DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2010, n. 186 - Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE. (10G0208)
Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Vista la direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato;
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 18 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 1° luglio 1971, recante dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata - Heterodera rostochiensis Woll.;
Vista la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 ottobre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' della normativa
-
Il presente decreto ha per oggetto il recepimento della direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, concernente la lotta ai nematodi a cisti della patata, che abroga la direttiva 69/465/CEE recepita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 18 maggio 1971, recante dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata - Heterodera rostochiensis Woll., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1971, n. 164.
-
Il presente decreto stabilisce i provvedimenti di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta obbligatoria contro la Globodera pallida (Stone) Behrens (popolazioni europee) e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee), di seguito denominate: «nematodi a cisti della patata».
-
La lotta contro i nematodi a cisti della patata, consiste nell'attuazione di interventi atti a:
-
localizzarne la presenza e determinarne la distribuzione;
-
prevenirne la diffusione;
-
qualora vengano individuati, combatterli.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'allegato A, della legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O, cosi' recita:
Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE;
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
(Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o
"sementi certificate" (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'.
.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2005, n.
248, S.O.
- La direttiva 2000/29/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
10 luglio 2000, n. L 169.
- La direttiva 69/465/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
24 dicembre 1969, n. L 323.
- La direttiva 2007/33/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
16 giugno 2007, n. L 156.
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 2007/33/CE si veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 69/465/CEE si veda nelle note alle premesse.
Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 2
Definizioni
-
-
Ai fini del presente decreto si intende per:
-
ufficiale o ufficialmente: stabilito, autorizzato o realizzato dal Servizio fitosanitario competente, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE;
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varieta' di patata resistente: una varieta' la cui coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una particolare popolazione di nematodi a cisti della patata;
-
esame: un metodo procedurale volto a determinare la presenza di nematodi a cisti della patata in una parcella;
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indagine: un metodo procedurale applicato per un periodo di tempo definito per accertare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata nel territorio della Repubblica;
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parcella: un appezzamento di terreno condotto dal medesimo coltivatore, delimitato da confini identificabili (strade, capezzagne, canali, scoline ecc.), soggetto al medesimo avvicendamento e nel quale siano impiegate le medesime attrezzature e tecniche colturali.
Capo II
INDIVIDUAZIONE
Art. 3
Esami ufficiali
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I Servizi fitosanitari regionali dispongono che sia effettuato un esame ufficiale per determinare la presenza di nematodi a cisti della patata nella parcella in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui all'allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, o tuberi-seme di patata per la produzione di tuberi-seme.
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L'esame ufficiale di cui al comma 1 e' svolto nel periodo compreso tra l'ultimo raccolto effettuato nella parcella e l'impianto delle piante o dei tuberi-seme di cui al comma 1. Esso puo' essere svolto in un momento anteriore; in tale caso sono disponibili prove documentali dei risultati dell'esame attestanti che non e' stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata e che le patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I non erano presenti al momento dell'esame, ne' sono state coltivate successivamente all'esame.
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I risultati di esami ufficiali diversi da quelli di cui al comma 1, eseguiti prima del 1° luglio 2010, possono essere considerati prove documentali ai fini di cui al comma 2.
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I Servizi fitosanitari regionali competenti, ove non esista rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata, possono stabilire che l'esame ufficiale di cui al comma 1 non e' necessario per:
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la...
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