DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n. 513 - Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

Coming into Force29 Agosto 1994
Enactment Date27 Agosto 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/08/29/094G0555/CONSOLIDATED/19950622
Published date29 Agosto 1994
Official Gazette PublicationGU n.201 del 29-08-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di porre in liquidazione l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al fine di avviare la riforma dell'intero settore, salvaguardando nella massima misura possibile i livelli occupazionali dell'Ente e delle societa' controllate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, e' posto in liquidazione e cessa la sua attivita', salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

  2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2, sono nominati uno o piu' liquidatori per l'ENCC e per le societa' controllate.

  3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, puo' disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o piu' societa' controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Art 2.
  1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica.

  2. Il piano di liquidazione dovra', compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni gia' svolte, privilegiare soluzioni che prevedano:

  1. il trasferimento ad altri soggetti pubblici o privati, con priorita' da accordare ai soggetti che operano nei comparti interessati, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle societa' controllate operanti nei settori:

    1) della ricerca del legno e della forestazione;

    2) della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;

    3) degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;

    4) della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;

    5) delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;

    6) del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;

    7) dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

  2. la determinazione del patrimonio dell'ENCC e delle societa' controllate al fine di giungere alla sua alienazione, previa redazione di perizie valutative;

  3. le modalita' di alienazione del patrimonio, adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, con possibilita' di affidare attivita' funzionalmente individuate a societa' appositamente costituite, che vengono collocate sul mercato entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla loro costituzione;

  4. la determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera a);

  5. l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto.

Art 2.
  1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro , per la funzione pubblica e dell'universita'e della ricerca scientifica e tecnologica. Il piano di liquidazione approvato e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

  2. Il piano di liquidazione dovra', compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni gia' svolte, privilegiare soluzioni che prevedano:

  1. il trasferimento ad altri soggetti pubblici o privati, con priorita' da accordare ai soggetti che operano nei comparti...

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