Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 9/2013
Massimario
Abuso d`ufcio
Estremi – Utilizzo di autovettura di servizio per scopi
diversi dai compiti istituzionali – Conf‌igurabilità.
Integra il reato di abuso di uff‌icio l’utilizzo dell’autovettura di
servizio, assegnata per l’esercizio della funzione, al di fuori di
tali ambiti. F Cass. pen., sez. VI, 23 maggio 2012, n. 19547 (ud. 4
aprile 2012), D’Alessandro e altro (c.p., art. 314; c.p., art. 323).
[RV252868]
Appello penale
Motivi – Rinuncia – Fattispecie.
La rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di
quello riguardante la misura della pena deve ritenersi compren-
siva anche di quei motivi attraverso i quali l’appellante aveva
richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (nella spe-
cie, delle circostanze attenuanti generiche). F Cass. pen., sez.
I, 17 maggio 2012, n. 19014 (ud. 11 aprile 2012), Sardelli e altri
(c.p.p., art. 585; c.p.p., art. 589; c.p.p., art. 597; c.p.p., art.
599). [RV252861]
Applicazione della pena su richiesta del-
le parti
Pena – Misure di sicurezza – Conf‌isca.
Le parti, nel c.d. “patteggiamento”, non possono vincolare il giu-
dice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie,
le misure di sicurezza o la conf‌isca, atteso che le suddette misu-
re sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l’accordo
riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non
recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo
alle parti dell’accordo riguardanti elementi in disponibilità delle
parti. F Cass. pen., sez. II, 25 maggio 2012, n. 19945 (c.c. 19 aprile
2012), Toseroni (c.p., art. 240; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445;
l. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11; d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
art. 12 sexies). [RV252825]
Armi e munizioni
Detenzione e porto abusivi – Katana giapponese – Por-
to abusivo.
La “katana”, tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi, è
un’arma bianca, il cui porto senza licenza al di fuori della pro-
pria abitazione integra il reato di cui all’art. 699 c.p. F Cass. pen.,
sez. I, 21 maggio 2012, n. 19198 (ud. 3 aprile 2012), Giusti (c.p.,
art. 699). [RV252860]
Associazione per delinquere
Associazione di tipo maf‌ioso – Partecipazione – Diffe-
renza dal concorso esterno.
Nei rapporti tra partecipazione ad associazione maf‌iosa e mero
concorso esterno, la differenza tra il soggetto “intraneus” ed il
concorrente esterno risiede nel fatto che quest’ultimo, sotto il
prof‌ilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur
fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai f‌ini del-
la conservazione o del rafforzamento dell’associazione, e, sotto
il prof‌ilo oggettivo, è privo della “affectio societatis”, mentre
il partecipe “intraneus” è animato dalla coscienza e volontà di
contribuire attivamente alla realizzazione dell’accordo, e quindi
del programma delittuoso, in modo stabile e permanente. (La
S.C. ha precisato che anche il contributo degli appartenenti alla
c.d. “borghesia maf‌iosa” può integrare gli estremi della vera e
propria partecipazione all’associazione maf‌iosa, e non del mero
concorso esterno). F Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2012, n. 18797
(c.c. 20 aprile 2012), Giglio (c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis).
[RV252827]
Associazione di tipo maf‌ioso – Promessa di voti elet-
torali in cambio di somme di danaro od altra utilità –
Conf‌igurabilità del delitto di scambio elettorale politico-
maf‌ioso.
Il reato di scambio elettorale politico-maf‌ioso è integrato dalla
promessa di voti elettorali in cambio di somme di danaro od
altra utilità fatta, fatta ad un candidato da un personaggio di
spicco di un’organizzazione maf‌iosa mediante l’assicurazione
dell’intervento dei membri della stessa organizzazione, ed è
volto a tutelare l’ordine pubblico, leso da qualsiasi connubio tra
politica e maf‌ia. F Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2012, n. 23186
(ud. 5 giugno 2012), P.G. in proc. Costa (c.p., art. 416 bis; c.p.,
art. 416 ter). [RV252843]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Atti abnormi – Ordinanza del tribunale – Fattispecie.
Non è abnorme l’ordinanza con la quale il Tribunale rigetti l’ec-
cezione di nullità dell’ordinanza con la quale il G.i.p. ha respinto
la richiesta di giudizio abbreviato, disponendo procedersi al
giudizio immediato chiesto dal P.M. F Cass. pen., sez. II, 8 giu-
gno 2012, n. 22253 (c.c. 15 marzo 2012), Novella e altro (c.p.p.,
art. 178; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 458; c.p.p.,
art. 568). [RV252830]
Atti processuali penali
Lingua italiana – Processo celebratosi in provincia di
bolzano – Minoranza linguistica riconosciuta.
Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano in
cui vi siano più parti processuali che hanno indicato lingue
diverse l’appello del pubblico ministero deve essere redatto, a
pena di inammissibilità, in entrambe le lingue. F Cass. pen., sez.
VI, 7 giugno 2012, n. 22005 (ud. 22 novembre 2011), P.G. in proc.
Simma (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, art. 18; c.p.p., art. 570;
c.p.p., art. 593). [RV252846]
Lingua italiana – Processo verbale – Minoranza lingui-
stica riconosciuta.
Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano in cui
vi siano più parti processuali che hanno indicato lingue diverse
è imposta, a pena di nullità, la verbalizzazione in forma bilingue,
salva la possibilità di ciascuna parte di rinunciare alla redazione
del verbale nella propria lingua. (In applicazione del principio,
la Corte ha ritenuto correttamente redatto il verbale nella sola
lingua italiana, in presenza della rinuncia dell’imputato di lingua
tedesca alla verbalizzazione nella propria lingua, anche senza il
consenso della parte civile di lingua italiana) F Cass. pen., sez.
VI, 7 giugno 2012, n. 22005 (ud. 22 novembre 2011), P.G. in proc.
Simma (d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574; c.p.p., art. 134; c.p.p.,
art. 135; c.p.p., art. 142). [RV252845]
Azione penale
Querela – Termine – Decorrenza.
Il termine per proporre querela per il reato di appropriazione
indebita decorre dal momento in cui la persona offesa ha avu-

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