Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 6/2014
Massimario
Abuso d`ufcio
■ Estremi – Violazione di legge o di regolamento – Limi-
ti.
In tema di abuso d’ufficio, il requisito della violazione di legge
può essere integrato anche dall’inosservanza del principio costi-
tuzionale di imparzialità della P.A. nella parte in cui, esprimendo
il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi, impone al
pubblico ufficiale e all’incaricato di pubblico servizio una preci-
sa regola di comportamento di immediata applicazione. F Cass.
pen., sez. VI, 6 agosto 2013, n. 34086 (ud. 26 giugno 2013), P.G. in
proc. Bessone e altro (c.p., art. 323). [RV257036]
Abuso di autorità contro detenuti o arre-
stati
■ Estremi – Abuso d’atti d’ufficio – Concorso formale di
reati.
È configurabile il concorso formale tra il delitto di abuso di
autorità contro arrestati o detenuti e quello di abuso d’atti d’uf-
ficio, in quanto le due fattispecie sono in rapporto di specialità
reciproca tra loro. F Cass. pen., sez. V, 10 settembre 2013, n.
37088 (ud. 14 giugno 2013), P.G., R.C., Perugini e altri (c.p., art.
323; c.p., art. 608). [RV257127]
Acque pubbliche e private
■ Uso – Impossessamento di acque pubbliche – Illecito
amministrativo.
L’impossessamento abusivo di acque pubbliche integra esclusi-
vamente l’illecito amministrativo di cui all’art. 23 d.l.vo n. 152
del 1999, non anche il delitto di furto, poiché il predetto art. 23
è norma speciale rispetto all’art. 624 c.p.. F Cass. pen., sez. II,
17 aprile 2013, n. 17580 (ud. 10 aprile 2013), Caramazza e altro
(c.p., art. 15; c.p., art. 624; l. 11 dicembre 1933, n. 1775, art.
17; l. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23). [RV256928]
Appello penale
■ Cognizione del giudice di appello – Reformatio in peius
– Rideterminazione della pena per effetto di annullamen-
to con rinvio della cassazione.
In presenza di un reato continuato in cui, a seguito di annulla-
mento con rinvio da parte della Corte di Cassazione su ricorso
del solo imputato, la pena base deve essere rideterminata per
effetto della riqualificazione giuridica del fatto in termini più
favorevoli per l’imputato, il divieto della “reformatio in peius”
impone il rispetto dei criteri aritmetici seguiti nella sentenza
annullata per la commisurazione tanto della pena base quanto
dei singoli aumenti a titolo di continuazione o di circostanze
aggravanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato
la sentenza che, dovendo rideterminare a seguito di precedente
annullamento la pena base in relazione a reato derubricato da
consumato a tentato, aveva fissato la stessa nel massimo editta-
le, sebbene in precedenza, per l’ipotesi consumata, fosse stata
computata una sanzione in misura intermedia tra il massimo
ed il minimo, ed aveva calcolato gli aumenti per aggravanti e
continuazione nella medesima entità stabilita dalla decisione
anteatta senza tener conto della nuova qualificazione data al
reato). F Cass. pen., sez. VI, 4 luglio 2013, n. 28723 (ud. 19 giugno
2013), Costa (c.p.p., art. 597; c.p., art. 81; c.p., art. 132; c.p.,
art. 133). [RV257101]
■ Motivi – Richiesta di conversione della pena detentiva
breve in pena pecuniaria – Motivazione del diniego.
Incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53
e 58 della legge n. 689 del 1981 il giudice di secondo grado che,
investito di motivi d’appello nei quali si chiede la conversione
della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della
stessa legge, non fornisca adeguata motivazione del diniego.
(Nella specie la corte d’appello aveva risposto al motivo ineren-
te la conversione della pena con la formula “tenuto conto della
natura del reato, non si ritengono sussistenti i presupposti per
l’applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria”).
F Cass. pen., sez. III, 16 settembre 2013, n. 37814 (ud. 6 giugno
2013), Zicaro Romenelli (c.p., art. 133; l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 53; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58). [RV256979]
Applicazione della pena su richiesta del-
le parti
■ Presupposti – Diversa qualificazione del fatto – Con-
seguenze.
In tema di applicazione della pena concordata, il giudice, ove
ritenga di pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto,
non può modificare l’imputazione, ma deve respingere la richie-
sta di “patteggiamento” e procedere con rito ordinario. F Cass.
pen., sez. V, 2 ottobre 2013, n. 40797 (ud. 19 aprile 2013), Traini
(c.p., art. 110; c.p., art. 624; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445).
[RV257188]
■ Sentenza – Motivazione – Natura semplificata.
Non può proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge
avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo del-
l’erronea concessione delle circostanze attenuanti generiche,
laddove non sussistano palesi illegalità della pena concordata
e in quanto vi sia stata ratifica dell’accordo sanzionatorio tra le
parti, anche in ragione della natura semplificata propria della
sua motivazione. F Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2013, n. 42837
(ud. 14 maggio 2013), P.G. in proc. Zaccaria (c.p.p., art. 444;
c.p.p., art. 606; c.p., art. 62 bis). [RV257146]
Armi e munizioni
■ Porto abusivo – Arma impropria – Assorbimento nel
reato di tentato furto aggravato dall’effrazione.
Il reato di porto abusivo di arma impropria non può ritenersi
assorbito in quello di tentato furto aggravato dall’effrazione.
(Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il concorso di
reato, con riferimento al porto di un “palanchino” utilizzato per
sfondare una vetrina di un negozio). F Cass. pen., sez. I, 1 agosto
2013, n. 33384 (ud. 10 luglio 2013), De Marco (c.p., art. 56; c.p.,
art. 625; l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4). [RV257089]
Associazioni sovversive
■ Elementi costitutivi – Ordinamenti economici e sociali
– Nozione.
Nel reato di associazione sovversiva la nozione di “ordinamenti
economici e sociali” va interpretata alla luce del tessuto demo-
cratico e pluralistico dell’attuale assetto costituzionale dello
Stato e, di conseguenza, non si riferisce alle sole istituzioni
latamente intese ma ad ogni formazione sociale nella quale
si esprima la personalità dell’uomo attraverso l’esercizio dei
diritti inviolabili e delle libertà riconosciute e garantite dalla
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