Massimario

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine449-452

Page 449

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. i titoli sono stati elaborati dalla redazione

@Assicurazione (contratto di)

Assicurazione contro i danni – Assicurazione contro il furto – Collegamento tra contratto di assicurazione e contratto di finanziamento.

La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull’eventuale indennità dovuta dall’assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell’altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto; ne consegue che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell’appendice di vincolo, dell’indennizzo al finanziatore ha l’effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l’utilizzatore, che rimane obbligato per l’eccedenza, in base all’autonomo e distinto contratto di finanziamento.

    Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009, n. 11706, Orocilu’ Di Bagaglini Luca Sas c. Ras Spa ed altri (c.c., art. 1322; c.c., art. 1882; c.c., art. 1891). [RV608465]

@Assicurazione obbligatoria

Liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore – Legittimato passivo rispetto alla domanda di garanzia proposta dall’assicurato.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice della r.c.a., legittimati passivi rispetto alla pretesa dell’assicurato di essere tenuto indenne dalle richieste del terzo danneggiato sono l’impresa designata nelle ipotesi di l.c.a. ordinaria, ed il commissario liquidatore, in nome del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel caso di l.c.a. con cessione del portafoglio.

    Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2009, n. 14644, Europcar Italia Spa c. Fondiaria Sai Spa ed altri (d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 9; d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 13). [RV608620]

Risarcimento danni – Cattiva gestione della lite.

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore della r.c.a., l’eventuale danno da “mala gestio” o da colpevole ritardo (al cui risarcimento sia tenuta l’impresa cessionaria o designata) va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui all’art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e non sul massimale (eventualmente superiore) previsto dalla polizza, anche con riferimento al danno causato dall’assicuratore allorché era “in bonis”, atteso che detto danno costituisce un’obbligazione accessoria rispetto al debito principale da indennizzo e che è così rispettata la “ratio” della previsione dei massimali minimi di legge, posti a tutela non solo del danneggiato, ma anche del Fondo di garanzia.

    Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2009, n. 16131, Sanchioli ed altro c. Unione ed altri (. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21). [RV608903]

Risarcimento danni – Clausola di esclusione della garanzia assicurativa in caso di conducente non abilitato alla guida.

La clausola di una polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli che escluda la copertura assicurativa nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida può trovare applicazione nel caso in cui al momento del sinistro il conducente non avesse mai conseguito la patente di guida, ovvero la validità o l’efficacia di essa fossero venute meno per qualsiasi ragione, ma non quando il conducente, in possesso di regolare patente di guida, violi le prescrizioni di essa o del codice della strada, come allorché non osservi il divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore, potendo tale circostanza escludere la garanzia assicurativa solo se l’ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. (Fattispecie relativa a sinistro stradale avvenuto nel 1993).

    Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2009, n. 12270, Iacono c. Nieddu ed altri (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285, art. 122). [RV608596]

Risarcimento danni – Effettiva operatività della garanzia assicurativa.

Al fine della proponibilità dell’azione risarcitoria per danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti, secondo le previsioni dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - nella specie applicabile “rationes temporis” -, deve ritenersi idonea la richiesta rivolta dal danneggiato alla compagnia di assicurazione risultante dai documenti accompagnatori del veicolo assicurato, senza che possa farsi carico al danneggiato medesimo di indagare sull’effettiva operatività della garanzia assicurativa, sempre che non risulti che sia stato reso edotto, prima dell’azione, dell’inoperatività di tale garanzia.

    Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2009, n. 12271, Verde c. Sorrentino ed altro (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 205, art. 145). [RV608581]

@Cambiamento di direzione

Inversione del senso di marcia – Carreggiate separate da un’area legittimamente transitabile.

In tema di circolazione stradale, non è configurabile l’illecito previsto dall’art. 154, comma 6, del codice della strada laddove le carreggiate interessate dall’inversione del senso di marcia del veicolo non siano adiacenti, ma separate da un’area legittimamente transitabile (nel caso di specie, uno spartitraffico adibito a parcheggio) ed il veicolo (al cui conducente si imputa la violazione dell’anzidetto art. 154, comma 6) provenga da quest’ultima.

    Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2009, n. 15766, Gigli c. Com. Roma (nuovo c.s., art. 154). [RV608760]

@Contratti in genere

Autonomia contrattuale – Contratto di concessione di vendita – Natura.

La concessione di vendita (nella specie, di veicoli e ricambi) è un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto-quadro o contratto normativo, dal quale deriva l’obbligo del concessionario di promuovere la stipulazione di singoli contratti di compravendita ovvero l’obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell’accordo iniziale.

    Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2009, n. 13568, Ford Italia Spa c....

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