Massimario

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 6/2012
Massimario
Abusivo esercizio di una professione
Professione sanitaria – Conf‌igurabilità – Psicanalista.
Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgi-
mento, senza la necessaria abilitazione, dell’attività di psicanali-
sta. F Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2011, n. 14408 (ud. 23 marzo
2011), Guerra (c.p., art. 348). [RV249895]
Appello penale
Dibattimento – Rinnovazione dell’istruzione – Ulteriori
prove sollecitate dalle parti.
Il giudice d’appello, una volta che abbia disposto d’uff‌icio la
rinnovazione istruttoria, può ammettere anche ulteriori prove
sollecitate dalle parti, e può nel prosieguo disporne la revoca
senza necessità di una specif‌ica motivazione all’esito delle
acquisizioni probatorie off‌iciose. F Cass. pen., sez. VI, 5 aprile
2011, n. 13571 (ud. 12 novembre 2010), C. (c.p.p., art. 190;
c.p.p., art. 603). [RV249907]
Nullità (Questioni di) – Nullità del provvedimento che
dispone il giudizio – Procedimenti riuniti.
Il giudice dell’appello che rilevi la nullità del provvedimento che
dispone il giudizio per uno soltanto di più procedimenti riuniti
deve annullare la sentenza di primo grado esclusivamente nella
parte relativa all’imputazione per la quale il rapporto processua-
le si è originariamente instaurato in maniera irregolare. F Cass.
pen., sez. VI, 13 aprile 2011, n. 15080 (ud. 15 dicembre 2010), D.T.
(c.p.p., art. 17; c.p.p., art. 179; c.p.p., art. 604). [RV249870]
Armi e munizioni
Armi da guerra – Munizioni – Proiettili ad espansione.
I proiettili ad espansione rientrano nella categoria delle muni-
zioni da guerra. F Cass. pen., sez. I, 8 marzo 2011, n. 9068 (ud. 3
febbraio 2011), Marino (l. 18 aprile 1975, n. 110). [RV249874]
Armi giocattolo – Distinzione – Tappo rosso.
Il porto di una pistola ad aria compressa integra il reato con-
travvenzionale di cui all’art. 4, L. n. 110 del 1975 solo se la poten-
zialità offensiva dell’arma non sia particolarmente elevata e se
quindi rilasci un’energia cinetica inferiore a 7,5 joule. (Fattispe-
cie relativa al porto di una pistola giocattolo priva di tappo ros-
so, in cui la Corte ha precisato che, in caso risulti di potenzialità
superiore, la pistola dev’essere qualif‌icata come arma comune
da sparo). F Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2011, n. 13601 (ud. 23
marzo 2011), Boracchi (l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; l. 21
dicembre 1999, n. 526). [RV249920]
Custodia – Obbligo di diligenza – Contenuto.
L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall’art.
20 della L. n. 110 del 1975 - quando non si tratti di soggetti che
esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplo-
sivi - deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino
adottate le cautele che, nelle specif‌iche situazioni di fatto, pos-
sono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il
criterio dell’”id quod plerumque accidit”. (In applicazione del
principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del
giudice di merito che ha affermato la responsabilità - in ordine
al reato di cui all’art. 20 L. n. 110 del 1975 (omessa custodia di
armi) - dell’imputato, il quale aveva custodito le armi, non visibi-
li, in una soff‌itta, pertinenza dell’appartamento, dotato di porta
con chiusura a chiave, in una fessura ricavata da uno spazio tra
il soff‌itto ed un muro in costruzione, il cui accesso era possibile
solo servendosi di una scala). F Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2011,
n. 8027 (ud. 25 gennaio 2011), Cavallaro (l. 18 aprile 1975, n.
110, art. 20). [RV249840]
Porto abusivo – Strumento da punta o da taglio – At-
titudine all’offesa – Sussistenza – Dimensioni dello stru-
mento da punta e da taglio – Irrilevanza – Fattispecie.
Il porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio integra il
reato previsto dall’art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110, quando si ac-
certi in concreto l’attitudine all’offesa non essendo più rilevanti
le dimensioni dello strumento, a seguito dell’abrogazione del-
l’art. 80 del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle
leggi di P.S. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza
di proscioglimento per il porto di un coltello della lunghezza
complessiva di cm. 10, con lama di cm. 4). F Cass. pen., sez. I, 5
aprile 2011, n. 13618 (c.c. 22 marzo 2011), P.M. in proc. P. (l. 18
aprile 1975, n. 110, art. 4; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 42;
r.d. 6 maggio 1940, n. 635, art. 80). [RV249924]
Associazione per delinquere
Associazione di tipo maf‌ioso – Concorso esterno – Fat-
tispecie.
Integra la fattispecie del concorso esterno in associazione di
tipo maf‌ioso, e non quella di favoreggiamento continuato, la
condotta reiterata e continuativa di rivelazione a membri del
sodalizio criminale di notizie relative ad indagini svolte nei loro
confronti dall’autorità. F Cass. pen., sez. II, 19 aprile 2011, n.
15583 (ud. 22 gennaio 2011), Aiello e altri (c.p., art. 110; c.p.,
art. 378; c.p., art. 416 bis). [RV249878]
Atti e provvedimenti del giudice penale
Atti abnormi – Provvedimento del giudice di pace – Fat-
tispecie.
Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice di pace rigetti - in
ragione dell’assenza all’udienza del difensore che aveva sotto-
scritto l’atto e della parte offesa - l’istanza di costituzione di
parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice adotta il predetto
provvedimento - ancorché in violazione dell’art. 82 c.p.p., che
prevede la revoca della costituzione di parte civile solo nel caso
di mancata presentazione delle conclusioni nel dibattimento di
primo grado, ex art. 523 c.p.p., e non già di semplice mancata
comparizione all’udienza - nell’esercizio del potere spettantegli
in ordine alla verif‌ica della ritualità della costituzione ed im-
manenza della parte civile. Ne deriva che detto provvedimento
non è strutturalmente e funzionalmente abnorme, mancando di
contenuto decisorio e non pregiudicando l’esercizio dell’azione
risarcitoria in sede civile. F Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2011,
n. 10653 (ud. 19 gennaio 2011), P.O. in proc. Soffritti e altri
(c.p.p., art. 81; c.p.p., art. 88; c.p.p., art. 523; c.p.p., art. 568).
[RV249837]
Correzione di errori materiali – Contrasto tra motiva-
zione e dispositivo – Errori omissivi.
È inammissibile la correzione, ex art. 130 c.p.p., degli errori
omissivi (nella specie: mancata indicazione, nel dispositivo della
sentenza di condanna, della condanna del responsabile civile),
nel caso in cui dalla motivazione del provvedimento errato non
risulti l’estrinsecazione di un procedimento volitivo del giudice
sul punto. (Nel caso di specie, la posizione del responsabile

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