Considerazioni alla luce della L. N. 102/2006: Primi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali

AutoreAldo Fittante
CaricaAvvocato, foro di Firenze
Pagine597-600

Page 597

@1. Premessa: analisi della riforma e valutazioni critiche.

La L. 21 febbraio 2006 n. 10, «Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da sinistri stradali», dopo un lungo iter legislativo 1 iniziato nel 2001, ha esteso, mediante la tecnica del rinvio, il rito speciale del lavoro a tutte quelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali. Come si evince dai lavori preparatori, l'intento del legislatore era quello di garantire lo svolgimento più celere dei processi civili ed, in ambito penale, di inasprire le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni, al fine di garantire al danneggiato ed ai suoi aventi causa una maggiore tutela. Tuttavia, tale intento rischia di essere vanificato considerato che la legge in esame, di sconcertante ambiguità e di difficile applicazione, pone numerose questioni interpretative all'operatore del diritto.

Appare, pertanto, interessante esaminare i contributi offerti fino ad ora dalla dottrina e dalla giurisprudenza per la risoluzione delle molteplici problematiche applicative poste dall'entrata in vigore della legge 102/2006.

@2. I problemi nell'individuazione della competenza.

Prescindendo da valutazioni critiche pertinenti l'astrusa tecnica adoperata dal legislatore per apportare modifiche alla disciplina normativa (segnatamente di carattere processuale) in materia di responsabilità civile (oltre che penale ed amministrativa) derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, corre, ineluttabilmente, l'obbligo all'interprete di dare vita ad una operazione di ermeneutica giuridica tendente ad operare un contemperamento tra l'interesse alla celerità del processo, rappresentante la ratio legis ispiratrice della riforma come si evince inequivocabilmente dai lavori preparatori in sede parlamentare, e le esigenze di certezza giuridica legate al rito processuale applicabile ai casi di specie.

Fa d'uopo rammentare che il compito del giurista non si esaurisce in una mera applicazione metodica delle norme emanate dal legislatore. In tal caso, infatti, il suo ruolo finirebbe per essere privo di contenuto pratico significativo e la figura dell'operatore si ridurrebbe ad un semplice automa; funzione del giurista è, invece, quella di interpretare le disposizioni giuridiche alla luce, tra l'altro, della volontà del legislatore in quanto incorporata nel testo della norma, nel rispetto delle regole generali dell'ordinamento giuridico (e segnatamente di quello processuale), al fine di individuarne gli obiettivi teleologici.

Orbene, in riferimento alle problematiche connesse alla determinazione delle regole di competenza per materia e per valore del giudice civile, ritengo non condivisibile la teoria che privilegia la competenza del tribunale in composizione monocratica per le materie in oggetto, in base alla considerazione che l'art. 3 della L. n. 102/2006 fa interamente rinvio alle norme sul processo del lavoro di cui al Libro II, Titolo IV, Capo I del codice di procedura civile 2.

Aderendo a siffatta dottrina si perverrebbe a risultati quantomeno fantasiosi; pochi esempi saranno sufficienti a chiarire l'assunto.

In primis si dovrebbe ritenere applicabile alla materia della circolazione stradale l'obbligo di conciliazione stragiudiziale cui all'art. 410 c.p.c.; quest'ultimo, non solo andrebbe ad aggiungersi al tentativo di bonario componimento il cui obbligatorio esperimento per le parti è stato introdotto dalla L. n. 990/1969 ed è tuttora vigente anche in seguito all'emanazione del Codice delle assicurazioni private, ma la predetta conciliazione dovrebbe spiegarsi presso la competente direzione provinciale del lavoro!

La questione, anche se paradossale, non va sottovalutata, atteso che l'art. 412-bis c.p.c. subordina la procedibilità della domanda giudiziale all'espletamento del delineato tentativo di conciliazione.

In secondo luogo, l'attribuzione di una competenza funzionale al giudice del lavoro in virtù del rinvio all'art. 413, comma 1, c.p.c. dovrebbe comportare, per ragioni di coerenza sistematica, anche l'applicazione delle regole di competenza territoriale desunte dallo stesso art. 413 c.p.c. Quest'ultimo, infatti, solo in via meramente sussidiaria rimanda all'applicazione delle regole generali cui agli artt. 18 e ss. c.p.c.: per una causa di risarcimento danni per lesioni personali a seguito di sini-Page 598stro stradale territorialmente competente sarebbe dunque il giudice del luogo in cui si trova una dipendenza dell'azienda alla quale è addetto il lavoratore parte in causa?

Queste scarne e misurate considerazioni (la cui esigua elencazione rappresenta una precisa scelta dello scrivente al fine di non tediare ulteriormente il lettore) implicano una riflessione tanto semplice quanto efficace: il legislatore impone un'operazione selettiva della preesistente normativa processuale che regola il rito differenziato del lavoro, nel quadro di una interpretazione logico-sistematica dell'insieme di disposizioni normative attinenti la materia del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti. Tale osservazione è suffragata da un sintomatico precedente legislativo: l'art. 447-bis c.p.c. provvede alla individuazione delle norme del rito del lavoro applicabili per le controversie in materia di locazione, comodato ed affitto sulla base di una ponderata e specifica scelta effettuata dal legiferante, operando, cioè, un rinvio alle singole disposizioni normative.

A parere dello scrivente, concordando pienamente con altra autorevole dottrina 3, la questione della competenza giurisdizionale deve essere risolta nel senso di ritenere esclusivamente competente il giudice di pace (ovviamente nei limiti di valore normativamente predefiniti).

In tale senso depone un argomento testuale decisivo. Infatti, l'art. 7 c.p.c. riconosce al giudice di pace una competenza esclusiva per materia e per valore (nei limiti di euros 15.493,71) in relazione alle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e natanti; il legislatore, non...

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