dagli artt. 19 e 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione
temporis”applicabile), è ammissibile che una società assicura-
trice venga contemporaneamente evocata in giudizio sia in pro-
prio, quale incorporante l’assicuratore dell’autovettura del re-
sponsabile del sinistro, sia quale impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, per l’ipotesi che il veicolo
risulti privo di copertura assicurativa,in quanto fra le due posi-
zioni vi è autonomia patrimoniale e autonomia di scopo, agendo
essa, quale impresa designata, per conto e con le f‌inalità proprie
della Consap-Gestione autonoma del F.G.V.S., su cui ricadono le
conseguenze economiche del risarcimento. F Cass. civ., sez. III,
8 aprile 2014, n. 8136, Fondiaria Sai Spa c. Di Nardo ed altri (c.c.,
art. 1901; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 20; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 285;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 286). [RV630408]
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti del-
l’assicuratore – Danneggiante contumace in primo grado
– Impugnazione della sentenza che afferma la sua re-
sponsabilità ed esclude quella dell’assicuratore – Ammis-
sibilità.
Nell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
circolazione di veicoli, le posizioni dell’assicuratore e dell’as-
sicurato sono inscindibili rispetto al terzo danneggiato. Ne con-
segue che l’assicurato è legittimato ad impugnare la sentenza
che abbia rigettato l’azione diretta del danneggiato nei confronti
dell’assicuratore, anche se sia rimasto contumace in primo gra-
do ed anche se non abbia formulato alcuna domanda di manleva
nei confronti dell’assicuratore. F Cass. civ., sez. III, 17 febbraio
2014, n. 3621, Carpitella c. Comp. Milano Assic. Divisione Nuova
Maa ed altri (c.p.c., art. 100; c.p.c., art. 291; c.p.c., art. 323; l.
24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 144). [RV630355]
Risarcimento danni Azione diretta nei confronti
dell’assicuratore – Rivalsa dell’assicuratore verso l’as-
sicurato – Giudizio di rivalsa promosso dall’assicuratore
ai sensi dell’art. 18 L.n. 990/1969 – Esistenza e validità
della clausola di rivalsa – Onere della prova – Riparto tra
assicurato ed assicuratore.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel
giudizio di rivalsa, di natura contrattuale, promosso dall’assicura-
tore, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ap-
plicabile “ratione temporis”), il convenuto, ove invochi la nullità
della clausola di rivalsa, ha l’onere di allegare e provare il fatto
costitutivo dell’eccezione, e cioè l’illegittimità della pretesa dell’as-
sicuratore, qualora la predetta clausola non sia stata resa conosci-
bile (in violazione dell’art. 1341, primo comma, cod. civ.), ovvero
non sia stata doppiamente sottoscritta (in violazione dell’art. 1342,
secondo comma, cod. civ.), mentre l’assicuratore è tenuto a dimo-
strare solo l’esistenza del contratto e della clausola legittimante la
rivalsa stessa. F Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2014, n. 5952, Leone c.
Ina Assitalia Spa Le Assicurazioni D’Italia Spa (c.c., art. 1218; c.c.,
art. 1341; c.c., art. 1342; c.c., art. 2697; l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 18; l. 7 settembre 2005, n. 209, art. 144). [RV630559]
Risarcimento danni – Preventiva richiesta di risarci-
mento ex art. 22 L. n. 990/1969 – Destinatari – Assicu-
ratore – Sussistenza – Responsabile civile – Esclusione
– Fondamento.
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, la richiesta preventiva di risarcimento del dan-
no di cui all’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, va rivolta
nei confronti del solo assicuratore e non anche del responsabile
civile nei cui confronti sia stata proposta la domanda giudiziale
di risarcimento del danno, trattandosi di condizione di proponi-
bilità dell’azione risarcitoria, volta a garantire all’assicuratore
un adeguato “spatium deliberandi” per l’eventuale liquidazione
dell’indennizzo senza far luogo alla domanda giudiziale. F Cass.
civ., sez. III, 7 febbraio 2014, n. 2827, Parente c. Berriola (l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV630307]
Circostanze del reato
Attenuanti – Provocazione – Assoluta sproporzione tra
il fatto ingiusto altrui e il reato commesso – Nesso cau-
sale tra fatto ingiusto ed ira – Esclusione – Fattispecie in
tema di irregolare ed imprudente manovra di guida della
persona offesa e reazione sproporzionata dell’imputato
che mostrando un coltello impediva alla vittima di prose-
guire la marcia.
La circostanza attenuante della provocazione, pur non richie-
dendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste
ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato
commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo
stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira. (Fatti-
specie in cui la Corte ha escluso che una irregolare e imprudente
manovra di guida della persona offesa potesse giustif‌icare l’ap-
plicazione della invocata attenuante, alla condotta dell’imputato,
che aveva reagito mostrando un coltello e posizionando la propria
autovettura in modo da impedire alla vittima di proseguire nella
marcia). F Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 2014, n. 604 (ud. 14 novem-
bre 2013), D’Ambrogi (c.p., art. 62; c.p., art. 610). [RV258678]

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