Massimario

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Assicurazione (Contratto di)

Assicurazione contro i danni – Surrogazione legale dell’assicuratore – Danni da incidente stradale.

In tema di recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate al danneggiato a seguito di sinistro stradale, all’ente gestore dell’assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell’art. 1916 c.c., ovvero, in alternativa, di esperire l’azione iretta, ai sensi dell’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacché i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, non risultano tra loro incompatibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il conducente del veicolo, responsabile del sinistro, fosse legittimato passivamente rispetto all’azione diretta, ex art. 28 della legge n. 990 del 1969, esercitata dall’INPS per il recupero della prestazione pensionistica erogata al danneggiato a causa del sinistro stesso). F Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3356, Inps c. Axa Assicurazioni Spa ed altri (Cc.c., art. 1916; c.c., art. 2054; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28). [RV611461]

Assicurazione contro i danni – Surrogazione legale dell’assicuratore – Danni da incidente stradale.

In tema di surrogazione, ex art. 1916 c.c., dell’INPS nelle ragioni del danneggiato a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, ove si verifichi la premorienza di quest’ultimo, beneficiario di prestazione pensionistica correlata all’infortunio patito, l’Istituto ha diritto a recuperare soltanto le somme effettivamente erogate per l’anzidetto titolo, non potendo ottenere più di quanto riconosciuto allo stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale l’INPS si doleva che la sentenza impugnata non avesse riconosciuto il diritto dell’Istituto medesimo a surrogarsi non già soltanto per gli importi concretamente erogati al danneggiato a titolo di pensione, ma anche per la capitalizzazione dei ratei futuri della prestazione stessa). F Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3356, Inps c. Axa Assicurazioni Spa ed altri (Cc.c., art. 1916; c.c., art. 2054). [RV611462]

Assicurazione obbligatoria

Responsabilità dell’assicuratore – Estensione – Fatti dolosi.

In tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, la responsabilità civile dell’assicuratore nei confronti del danneggiato si estende anche al danno derivante da fatto illecito doloso. F Cass. pen., sez. I, 18 novembre 2009, n. 44165 (ud. 27 ottobre 2009), R.C. in proc. Bolanos (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 122; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; c.c., art. 2054). [RV245669]

Risarcimento danni – Danneggiamento di immobile causato da incendio di autovettura parcheggiata nelle vicinanze – Evento prodotto dalla circolazione stradale.

La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del D.L.vo n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell’assicuratore i danni cagionati da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore). F Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2010, n. 3108, Gaeta c. Nuova Tirrene Comp. Assic. Spa ed altri (c.c., art. 2043; c.c., art. 2054; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 122). [RV611293]

Depenalizzazione

Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale.

L’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla “causa petendi” fatta valere con l’opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l’opposizione per il motivo della mancanza di prova documentale della persistenza dell’omologazione dell’apparecchio usato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità, ancorché non fatto valere dall’interessato con l’atto di opposizione al verbale di accertamento). F Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2010, n. 656, Min. Interno ed altro c. Corsi (l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; nuovo c.s., art. 204 bis; c.p.c., art. 112). [RV611248]

Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale.

La disciplina sulla...

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