CIRCOLARE 6 dicembre 2012, n. 4101 - Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana dell''Aquila - Chiarimenti e precisazioni in merito alla compilazione dell''istanza prevista dall''articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012. (12A13175)

Alle imprese interessate;

Al comune dell'Aquila;

Alla regione Abruzzo;

Alla Camera di commercio dell'Aquila;

Alla prefettura - ufficio territoriale del governo dell'Aquila;

All'Agenzia delle entrate.

  1. Premessa.

L'art. 1, comma 1, del decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° settembre 2012, n. 204 (nel seguito decreto), in attuazione dell'art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate all'interno della Zona franca urbana del comune dell'Aquila (nel seguito ZFU), istituita ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.

Con decreto direttoriale in data 6 dicembre 2012 si e' provveduto ad approvare il modello di istanza per fruire dei suddetti benefici, previsto dall'art. 11 del citato decreto 26 giugno 2012. 2. Intensita' e decorrenza delle agevolazioni.

Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

Pertanto, ciascun soggetto puo' beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dall'impresa a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Nella tabella di cui alla lettera g) del modulo di istanza, ai fini della determinazione delle agevolazioni eventualmente gia' ottenute dall'impresa a titolo di de minimis alla data di presentazione dell'istanza, si precisa che l'esercizio finanziario e' quello indicato nella sezione «dati identificativi dell'impresa richiedente» del modulo di istanza medesimo, corrispondente al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune attivita', puo' non coincidere con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Nella tabella di cui alla lettera h) del modulo di istanza, l'impresa deve indicare eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute, non a titolo di de minimis, a valere sulle medesime tipologie di esenzioni e per gli stessi periodi di imposta considerati dal decreto.

Le agevolazioni decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di agevolazione. La data di accoglimento dell'istanza coincide con quella di comunicazione di concessione delle agevolazioni alla singola impresa beneficiaria. 3. Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione, gia' costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza. Le stesse devono altresi' trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e tenuto anche conto dei rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l'impresa che presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche, si considerano:

  1. «microimprese» le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;

  2. «piccole imprese» le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

    Per una piu' puntuale trattazione dei criteri e delle modalita' di determinazione della dimensione aziendale ai fini dell'accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dalla predetta raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.

    Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attivita' all'interno della ZFU, disponendo, alla data di presentazione dell'istanza, come indicato dal richiedente alla lettera a) del modulo di istanza, di un ufficio o locale destinato all'attivita', anche amministrativa, ubicato all'interno della ZFU, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale.

    Per ufficio o locale si intende la sede legale...

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