DECRETO 18 marzo 2003, n. 101 - Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente disposizioni in campo ambientale e, in particolare, l'articolo 20 che prevede la realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e la realizzazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative; Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; Ritenuto necessario procedere alla individuazione dei soggetti competenti, alla determinazione dei criteri e delle modalita' per l'accesso al finanziamento; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

Realizzazione della mappatura 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attivita' di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B, la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.

  2. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorita', nonche' i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attivita' di mappatura e' destinato, secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita' totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle premesse.

    Note alle premesse

    - L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante ´Disposizioni in campo ambientaleª, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, e' il seguente

    ´Art. 20 (Censimento dell'amianto e interventi di bonfica). - 1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.

  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, e' emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente

    1. i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica; b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali; c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.ª.

      - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

      400, recante ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriª, pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente

      ´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

      I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.ª.

      - La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: ´Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amiantoª, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1992.

      - L'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: ´Misure di razionalizzazione della finanza pubblicaª e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.

      - L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

      22, e successive...

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