Ancora sul divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono competizioni sportive

AutoreMichele Annunziata
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  1. - La giurisprudenza continua ad interessarsi di questioni che riguardano il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive.

    Sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost. 23 maggio 1997 n. 144, in GIur. cost. 1997, 1576, con note di G.P. DOLSO e A. PACE, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 L. 13 dicembre 1989, n. 401, come modif. dall'art. 1 L. 24 febbraio 1995, n. 45, nella parte in cui non prevede che il questore deve comunicare all'interessato che ha facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari, in sede di convalida del provvedimento di divieto di accesso nei luoghi indicati), la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare i seguenti principi:

    1) In tema di convalida del provvedimento del questore, emesso ai sensi dell'art. 6 L. n. 401 del 1989, modificato dalla L. n. 45 del 1995, compito del Gip è quello di verificare la sussisenza dei presupposti che legittimano l'emissione di tale provvedimento, con facoltà di disapplicarlo, qualora venga accertato che esso sia stato emesso senza l'osservanza delle condizioni e dei limiti di durata previsti dalla legge. Tale controllo - per quanto penetrante, trattandosi di provvedimento che incide sulla sfera della libertà personale del soggetto tenuto a comparire davanti all'ufficio di P.S. - è comunque limitato alla verifica della legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo della sussistenza, o non, dei prescritti presupposti soggettivi e oggettivi, dovendosi escludere che possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e di durata, il contenuto delle prescrizioni, che sono rimesse alla valutazione discrezionale del questore, il quale agisce nell'esercizio dell'attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla citata legge. (Fattispecie relativa a divieto di accesso agli stadi Olimpico e Flaminio di Roma, congiunto all'interdizione a partecipare a tutti gli incontri della squadra di calcio della Lazio, disposto nei confronti di soggetto denunciato dall'A.G. per vari episodi di violenza commessi nel corso di una partita tra Lazio e Bologna) (Cass. pen. 18 gennaio 1999, Morelli).

    2) Se il questore imponga l'obbligo di presentazione alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di competizioni agonistiche e non comunica all'interessato che ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie e deduzioni al giudice per le indagini...

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