Massimario
Pagine | 439-442 |
439
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
Massimario
Competenza civile
■ Competenza per valore – Somme di denaro e beni mo-
bili – Cause relative a beni mobili – Credito risarcitorio
derivante dalla lesione di un diritto fondamentale – Inclu-
sione nei limiti della competenza per valore – Sussistenza
– Fattispecie in tema di violazione del diritto all’integrità
psicofisica.
La competenza del giudice di pace per le cause “relative a beni
mobili” di valore non superiore a cinquemila euro è comprensiva
delle domande di risarcimento del danno comprese nel suddet-
to valore, a nulla rilevando che il credito risarcitorio scaturisca
dalla violazione di un diritto fondamentale della persona. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto erronea
la sentenza con la quale il giudice di pace, sul presupposto che
la salute non fosse un “bene mobile”, aveva declinato la propria
competenza a conoscere di una domanda di risarcimento del
danno biologico compresa nella sua competenza per valore). F
Cass. civ., sez. VI, 16 ottobre 2013, n. 23430, Castaldo c. Comune
di Torre Del Greco (c.c., art. 2043; c.p.c., art. 7; c.p.c., art. 9;
c.p.c., art. 14; c.p.c., art. 38; c.p.c., art. 45). [RV629126]
Comunione dei diritti reali
■ Condominio negli edifici – Regolamento di condominio
– In genere – Infrazioni – Sanzioni non pecuniarie – Pre-
visione regolamentare – Nullità – Fondamento – Fatti-
specie.
Alla luce dell’art. 70 disp. att. cod. civ., il regolamento condomi-
niale non può prevedere sanzioni diverse da quelle pecuniarie,
ovvero diversamente afflittive, poiché ciò sarebbe in contrasto
con i principi generali dell’ordinamento, che non conferisco-
no al privato, se non eccezionalmente, il diritto di autotutela.
(In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la
decisione di merito che aveva dichiarato legittima la sanzione
regolamentare della rimozione delle autovetture irregolarmente
parcheggiate dai condomini nell’area comune). F Cass. civ., sez.
II, 16 gennaio 2014, n. 820, Romerio ed altri c. Cond. Via Cima-
bue 15 Milano (att. c.c., art. 70; c.c., art. 1138; c.c., art. 1418).
[RV628917]
Depenalizzazione
■ Accertamento delle violazioni amministrative – Conte-
stazione – Verbale – Violazione del codice della strada –
Errore materiale – Nullità – Esclusione – Fondamento.
In materia di violazioni del codice della strada, il verbale di
accertamento che contenga un errore materiale facilmente
emendabile (nella specie, il numero della patente di guida quale
identificativo delle carte di qualificazione del conducente) non
è viziato da nullità in quanto idoneo a rendere il conducente
edotto delle contestazioni ed a consentirgli di contrapporre le
proprie difese. F Cass. civ., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 28516,
Comune di Greve in Chianti c. De Lucia (nuovo c.s., art. 200;
d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 383). [RV629230]
■ Accertamento delle violazioni amministrative – Conte-
stazione – Violazione amministrativa commessa da mino-
re di anni diciotto – Contestazione dei fatti al soggetto
tenuto alla sorveglianza – Legittimità – Fondamento.
In caso di violazione amministrativa commessa da un minore di
anni diciotto, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorve-
glianza dell’incapace, che rispondono a titolo personale e diret-
to per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza
alla quale erano tenuti. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, fer-
mo l’obbligo della redazione immediata del relativo verbale di
accertamento, la violazione deve essere contestata enunciando
il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che
imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità
per l’illecito amministrativo. F Cass. civ., sez. VIII, 21 novembre
2013, n. 26171, Min. Economia Finanze c. Tusa (nuovo c.s., art.
194; nuovo c.s., art. 201; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 2; l.
24 novembre 1981, n. 689, art. 14). [RV628913]
■ Accertamento delle violazioni amministrative – Conte-
stazione – Violazione del codice della strada – Casi diversi
da quelli indicati nell’art. 201, comma 1 bis, c.s. – Conte-
stazione differita – Ammissibilità – Necessità di esplicita-
zione dei motivi – Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice
della strada, fuori dalle ipotesi elencate dall’art. 201, comma 1
bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come integrato dall’art. 36,
comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120), per le quali non è
necessaria la contestazione immediata, né l’esplicitazione dei
relativi motivi in quanto insiti nella natura stessa delle violazio-
ni, è necessario che, quando si procede a contestazione differita,
il verbale notificato agli interessati contenga anche l’indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione imme-
diata, potendosi configurare altre particolari eventualità in cui,
per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di
elevare la contestazione contestualmente all’accertamento. Ne
deriva che solo per le ipotesi tipizzate nel citato comma 1 bis
non può riconoscersi in sede giudiziaria alcun margine di ap-
prezzamento circa l’eventuale possibilità di effettuare la conte-
stazione in forma immediata. F Cass. civ., sez. VI, 14 ottobre
2013, n. 23222, Forcella c. Com. Orino (d.l.vo 30 aprile 1992,
n. 285, art. 200; d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 201; d.l.vo
30 aprile 1992, n. 285, art. 201; l. 29 luglio 2010, n. 120, art.
36). [RV629059]
Dispositivi di sicurezza
■ Cintura – Esenzione – Appartenenti ai servizi di vigi-
lanza privati che effettuano scorte – Sussistenza – Fatti-
specie in tema di esclusione della responsabilità del dato-
re di lavoro per le lesioni subite da conducente di furgone
blindato.
L’art. 172, comma 8, lett. c), cod. strada, nell’esentare gli ap-
partenenti a servizi di vigilanza privata, che effettuano scorte,
dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, prevale sull’art.
2087 cod. civ. da cui può desumersi l’obbligo del datore di lavo-
ro di far indossare quelle cinture ai suoi dipendenti, in quanto
la prima è disposizione di ordine speciale, tesa a regolare una
specifica attività lavorativa “pericolosa”, al fine di consentire
una più pronta reazione nel caso di attacchi al mezzo vigilato.
F Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2014, n. 899, Gulmini c. Fon-
diaria SAI Spa ed altri (c.c., art. 2087; nuovo c.s., art. 172).
[RV629259]
Edilizia e urbanistica
■ Disciplina urbanistica – Nuove costruzioni ed aree
di pertinenza – Spazi destinati a parcheggi – Vincolo di
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA