Massimario
Pagine | 971-977 |
971
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2013
Massimario
Armi
■ Porto abusivo – Arma bianca – Reato di porto d’arma in
luogo pubblico.
Integra il reato di porto d’arma in luogo pubblico previsto
dall’art. 699, secondo comma, cod. pen. il trasporto di un col-
tello a serramanico a bordo di un’autovettura che circoli in
strade e spazi pubblici, quando l’agente possa direttamente e
prontamente disporne, non essendo necessario che l’arma sia
materialmente portata addosso.
F Cass. pen. , sez. I , 21 marzo
2013 , n. 13365 ( ud. 19 febbraio 2013 ), Rochira ( c.p. art. 699 ).
[RV255177]
Assicurazione obbligatoria
■ Area aperta alla circolazione – Sinistro verifi catosi in
parcheggio di proprietà privata – Sulla rampa di accesso
ad un garage – Equiparazione ad area aperta al pubblico –
Condizioni – Conseguenze – Applicabilità della disciplina
normativa sull’assicurazione obbligatoria – Esperibilità
dell’azione di regresso nei confronti dell’assicuratore del
responsabile.
Ai sensi degli artt. 1 e 18 dell a legge 24 dicembre 1969, n. 990
(applicabile “ratione temporis”) l’azione diretta, spettante al
danneggiato da un sinistro stradale nei confronti dell’assicu-
ratore del responsabile, è ammessa anche per i sinistri cagio-
nati da veicoli po sti in circolazione su area (da equiparare alla
strada di uso pubblico) che, ancorché di proprietà pri vata,
sia aperta ad un numer o indeterminato di persone ed al la
quale sia data la possibilità, giu ridicamente lecita , di accesso
da parte di soggetti diversi dai titolari dei dir itti su di essa,
non venendo meno l’indete rminatezza dei soggetti che hanno
detta poss ibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o
più categorie specifi che e quando l’accesso avvenga per pecu-
liari fi nalità ed in particolari condizioni. Costituisce oggetto
di a pprezzamento di fatto - co me tale devoluto al giudic e di
merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di mo-
tivazione - l’a ccertamento in ordine a lla concreta accessibili tà
dell’area al pubblico, come sopra intesa. (Nella specie, è stata
ritenuta correttamente motivata la decisione con cui il giudice
di merit o, in re lazione ad un sinistro verifi catosi nella rampa
di accesso ad un garage, ha ritenuto la stessa - indipendente-
mente dal la natura pubblica o privata dell’are a al cui interno
essa risultava collocata - un luogo in cui la circolazione non è
consentita ad un numero indeterminato di persone, bensì limi-
tata a coloro che debbono compiervi la manovra di ing resso
o d i uscita e che, in quanto titolari del diri tto di ricoverarvi
il veicolo, c ostituiscono un numero determinat o di persone,
venendo in considerazione “uti singuli” e non “uti cives”).
F
Cass. civ. , sez. III , 3 aprile 2013 , n. 8090 , Di Donato ed altro c.
Sara Assicurazioni Spa ed altro ( c.c., art. 1882; l. 24 dic embre
1969, n. 990, art. 1; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 122; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 144 ). [RV62587 2]
■ Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquida-
zione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione
– Impresa assicurativa “in bonis” e impresa sottoposta,
invece, a liquidazione coatta amministrativa – Applicazio-
ne del limite del massimale di legge – Onere della prova
da parte dell’assicuratore – Soltanto nel primo dei due
casi – Sussistenza.
Nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazio-
ne dei veicoli a motore, mentre nel caso di rapporto assicurativo
con impresa assicuratrice “in bonis” la sussistenza e l’entità del
massimale, sia pure nel rispetto dei minimi di legge, dipendono
dalla libera volontà negoziale delle parti, sicché è l’assicuratore
stesso che ha l’onere di provare, mediante esibizione delle po-
lizze, quale fosse il limite del massimale pattuito tra le parti del
contratto di assicurazione all’epoca del sinistro, nella fattispecie
disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di leg-
ge, limitato, e la misura del massimale si presume quindi nota al
giudice.
F Cass. civ. , sez. III , 14 maggio 2013 , n. 11552 , Passerini
ed altro c. I.N.A. Assitalia s.p.a. ed altri ( l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 19; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21 ). [RV626544]
■ Fondo di garanzia per le vittime della strada – Liquida-
zione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione
– Impresa assicurativa sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa – Limite dei massimali di legge – Decreti
modifi cativi della relativa tabella – Natura di atti norma-
tivi di rango secondario – Conoscibilità “ex offi cio” da
parte del giudice – Sussistenza.
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, e per la ipotesi disciplinata dagli artt. 19 e
21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, i decreti con i quali sono
stati modifi cati i limiti dei massimali di legge indicati nella alle-
gata tabella “A” , richiamata dall’art. 21 della legge medesima,
hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario,
e, quindi, si presumano noti al giudice e non hanno bisogno di
essere provati dalla parte interessata.
F Cass. civ. , sez. III , 14
maggio 2013 , n. 11552 , Passerini ed altro c. I.N.A. Assitalia s.p.a.
ed altri ( l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 9; l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 21 ). [RV626545]
Autotrasporto
■ Trasporto di persone su autocarri – Violazione del com-
binato disposto degli artt. 54 e 82 c.s. – Appartenenza del
trasportato all’impresa familiare del conducente – Irrile-
vanza.
A norma dell’art. 54 del codice della strada, gli autocarri sono
veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette
all’uso o al trasporto delle cose stesse; ne consegue che sussiste
la violazione di cui all’art. 82, comma ottavo, del codice della
strada qualora sia trasportata su di un autocarro una persona
estranea al servizio di trasporto di cose, ancorché facente parte
dell’impresa familiare per conto della quale il conducente sta
eseguendo il trasporto medesimo.
F Cass. civ. , sez. VI , 8 maggio
2013 , n. 10853 , Coccia c. Uff. Terr. Gov. Ascoli Piceno Prefettura
Ascoli Piceno ( nuovo c.s., art. 54; nuovo c.s., art. 82; c.c., art.
230 bis ). [RV626319]
Calunnia e autocalunnia
■ Calunnia – Falsa attribuzione da parte dell’imputato
del reato a terzi – Diritto di difesa – Fattispecie in tema
di guida senza patente.
In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa
l’imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA