Istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle qual...

IL DIRETTORE dell'Agenzia delle dogane

Visto l'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha operato la sostituzione della let-tera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione, tra l'altro alle frazioni di comune non metanizzate ubicate nella zona climatica E, appartenenti a comuni ricadenti anch'essi nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, individuate annualmente con delibera del consiglio comunale; Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n.

268, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n.

354, come modificato dal comma 3 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale e' stato precisato che dovessero intendersi per frazioni di comune le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.

412 del 1993, ivi comprese le case sparse ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale; Visto il comma 2 del suddetto art. 27 della legge n. 388 del 2000 che ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n.

361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministro delle finanze; Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, con la quale sono state dettate le suddette istruzioni; Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che per gli anni 2002 e 2003 le suddette agevolazioni relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E siano accordate anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale; Ritenuta la necessita' di apportare talune modifiche alla determinazione...

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